Articolo 18 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 settembre 1988
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Versione
16 settembre 1999
Art. 18. (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) .
2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) . Il Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. ((Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.)) 4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita' a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999 N. 303)) .
Entrata in vigore il 16 settembre 1999
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