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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR AD Presidente
Dott. AN RR Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), quale impresa designata per il Fondo Parte_1 P.IVA_1
Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leo, elettivamente
[...] Parte_3 domiciliata in Milano, via L. Manara 17, presso e nello studio dell'avv. Loredana Leo;
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Controparte_1 C.F._1
ZA ( ) e TA AL (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), alla via privata Reggio n. 5;
APPELLATO
OGGETTO: lesione personale
La Corte all'udienza del 14.10.2025 rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 C.F. ), quale impresa designata per il Fondo Parte_1 P.IVA_1
Garanzia Vittima della Strada:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n. 2415/25 emessa dal Tribunale di Milano il 21.3.2025, pubblicata il 21.3.2025 e notificata il 31/3/2025,
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla signora in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto, e comunque non provata, anche per difetto di legittimazione/titolarità passiva di quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e, per l'effetto Parte_1 condannare la signora a restituire all'appellante la somma complessiva di € Controparte_1
135.116,19 (rectius: € 126.764,61, come rettificato dalla parte all'udienza del 14.10.2025) da quest'ultima versata per capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese di CTU, oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
IN OGNI CASO: condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, di entrambi i gradi di giudizi, oltre al rimborso delle spese generali e oneri di legge.
Per i motivi esposti, si confida che la Corte d'Appello confermi la sentenza Email_1 di primo grado, rigettando l'infondata impugnazione, con condanna dell'appellante alle spese del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.06.2022, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_1
Milano, decima sezione civile, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per Parte_1 le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.05.2018.
A fondamento delle proprie pretese, l'attrice esponeva che intorno alle ore 18.20 del 16.05.2018, mentre attraversava la carreggiata in corrispondenza delle strisce pedonali, all'altezza dell'intersezione tra viale Sabotino e Piazza Medaglie d'Oro a Milano, era stata investita da una signora al volante di un'auto non meglio identificata che, fermandosi per qualche istante, comunicava alla vittima che avrebbe accostato più avanti ma, poco dopo, si dava alla fuga. pagina 2 di 10 Rappresentava, inoltre, di essere stata nel frattempo soccorsa dal sig.re il quale, assieme Per_1 alla moglie, la sig.ra aveva assistito all'investimento, avendo appena svoltato in Persona_2
Piazza Medaglie d'Oro in direzione Viale Sabotino a bordo del furgone di proprietà della ditta BikeMI sharing presso cui era assunto all'epoca dei fatti.
In particolare, quest'ultimo provvedeva ad allertare prima un'ambulanza e poi le Forze dell'Ordine ma, trovandosi in luogo di lavoro diverso da quello dovuto, con a bordo la moglie, e temendo ripercussioni sul piano lavorativo, tornava sul suo furgone e si allontanava dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo della pattuglia di Polizia, lasciando le proprie generalità e i propri recapiti alla sig.ra CP_1
Successivamente, giungevano sul posto gli agenti di Polizia locale, i quali rilevavano la presenza di telecamere appartenenti ad un istituto di credito situato nelle vicinanze, la cui inquadratura non coglieva il momento dell'incidente ma solo quello immediatamente successivo quando il pedone era già riverso a terra, e i sanitari del 118, i quali trasportavano la sig.ra al pronto soccorso Pt_4 dell'ospedale Gaetano Pini, ove le veniva diagnosticata una frattura tibiale distale destra per la quale si rendeva necessario un intervento chirurgico.
La paziente veniva dimessa dopo 21 giorni in data 06.06.2018.
La consulenza tecnica di parte del Dottore stimava una invalidità temporanea totale di 21 Persona_3 giorni e parziale per altri 180, nonché una “incapacità lavorativa generica pari al 15% secondo tabelle
da collocarsi nel range valutativo 26-40%, estremi inclusi, in considerazione del substrato CP_2 menomante preesistente ove attinse il vulnus traumatico de quo, stimabile in almeno il 25%
(venticinque per cento)”.
In ragione di quanto sin qui sintetizzato, chiedeva al Tribunale di Milano di Controparte_1 condannare che nelle more aveva rifiutato di corrispondere un risarcimento, a rispondere Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti accaduti.
Con comparsa di risposta del 19.10.2022, si costituiva in giudizio contestando i fatti così Parte_1 come prospettati dall'attore e, in particolare, adducendo la mancanza di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro, al coinvolgimento di un veicolo non identificato, alla possibilità di ricondurre a quest'ultimo la responsabilità dell'incidente e al nesso eziologico tra i danni subiti e l'evento.
Contestava, inoltre, la quantificazione del danno, rilevando che le tabelle afferiscono soltanto al CP_2 danno patrimoniale, dovendosi applicare, in relazione al danno non patrimoniale, le tabelle ANIA.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il ridimensionamento della pretesa risarcitoria a quanto risultasse effettivamente dimostrato in giudizio.
