Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4178/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.re Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
03/04/2025 da
1) Parte_1
Nata il 05/05/1963 a Londra (REGNO UNITO) cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 38 20149 MILANO ITALIA con l'Avv. SCOTTI MARINA NELLA MARIA elettivamente domiciliato VIA CESARE BATTISTI
1 20122 MILANO, come da procura in atti e
2) Parte_2
Nato il 24/05/1959 a NAPOLI (NA) cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]1 80122 NAPOLI ITALIA con l'Avv. DI MURO ROSSELLA FEDERICA elettivamente domiciliato VIA CAPPUCCINI 14
MILANO come da procura in atti
FATTO
07.10.2004 (v. doc.1); in particolare, dando atto di aver raggiunto un accordo in modifica della clausola n.5 di detta sentenza divorzile, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Il Sig. , attuale comproprietario per la quota della metà dell'immobile sito in Milano, Parte_2
Via Pelizza Da Volpedo n. 38, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Milano – Sezione Fabbricati, Foglio
302, Particella n. 320, Z.C. 2, Categoria A/3, Classe 1, Rendita catastale Euro 743,70, si impegna irrevocabilmente a:
a) cedere e trasferire la nuda proprietà della propria quota dell'immobile sopra identificato al figlio,
Sig. , nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_3 C.F._3 mediante atto pubblico;
b) costituire e trasferire contestualmente il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria quota dell'immobile sopra identificato in favore della Sig.ra Pt_1
2) La Sig.ra comproprietaria per la restante quota del medesimo immobile, a fronte delle Pt_1 cessioni di cui al precedente punto 2.A) lett. b, si impegna irrevocabilmente a corrispondere al Sig.
l'importo complessivo di € 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00 euro), che verrà Parte_2 pagato con le seguenti modalità: (i) quanto a € 380.000,00 (trecentottantamila/00) mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Sig. , da consegnarsi alla data di stipula Parte_2 dell'atto notarile di cessione oppure con bonifico istantaneo tramite la banca mutuataria;
(ii) quanto a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) verrà corrisposta entro e non oltre un anno dalla stipula dell'atto notarile a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal sig.
; (iii) quanto alla somma pari a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) verrà Parte_2 corrisposta entro e non oltre due anni dalla stipula dell'atto notarile a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal sig. . Resta convenuto che, in caso di decesso della Parte_2
Sig.ra in relazione agli importi di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono, nulla sarà dovuto dal Pt_1 figlio al padre, il quale dichiara espressamente di rinunciare al relativo credito nei confronti Pt_3 del figlio.
3) La quota di proprietà dell'immobile oggetto di cessione verrà trasmessa alla Sig.ra e al figlio Pt_1 libera da pesi, ipoteche, privilegi, anche fiscali;
trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli, con ogni garanzia di legge per evizione e vizi. La quota dell'immobile di proprietà del Sig. è già nel Parte_2 possesso della Sig.ra e, pertanto, si considera già consegnata nello stato in cui si trova in data Pt_1 odierna con il mobilio e altri beni mobili allo stato presenti nella quota ceduta. Il trasferimento immobiliare avverrà a mezzo atto notarile entro il 30.09.2025. 4) Trattandosi di trasferimento immobiliare di quota indivisa di immobile conseguente a modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi, i Signori e chiederanno l'esenzione da Pt_1 Parte_2 imposte ai fini della registrazione del trasferimento, dichiarando le parti espressamente che il detto trasferimento immobiliare risulta indispensabile alla definizione del pregresso rapporto coniugale.
5) Ogni altra questione è stata risolta tra le parti che dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa.
6) Spese compensate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo che anche in tal senso le parti hanno raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni della Sentenza di divorzio n. 11526/2004 emessa dal Tribunale di Milano in data 29.09.2004 resa pubblica il 07.10.2004
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 20/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato