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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE
CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2025 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - depositate dall'avv. Giovanni EN nell'interesse di e dall'avv. ta IA AI nell'interesse di CP_1
- visto l'art. 281 sexies c.p.c. - pronuncia la Controparte_2
seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 526/24 del Ruolo Generale,
Promosso da
(C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni EN, giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta
IA AI, giusta procura in atti resistente
Oggetto: azione costitutiva ex art. 2932 c.c. IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24.4.2024,
[...]
ha chiesto l'emissione di sentenza costitutiva del CP_1
trasferimento della proprietà dei beni immobili oggetto di obbligazione assunta nel contesto degli accordi per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con - ex Controparte_2
coniuge e promittente alienate nell'ambito della convenzione risultante dal ricorso congiunto depositato il 12.05.23, come modificato con atto datato 28.08.23 e depositato in data 11.09.2023 – identificati nella quota indivisa dei beni immobili in catasto del
Comune di Santa Lucia del Mela, al foglio 25 particella n. 1185 sub
1-3, particella n. 1182, particella n. 1184.
A sostegno della pretesa ha dedotto: a) l'inadempimento della resistente stante il decorso del termine di trenta giorni dal deposito della sentenza di omologa n. 848/2023 pubblicata il 20.09.2023 (nel procedimento n. R.G. 662/2023) previsto per l'atto traslativo in forma notarile, vani rimasti gli “inviti volti al trasferimento della proprietà delle quote indivise di che trattasi”; b) l'adempimento della propria controprestazione relativa agli accordi accettati e ratificati dalla resistente, sub specie di versamento, a
[...]
dell'importo complessivo pari a € 40.000,00 a mezzo CP_2
assegno non trasferibile n. 0371872854-02 in data 30.05.23 tratto su pag. 2/6 Poste italiane S.p.A.; c) la persistenza dell'interesse a conseguire l'esclusiva proprietà dei beni immobili oggetto di accordo.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di , la Controparte_2
quale ha contestato l'assunto dell'inadempimento, rilevando di aver adottato “tutti i comportamenti finalizzati all'adempimento nei tempi
e nei modi stabiliti nell'accordo” – tra cui quelli finalizzati alla rimozione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al giudizio n. R.G. 1015/2020 inerente a controversia ormai conclusasi
- non potendo imputandosi, il mancato trasferimento immobiliare, alla propria condotta improntata, invece, a buona fede.
Ha concluso, quindi, per la reiezione della domanda, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo, al riguardo, il ricorrente, dato luogo ad una duplicazione di giudizi (i.e. cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale).
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni e, dietro concessione termini per note conclusive, viene decisa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
*****
Il thema decidendum è rappresentato dalla domanda ex art. 2932 c.c. in relazione all'obbligo di trasferimento immobiliare convenuto in seno al ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come modificato con l'atto datato
28/8/2023, depositato in data 11/9/2022 nel procedimento n. R.G.
662/2023.
pag. 3/6 Tuttavia, alla luce della circostanza – esposta dalla difesa della resistente (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 12/12/25) - relativa alla intervenuta stipula dell'atto di trasferimento avvenuto in data 28/04/2025 – riconosciuta dalla difesa dello stesso ricorrente che ha provveduto, peraltro, alla produzione del relativo rogito a ministero della Notaia rep. n. 94 racc. n. 76, Persona_1
trascritto il 29.04.25 al n. 11182 R.G. ed al n. 8772 R.P. (cfr. rogito notarile del 28.4.2025 accluso alle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/12/25) - va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, conclude dichiarando “di rinunciare alla pronuncia costitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.” insistendo per la sola condanna alle spese del giudizio.
Indipendentemente dalla forma della dichiarazione – i.e. rinuncia alla sentenza costitutiva – l'avvento del trasferimento immobiliare tra le parti del rapporto obbligatorio avente origine all'interno degli accordi di divorzio determina, in quanto causa sopravvenuta, la cessazione della materia del contendere.
Trattasi, infatti, di dato che si innesta sulla situazione di pendenza di rapporto obbligatorio esitato, di poi, proprio nella stipula dell'atto ad effetto traslativo, rendendo superflua e inutile la sentenza di merito richiesta.
Le deduzioni delle parti dimostrano l'assenza di accordo in ordine al riparto delle spese di lite.
E' vero, al riguardo, che la mancanza di accordo rende necessaria la delibazione delle spese secondo la regola della soccombenza virtuale pag. 4/6 - la quale postula la valutazione di fondatezza della domanda al fine di stabilire se in assenza di avvento della causa sopravvenuta determinativa della cessazione della materia del contendere, essa avrebbe trovato accoglimento o sarebbe stata rigettata - nondimeno,
è altrettanto invocabile l'operatività del regime di compensazione delle spese al cospetto di “gravi ed eccezionali ragioni” tali da legittimare la compensazione totale o parziale, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n.17256).
Nella specie, la compensazione delle spese di giudizio trova giustificazione in un coacervo di circostanze date, segnatamente, da:
a) qualità delle parti del rapporto obbligatorio promittente alienante e promissario acquirente (i.e. ex coniugi all'interno del vincolo programmatorio negoziale consacrato in sede di accordi di divorzio);
b) la imputabilità a fattore esterno non ancorabile in via esclusiva alla sfera dell'uno e dell'altro contraente – ma, al contrario, riferibile ad entrambi i paciscenti nell'esercizio della loro autonomia privata sia pure consacrata all'interno di accordi afferenti a regolazione dello status – dell'ostacolo individuato, prima facie, in seno all'ordinanza del 21.7.2023 con cui il Tribunale adito per l'omologa ha invitato alla integrazione documentale rilevando, tra le altre, la carenza di relazione notarile circa la continuità delle trascrizioni relative all'immobile nell'ultimo ventennio e la rilevazione di tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate nel ventennio (cfr. doc. n. 5 fascicolo ricorrente denominato “Ordinanza di remissione in istruttoria del 21.07.23 estratto in duplicato
pag. 5/6 informatico dal fascicolo informatico n. 662/23 RG del Tribunale di
Barcellona P.G.”)
Le superiori statuizioni incidono sull'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando nella causa n. 526/24 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per le causali spiegate e articolate in parte motiva;
SPESE compensate.
Barcellona P.G. 24.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 6/6