All'udienza del 08.11.2022 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita tramite l'assunzione delle testimonianze del Sig.re e della Sig.ra Per_1 nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale. Per_2
All'udienza del 18.09.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 2415/2025 pubblicata il
21.03.2025 con il seguente dispositivo:
(1) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice condanna la convenuta soc.
[...]
a pagare a il complessivo importo di EUR Controparte_3 Controparte_1
112.402,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(2) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in € 786,00 per spese e €
8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex a. 93 cpc in favore degli avv. FERRUTI GIULIO EUGENIO MARIA e BALESTRA CONCETTA;
(3) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico della convenuta.
Il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2054 c.c. e qualificato il titolo della pretesa risarcitoria nella responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, riteneva accertato, nel suo nucleo essenziale, la dinamica del sinistro in quanto compatibile con le risultanze istruttorie, nonché l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto e il nesso eziologico tra il fatto illecito e i danni subiti.
In particolare, considerava attendibili le testimonianze rese dal Sig.re e dalla Sig.ra Per_1
che confermavano la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice, nonostante Per_2 qualche incongruenza considerata, comunque, del tutto superabile e comprensibile in ragione del decorso del tempo (almeno 5 anni dal sinistro).
Inoltre, riteneva sufficientemente provata la presenza dei testimoni sul luogo dell'evento al momento del sinistro, essendo stato proprio il Sig.re a richiedere personalmente l'intervento dei Per_1 soccorsi e delle Forze dell'Ordine.
Riconosciuta la pretesa risarcitoria dell'attrice, la stessa veniva quantificata in € 112.402,00 a titolo di danno biologico, sulla base della consulenza medico legale effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, la Dott.ssa Per_4
Avverso tale sentenza proponeva appello quale impresa designata per il Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della Strada, con citazione notificata il 30.04.2025, chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti, e formulava istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
pagina 4 di 10 La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.07.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 19.09.2025, contestando Controparte_1
l'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Alla prima udienza del 14.10.2025 il consigliere rinviava per la discussione ex art. 350 bis all'udienza del 18.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dando termine per memorie sino al
06.11.2025, con termine sino all'udienza per il deposito di note sostitutive, salvi i presupposti di cui all'art. 127 ter, comma 4 c.p.c.
All'udienza cartolare del 18.11.2025 la causa passava in decisione.
con un unico motivo di appello, ha contestato la sentenza del giudice di prime cure nella Parte_1 parte in cui ritiene accertata la prova del fatto storico e la responsabilità del veicolo rimasto ignoto sulla base di testimonianze asseritamente inattendibili.
Non è invece stato proposto appello relativamente al quantum della pretesa risarcitoria.
La doglianza è infondata.
In relazione al profilo dell'attendibilità della testimonianza, deve condividersi la valutazione del giudice di prime cure secondo il quale le incongruenze tra le dichiarazioni del sig.re Per_1 acquisite dalla Polizia Locale di Milano nell'immediatezza dell'evento, e le dichiarazioni successivamente rese in sede giudiziale siano da attribuirsi ad un iniziale atteggiamento di reticenza, manifestato dal testimone per il timore di subire, all'epoca dei fatti, ripercussioni negative sul piano lavorativo. Quest'ultimo, infatti, si trovava in luogo diverso da quello previsto dal ruolino di lavoro e con la moglie a bordo del furgone in uso per ragioni di servizio, il che spiegherebbe anche il motivo per cui, pur avendo prontamente allertato i soccorsi, si sia frettolosamente allontanato prima del loro arrivo.
Tale ultima considerazione trova sostegno anche nelle dichiarazioni della Sig.ra che, sentita Per_2 successivamente in qualità di testimone, affermava che il marito, giunti sul posto i sanitari dallo stesso allertati, rientrava immediatamente sul furgone e le esprimeva le proprie preoccupazioni in merito
(“confermo che quando arrivò l'ambulanza mio marito risalì sul furgone e mi disse che era preoccupato che l'azienda gli potessero contestare qualcosa perché non si trovava sul percorso di lavoro e, inoltre, aveva me a bordo del furgone” Cfr. Verbale dell'udienza di prove del 27.09.2023 - causa RG 24974/2022 - pag. 5 di 6).
pagina 5 di 10 Appare, dunque, verosimile che il Sig.re nell'immediatezza del sinistro, sia intervenuto Per_1 spinto da un impulso istintivo di umana solidarietà, senza soffermarsi a valutare le possibili implicazioni derivanti dalla propria presenza sul luogo dell'evento, pur non dovendosi trovare lì in quel momento. Lo stesso, pertanto, ha prontamente allertato i soccorsi, prestato aiuto alla Sig.ra allontanandola dalla carreggiata e, verosimilmente su sua richiesta, ha lasciato a quest'ultima CP_1 le proprie generalità al fine di essere successivamente rintracciato.
Il successivo atteggiamento di reticenza da lui manifestato una volta raggiunto telefonicamente dai
Vigili, ai quali dichiarava di non avere visto nessuno allontanarsi nei pressi del luogo del sinistro, è, dunque, comprensibile: è plausibile, invero, che solo in un secondo momento, quando già aveva rilasciato il proprio recapito alla Sig.ra il Sig.re abbia maturato la consapevolezza CP_1 Per_1 delle potenziali conseguenze negative in relazione alla propria posizione e che ciò l'abbia indotto ad assumere un comportamento più prudente e meno incline a fornire dettagli. Per tali ragioni, ridimensionava l'accaduto, verosimilmente allo scopo di non essere chiamato, in futuro, a rilasciare eventuali testimonianze in sede giudiziale, circostanza che, nella sua ottica, avrebbe potuto comprometterlo sul piano lavorativo.
Tale reazione può considerarsi conforme alle dinamiche psicologiche tipiche delle situazioni emergenziali, nelle quali un intervento istintivo, dettato dall'urgenza e dall'altrui bisogno, può essere seguito da un ripensamento e da atteggiamenti di cautela legati a stress o a timore.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta parimenti verosimile che, comparso dinnanzi all'Autorità giudiziaria per rendere testimonianza a distanza di cinque anni dal fatto, essendosi ormai risolto il rapporto lavorativo con la ditta di bike sharing BikeMI e venute meno le ragioni che potevano indurlo ad un atteggiamento reticente, il Sig.re abbia potuto riferire in maniera compiuta e priva di Per_1 riserve, offrendo una ricostruzione dei fatti maggiormente dettagliata. In particolare, in tale sede specificava di avere visto una signora bionda allontanarsi a bordo di un'auto nera.
In relazione ai profili di incongruenza che si riscontrano tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e quelle rese dinnanzi all'Autorità giudiziaria, deve rilevarsi che le stesse appaiono superabili e, comunque, inidonee a scalfire la complessiva attendibilità del testimone.
Il primo di questi riguarda il fatto che, a fronte del verbale dei Vigili nel quale gli stessi affermano di non avere trovato nessuno, oltre alla vittima, sul luogo del sinistro, il Sig. re abbia poi Per_1 dichiarato in sede giudiziale: “Arrivarono poi l'ambulanza e i Vigili. Diedi il mio nome e numero
pagina 6 di 10 telefonico ai vigili intervenuti dopo 10 minuti dopo che io stesso li avevo chiamati, io a questo vigile raccontai come erano andati i fatti cioè che avevo visto la signora investita dall'auto”.
Tuttavia, osserva questa Corte che, nel corso di tale narrazione, non è stato esplicitamente precisato di avere comunicato con la Polizia locale sul luogo del sinistro e, pertanto, non può escludersi che, nel riferire all'Autorità giudiziaria, egli alludesse effettivamente alle informazioni trasmesse alla Polizia
Locale tramite telefonata, piuttosto che ad un contatto diretto al momento dell'arrivo dei Vigili sul posto.
Tale possibile imprecisione nelle modalità espositive, del resto, appare ragionevolmente riconducibile ad una ridotta familiarità da parte del testimone con registri linguistici formali o tecnici, senza, tuttavia, che ciò ne comprometta l'intento sostanziale di riferire i fatti.
Il secondo profilo di incongruenza riguarda le condizioni meteorologiche: dal verbale redatto dalla
Polizia Locale a seguito del suo intervento risulta che al momento del fatto vi fosse pioggia, mentre i testimoni hanno entrambi dichiarato che la giornata era soleggiata.
Sul punto, è appena il caso di precisare che a distanza di cinque anni dall'evento, è comprensibile che la memoria dei dettagli possa risultare parziale o sbiadita. A ciò si aggiunge la considerazione secondo cui in relazione ad eventi che non incidono direttamente sulla propria persona ma che riguardano terzi
(nel caso di specie, terzi estranei), è fisiologico che la memoria tenda a rimuovere o a sfumare particolari secondari, senza che ciò influisca sulla sostanza complessiva.
Inoltre, è possibile ritenere che le condizioni meteorologiche del giorno in cui si sono verificati i fatti non fossero del tutto avverse e caratterizzate da precipitazioni intense, atteso che dal verbale dei Vigili risulta, comunque, “buona visibilità”.
In tale prospettiva, entrambe le versioni risultano potenzialmente compatibili: la giornata, infatti, potrebbe avere alternato momenti più soleggiati a momenti di pioggia, rendendo plausibili sia le percezioni soggettive del testimone che le annotazioni riportate nella relazione.
Superate le apparenti incongruenze sopra evidenziate, ritiene questa Corte che, nel complesso, il testimone presenti un elevato grado di attendibilità e ciò, in primo luogo, poiché il Sig.re Per_1 non è un soggetto intervenuto successivamente ai fatti o in corso di causa, ma era effettivamente presente sul luogo nell'immediatezza dell'evento e, raggiunto telefonicamente dai Vigili, ha, sia pure inizialmente in modo generico e più sfumato, riferito subito di avere assistito ad un sinistro stradale e non ad una semplice caduta. Tale circostanza porta necessariamente a escludere che la dinamica pagina 7 di 10 dell'evento sia stata dallo stesso artatamente costruita in un momento successivo al verificarsi dei fatti.
Inoltre, è opportuno richiamare un consolidato orientamento del giudice di legittimità, secondo cui la verifica in ordine all'attendibilità del testimone forma oggetto di una valutazione sì, discrezionale da parte del giudice ma da effettuarsi alla luce di una serie di criteri di natura oggettiva e di natura soggettiva, tra cui rientrano i rapporti con le parti e l'interesse ad un determinato esito della lite (Cass.
Civ. Sez. III, Sent. n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso di specie, a tale proposito, deve rilevarsi che non emergono dal compendio degli atti, e neppure sono state minimamente adombrate da controparte, ragioni di interesse personale o di convenienza che possano avere condizionato i testimoni, il che conferisce alle dichiarazioni rese dagli stessi in relazione all'intera dinamica e alla responsabilità dell'autore del fatto rimasto ignoto carattere di assoluta genuinità, terzietà e credibilità.
A ciò si aggiunge il rilievo per cui secondo un parere medico legale a firma del dott. Persona_3 prodotto dalla Sig.ra mai smentito da produzioni documentali di controparte e neppure in CP_1 sede di CTU, le lesioni subite manifestano “una piena ed esclusiva compatibilità […] con l'evento traumatico de quo, in accordo con i dati ricavabili sia dai verbali 118 e PS sia dalle testimonianze in atti: del resto i caratteri della lesione lasciano pochi dubbi in quanto sono ascrivibili alle conseguenze di un violento trauma contusivo dotato di elevata energia cinetica esercitato da una struttura “solida” (pur con deformabilità) e dalla limitata superficie quale il paraurti di autovettura.
Tali lesioni, in altri termini, appaiono incompatibili con semplice caduta accidentale, il che costituisce un ulteriore riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del Sig.re rese in sede Per_1 testimoniale dinnanzi all'Autorità giudiziaria.
Infine, quanto alle ulteriori considerazioni di parte appellante volte a mettere in discussione l'effettiva dinamica del sinistro, le stesse sono prive di pregio.
In particolare, ha contestato le modalità di verificazione del fatto, asserendo che “posto Parte_1 che la lunghezza media del passo di una donna, durante la normale camminata, è di circa 70 cm, lunghezza che si riduce in funzione dell'età o di difficoltà motorie, non è ragionevole pensare che la gamba destra potesse trovarsi in posizione talmente avanzata, rispetto al corpo, da risultare l'unica parte esposta del corpo, tanto più durante la deambulazione, quando l'alternanza dei passi è naturalmente più rapida. Ne consegue che, a tutto voler concedere, se il paraurti di quella fantomatica auto avesse urtato la gamba destra avrebbe dovuto necessariamente colpire anche la
pagina 8 di 10 gamba sinistra che, invece, non risulta aver riportato alcun danno, neppure un ematoma.”
In realtà, sulla base delle risultanze istruttorie, è emerso che il veicolo che ha cagionato l'investimento della Sig.ra non giungeva dal rettilineo ad elevata velocità ma, provenendo da Corso di Porta CP_1
Romana e ripartendo allo scattare del semaforo verde, aveva appena svoltato a destra in direzione
Viale Sabotino.
In ragione della velocità moderata e della provenienza laterale del veicolo, è del tutto plausibile che lo stesso abbia impattato soltanto la gamba destra, protesa in avanti nell'atto della camminata, senza travolgere completamente la Sig.ra Tale conclusione trova positivo riscontro non solo nella CP_1 testimonianza del Sig.re che ha confermato la dinamica del sinistro, ma anche, in parte, Per_1 nella relazione dei Vigili, i quali hanno dato atto della mancanza di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo, a riprova della ridotta velocità cui procedeva lo stesso al momento dell'investimento.
Alla luce di tutti gli elementi esposti deve considerarsi raggiunta la prova dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05 e, segnatamente, in relazione alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
QUALE IMPRESA DESIGNATA Controparte_4 Parte_1
pagina 9 di 10 PER IL FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA contro avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di n. 2415/25 così provvede:
1. Rigetta l'appello formulato da in qualità di impresa designata per il Fondo Parte_1
Garanzia Vittime della Strada e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed €
5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN RR AR AD
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa TA Battaglia Magistrato Ordinario in Tirocinio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR AD Presidente
Dott. AN RR Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), quale impresa designata per il Fondo Parte_1 P.IVA_1
Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leo, elettivamente
[...] Parte_3 domiciliata in Milano, via L. Manara 17, presso e nello studio dell'avv. Loredana Leo;
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Controparte_1 C.F._1
ZA ( ) e TA AL (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), alla via privata Reggio n. 5;
APPELLATO
OGGETTO: lesione personale
La Corte all'udienza del 14.10.2025 rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 C.F. ), quale impresa designata per il Fondo Parte_1 P.IVA_1
Garanzia Vittima della Strada:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n. 2415/25 emessa dal Tribunale di Milano il 21.3.2025, pubblicata il 21.3.2025 e notificata il 31/3/2025,
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla signora in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto, e comunque non provata, anche per difetto di legittimazione/titolarità passiva di quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e, per l'effetto Parte_1 condannare la signora a restituire all'appellante la somma complessiva di € Controparte_1
135.116,19 (rectius: € 126.764,61, come rettificato dalla parte all'udienza del 14.10.2025) da quest'ultima versata per capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese di CTU, oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
IN OGNI CASO: condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, di entrambi i gradi di giudizi, oltre al rimborso delle spese generali e oneri di legge.
Per i motivi esposti, si confida che la Corte d'Appello confermi la sentenza Email_1 di primo grado, rigettando l'infondata impugnazione, con condanna dell'appellante alle spese del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.06.2022, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_1
Milano, decima sezione civile, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per Parte_1 le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.05.2018.
A fondamento delle proprie pretese, l'attrice esponeva che intorno alle ore 18.20 del 16.05.2018, mentre attraversava la carreggiata in corrispondenza delle strisce pedonali, all'altezza dell'intersezione tra viale Sabotino e Piazza Medaglie d'Oro a Milano, era stata investita da una signora al volante di un'auto non meglio identificata che, fermandosi per qualche istante, comunicava alla vittima che avrebbe accostato più avanti ma, poco dopo, si dava alla fuga. pagina 2 di 10 Rappresentava, inoltre, di essere stata nel frattempo soccorsa dal sig.re il quale, assieme Per_1 alla moglie, la sig.ra aveva assistito all'investimento, avendo appena svoltato in Persona_2
Piazza Medaglie d'Oro in direzione Viale Sabotino a bordo del furgone di proprietà della ditta BikeMI sharing presso cui era assunto all'epoca dei fatti.
In particolare, quest'ultimo provvedeva ad allertare prima un'ambulanza e poi le Forze dell'Ordine ma, trovandosi in luogo di lavoro diverso da quello dovuto, con a bordo la moglie, e temendo ripercussioni sul piano lavorativo, tornava sul suo furgone e si allontanava dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo della pattuglia di Polizia, lasciando le proprie generalità e i propri recapiti alla sig.ra CP_1
Successivamente, giungevano sul posto gli agenti di Polizia locale, i quali rilevavano la presenza di telecamere appartenenti ad un istituto di credito situato nelle vicinanze, la cui inquadratura non coglieva il momento dell'incidente ma solo quello immediatamente successivo quando il pedone era già riverso a terra, e i sanitari del 118, i quali trasportavano la sig.ra al pronto soccorso Pt_4 dell'ospedale Gaetano Pini, ove le veniva diagnosticata una frattura tibiale distale destra per la quale si rendeva necessario un intervento chirurgico.
La paziente veniva dimessa dopo 21 giorni in data 06.06.2018.
La consulenza tecnica di parte del Dottore stimava una invalidità temporanea totale di 21 Persona_3 giorni e parziale per altri 180, nonché una “incapacità lavorativa generica pari al 15% secondo tabelle
da collocarsi nel range valutativo 26-40%, estremi inclusi, in considerazione del substrato CP_2 menomante preesistente ove attinse il vulnus traumatico de quo, stimabile in almeno il 25%
(venticinque per cento)”.
In ragione di quanto sin qui sintetizzato, chiedeva al Tribunale di Milano di Controparte_1 condannare che nelle more aveva rifiutato di corrispondere un risarcimento, a rispondere Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti accaduti.
Con comparsa di risposta del 19.10.2022, si costituiva in giudizio contestando i fatti così Parte_1 come prospettati dall'attore e, in particolare, adducendo la mancanza di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro, al coinvolgimento di un veicolo non identificato, alla possibilità di ricondurre a quest'ultimo la responsabilità dell'incidente e al nesso eziologico tra i danni subiti e l'evento.
Contestava, inoltre, la quantificazione del danno, rilevando che le tabelle afferiscono soltanto al CP_2 danno patrimoniale, dovendosi applicare, in relazione al danno non patrimoniale, le tabelle ANIA.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il ridimensionamento della pretesa risarcitoria a quanto risultasse effettivamente dimostrato in giudizio.
All'udienza del 08.11.2022 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita tramite l'assunzione delle testimonianze del Sig.re e della Sig.ra Per_1 nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale. Per_2
All'udienza del 18.09.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 2415/2025 pubblicata il
21.03.2025 con il seguente dispositivo:
(1) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice condanna la convenuta soc.
[...]
a pagare a il complessivo importo di EUR Controparte_3 Controparte_1
112.402,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(2) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in € 786,00 per spese e €
8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex a. 93 cpc in favore degli avv. FERRUTI GIULIO EUGENIO MARIA e BALESTRA CONCETTA;
(3) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico della convenuta.
Il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2054 c.c. e qualificato il titolo della pretesa risarcitoria nella responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, riteneva accertato, nel suo nucleo essenziale, la dinamica del sinistro in quanto compatibile con le risultanze istruttorie, nonché l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto e il nesso eziologico tra il fatto illecito e i danni subiti.
In particolare, considerava attendibili le testimonianze rese dal Sig.re e dalla Sig.ra Per_1
che confermavano la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice, nonostante Per_2 qualche incongruenza considerata, comunque, del tutto superabile e comprensibile in ragione del decorso del tempo (almeno 5 anni dal sinistro).
Inoltre, riteneva sufficientemente provata la presenza dei testimoni sul luogo dell'evento al momento del sinistro, essendo stato proprio il Sig.re a richiedere personalmente l'intervento dei Per_1 soccorsi e delle Forze dell'Ordine.
Riconosciuta la pretesa risarcitoria dell'attrice, la stessa veniva quantificata in € 112.402,00 a titolo di danno biologico, sulla base della consulenza medico legale effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, la Dott.ssa Per_4
Avverso tale sentenza proponeva appello quale impresa designata per il Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della Strada, con citazione notificata il 30.04.2025, chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti, e formulava istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
pagina 4 di 10 La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.07.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 19.09.2025, contestando Controparte_1
l'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Alla prima udienza del 14.10.2025 il consigliere rinviava per la discussione ex art. 350 bis all'udienza del 18.11.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dando termine per memorie sino al
06.11.2025, con termine sino all'udienza per il deposito di note sostitutive, salvi i presupposti di cui all'art. 127 ter, comma 4 c.p.c.
All'udienza cartolare del 18.11.2025 la causa passava in decisione.
con un unico motivo di appello, ha contestato la sentenza del giudice di prime cure nella Parte_1 parte in cui ritiene accertata la prova del fatto storico e la responsabilità del veicolo rimasto ignoto sulla base di testimonianze asseritamente inattendibili.
Non è invece stato proposto appello relativamente al quantum della pretesa risarcitoria.
La doglianza è infondata.
In relazione al profilo dell'attendibilità della testimonianza, deve condividersi la valutazione del giudice di prime cure secondo il quale le incongruenze tra le dichiarazioni del sig.re Per_1 acquisite dalla Polizia Locale di Milano nell'immediatezza dell'evento, e le dichiarazioni successivamente rese in sede giudiziale siano da attribuirsi ad un iniziale atteggiamento di reticenza, manifestato dal testimone per il timore di subire, all'epoca dei fatti, ripercussioni negative sul piano lavorativo. Quest'ultimo, infatti, si trovava in luogo diverso da quello previsto dal ruolino di lavoro e con la moglie a bordo del furgone in uso per ragioni di servizio, il che spiegherebbe anche il motivo per cui, pur avendo prontamente allertato i soccorsi, si sia frettolosamente allontanato prima del loro arrivo.
Tale ultima considerazione trova sostegno anche nelle dichiarazioni della Sig.ra che, sentita Per_2 successivamente in qualità di testimone, affermava che il marito, giunti sul posto i sanitari dallo stesso allertati, rientrava immediatamente sul furgone e le esprimeva le proprie preoccupazioni in merito
(“confermo che quando arrivò l'ambulanza mio marito risalì sul furgone e mi disse che era preoccupato che l'azienda gli potessero contestare qualcosa perché non si trovava sul percorso di lavoro e, inoltre, aveva me a bordo del furgone” Cfr. Verbale dell'udienza di prove del 27.09.2023 - causa RG 24974/2022 - pag. 5 di 6).
pagina 5 di 10 Appare, dunque, verosimile che il Sig.re nell'immediatezza del sinistro, sia intervenuto Per_1 spinto da un impulso istintivo di umana solidarietà, senza soffermarsi a valutare le possibili implicazioni derivanti dalla propria presenza sul luogo dell'evento, pur non dovendosi trovare lì in quel momento. Lo stesso, pertanto, ha prontamente allertato i soccorsi, prestato aiuto alla Sig.ra allontanandola dalla carreggiata e, verosimilmente su sua richiesta, ha lasciato a quest'ultima CP_1 le proprie generalità al fine di essere successivamente rintracciato.
Il successivo atteggiamento di reticenza da lui manifestato una volta raggiunto telefonicamente dai
Vigili, ai quali dichiarava di non avere visto nessuno allontanarsi nei pressi del luogo del sinistro, è, dunque, comprensibile: è plausibile, invero, che solo in un secondo momento, quando già aveva rilasciato il proprio recapito alla Sig.ra il Sig.re abbia maturato la consapevolezza CP_1 Per_1 delle potenziali conseguenze negative in relazione alla propria posizione e che ciò l'abbia indotto ad assumere un comportamento più prudente e meno incline a fornire dettagli. Per tali ragioni, ridimensionava l'accaduto, verosimilmente allo scopo di non essere chiamato, in futuro, a rilasciare eventuali testimonianze in sede giudiziale, circostanza che, nella sua ottica, avrebbe potuto comprometterlo sul piano lavorativo.
Tale reazione può considerarsi conforme alle dinamiche psicologiche tipiche delle situazioni emergenziali, nelle quali un intervento istintivo, dettato dall'urgenza e dall'altrui bisogno, può essere seguito da un ripensamento e da atteggiamenti di cautela legati a stress o a timore.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta parimenti verosimile che, comparso dinnanzi all'Autorità giudiziaria per rendere testimonianza a distanza di cinque anni dal fatto, essendosi ormai risolto il rapporto lavorativo con la ditta di bike sharing BikeMI e venute meno le ragioni che potevano indurlo ad un atteggiamento reticente, il Sig.re abbia potuto riferire in maniera compiuta e priva di Per_1 riserve, offrendo una ricostruzione dei fatti maggiormente dettagliata. In particolare, in tale sede specificava di avere visto una signora bionda allontanarsi a bordo di un'auto nera.
In relazione ai profili di incongruenza che si riscontrano tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e quelle rese dinnanzi all'Autorità giudiziaria, deve rilevarsi che le stesse appaiono superabili e, comunque, inidonee a scalfire la complessiva attendibilità del testimone.
Il primo di questi riguarda il fatto che, a fronte del verbale dei Vigili nel quale gli stessi affermano di non avere trovato nessuno, oltre alla vittima, sul luogo del sinistro, il Sig. re abbia poi Per_1 dichiarato in sede giudiziale: “Arrivarono poi l'ambulanza e i Vigili. Diedi il mio nome e numero
pagina 6 di 10 telefonico ai vigili intervenuti dopo 10 minuti dopo che io stesso li avevo chiamati, io a questo vigile raccontai come erano andati i fatti cioè che avevo visto la signora investita dall'auto”.
Tuttavia, osserva questa Corte che, nel corso di tale narrazione, non è stato esplicitamente precisato di avere comunicato con la Polizia locale sul luogo del sinistro e, pertanto, non può escludersi che, nel riferire all'Autorità giudiziaria, egli alludesse effettivamente alle informazioni trasmesse alla Polizia
Locale tramite telefonata, piuttosto che ad un contatto diretto al momento dell'arrivo dei Vigili sul posto.
Tale possibile imprecisione nelle modalità espositive, del resto, appare ragionevolmente riconducibile ad una ridotta familiarità da parte del testimone con registri linguistici formali o tecnici, senza, tuttavia, che ciò ne comprometta l'intento sostanziale di riferire i fatti.
Il secondo profilo di incongruenza riguarda le condizioni meteorologiche: dal verbale redatto dalla
Polizia Locale a seguito del suo intervento risulta che al momento del fatto vi fosse pioggia, mentre i testimoni hanno entrambi dichiarato che la giornata era soleggiata.
Sul punto, è appena il caso di precisare che a distanza di cinque anni dall'evento, è comprensibile che la memoria dei dettagli possa risultare parziale o sbiadita. A ciò si aggiunge la considerazione secondo cui in relazione ad eventi che non incidono direttamente sulla propria persona ma che riguardano terzi
(nel caso di specie, terzi estranei), è fisiologico che la memoria tenda a rimuovere o a sfumare particolari secondari, senza che ciò influisca sulla sostanza complessiva.
Inoltre, è possibile ritenere che le condizioni meteorologiche del giorno in cui si sono verificati i fatti non fossero del tutto avverse e caratterizzate da precipitazioni intense, atteso che dal verbale dei Vigili risulta, comunque, “buona visibilità”.
In tale prospettiva, entrambe le versioni risultano potenzialmente compatibili: la giornata, infatti, potrebbe avere alternato momenti più soleggiati a momenti di pioggia, rendendo plausibili sia le percezioni soggettive del testimone che le annotazioni riportate nella relazione.
Superate le apparenti incongruenze sopra evidenziate, ritiene questa Corte che, nel complesso, il testimone presenti un elevato grado di attendibilità e ciò, in primo luogo, poiché il Sig.re Per_1 non è un soggetto intervenuto successivamente ai fatti o in corso di causa, ma era effettivamente presente sul luogo nell'immediatezza dell'evento e, raggiunto telefonicamente dai Vigili, ha, sia pure inizialmente in modo generico e più sfumato, riferito subito di avere assistito ad un sinistro stradale e non ad una semplice caduta. Tale circostanza porta necessariamente a escludere che la dinamica pagina 7 di 10 dell'evento sia stata dallo stesso artatamente costruita in un momento successivo al verificarsi dei fatti.
Inoltre, è opportuno richiamare un consolidato orientamento del giudice di legittimità, secondo cui la verifica in ordine all'attendibilità del testimone forma oggetto di una valutazione sì, discrezionale da parte del giudice ma da effettuarsi alla luce di una serie di criteri di natura oggettiva e di natura soggettiva, tra cui rientrano i rapporti con le parti e l'interesse ad un determinato esito della lite (Cass.
Civ. Sez. III, Sent. n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso di specie, a tale proposito, deve rilevarsi che non emergono dal compendio degli atti, e neppure sono state minimamente adombrate da controparte, ragioni di interesse personale o di convenienza che possano avere condizionato i testimoni, il che conferisce alle dichiarazioni rese dagli stessi in relazione all'intera dinamica e alla responsabilità dell'autore del fatto rimasto ignoto carattere di assoluta genuinità, terzietà e credibilità.
A ciò si aggiunge il rilievo per cui secondo un parere medico legale a firma del dott. Persona_3 prodotto dalla Sig.ra mai smentito da produzioni documentali di controparte e neppure in CP_1 sede di CTU, le lesioni subite manifestano “una piena ed esclusiva compatibilità […] con l'evento traumatico de quo, in accordo con i dati ricavabili sia dai verbali 118 e PS sia dalle testimonianze in atti: del resto i caratteri della lesione lasciano pochi dubbi in quanto sono ascrivibili alle conseguenze di un violento trauma contusivo dotato di elevata energia cinetica esercitato da una struttura “solida” (pur con deformabilità) e dalla limitata superficie quale il paraurti di autovettura.
Tali lesioni, in altri termini, appaiono incompatibili con semplice caduta accidentale, il che costituisce un ulteriore riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del Sig.re rese in sede Per_1 testimoniale dinnanzi all'Autorità giudiziaria.
Infine, quanto alle ulteriori considerazioni di parte appellante volte a mettere in discussione l'effettiva dinamica del sinistro, le stesse sono prive di pregio.
In particolare, ha contestato le modalità di verificazione del fatto, asserendo che “posto Parte_1 che la lunghezza media del passo di una donna, durante la normale camminata, è di circa 70 cm, lunghezza che si riduce in funzione dell'età o di difficoltà motorie, non è ragionevole pensare che la gamba destra potesse trovarsi in posizione talmente avanzata, rispetto al corpo, da risultare l'unica parte esposta del corpo, tanto più durante la deambulazione, quando l'alternanza dei passi è naturalmente più rapida. Ne consegue che, a tutto voler concedere, se il paraurti di quella fantomatica auto avesse urtato la gamba destra avrebbe dovuto necessariamente colpire anche la
pagina 8 di 10 gamba sinistra che, invece, non risulta aver riportato alcun danno, neppure un ematoma.”
In realtà, sulla base delle risultanze istruttorie, è emerso che il veicolo che ha cagionato l'investimento della Sig.ra non giungeva dal rettilineo ad elevata velocità ma, provenendo da Corso di Porta CP_1
Romana e ripartendo allo scattare del semaforo verde, aveva appena svoltato a destra in direzione
Viale Sabotino.
In ragione della velocità moderata e della provenienza laterale del veicolo, è del tutto plausibile che lo stesso abbia impattato soltanto la gamba destra, protesa in avanti nell'atto della camminata, senza travolgere completamente la Sig.ra Tale conclusione trova positivo riscontro non solo nella CP_1 testimonianza del Sig.re che ha confermato la dinamica del sinistro, ma anche, in parte, Per_1 nella relazione dei Vigili, i quali hanno dato atto della mancanza di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo, a riprova della ridotta velocità cui procedeva lo stesso al momento dell'investimento.
Alla luce di tutti gli elementi esposti deve considerarsi raggiunta la prova dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05 e, segnatamente, in relazione alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
QUALE IMPRESA DESIGNATA Controparte_4 Parte_1
pagina 9 di 10 PER IL FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA contro avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di n. 2415/25 così provvede:
1. Rigetta l'appello formulato da in qualità di impresa designata per il Fondo Parte_1
Garanzia Vittime della Strada e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed €
5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN RR AR AD
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa TA Battaglia Magistrato Ordinario in Tirocinio
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