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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1615 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Angelo Benvenuto, giusta procura in atti attore
CONTRO
, nata a [...], l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Gaspare Cardella, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 luglio 2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio, contratto a Licata il 28 ottobre 1976 con , dalla cui unio- CP_1
ne sono nati quattro figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successiva- mente alla pronuncia di separazione di questo Tribunale n. 1353/2023 del 5 ottobre 2023, passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, che non venisse previsto alcun assegno divorzile in favore della Carità, la quale percepirebbe un assegno di invalidità e una pen- sione.
Costituitasi con comparsa, depositata il 4 dicembre 2024, CP_1
non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, premettendo di percepire un assegno di invalidità di € 340,00, ha chiesto che venisse previsto l'obbligo a carico del di corrisponderle un as- Parte_1
segno divorzile di € 200,00.
Infine, la medesima convenuta ha chiesto l'assegnazione dell'uso della ca- sa coniugale e lo scioglimento della comunione sui terreni in comproprietà.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 28 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimen- ti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la ri- messione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
- 2 - La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 30 maggio 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza di separa- zione n. 1353/2023 è stata pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre
2023 ed è passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dalla pronuncia di separazione e dalla comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribu- nale.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo, adesso, alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile, pare opportuno ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accerta- mento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procu- rarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla pri-
- 3 - ma parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da que- sto Collegio, si ritiene che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, procedendo alla comparazione della situazione reddituale dei coniugi, si osserva che il percepisce una pensione di € 800,00 Parte_1
circa, mentre la un assegno di invalidità di soli € 340,00, non percepen- CP_1
do altri sussidi.
Pertanto, considerate l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della
Carità e l'impossibilità di procurarseli in ragione dell'età ( classe 1958), in quanto priva di capacità lavorativa o di pregressa esperienza, tenuto conto della convivenza matrimoniale ( di durata ultratrentennale), durante la quale è presumibile che la decisione di costituire un nucleo monoreddito sia stato frutto di una valutazione condivisa o quantomeno accettata da entrambi i co- niugi, si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divor- zile in suo favore.
Va, dunque, posto l'obbligo a carico del di corrispondere alla Parte_1
Carità un assegno divorzile di € 200,00 al mese, da versare entro il giorno cin- que di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat.
- 4 - Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, in as- senza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della co- munione, essendo priva di una connessione c.d. forte ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con la domanda principale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Licata il 28 ottobre 1976 da e da , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti del matrimonio del Comune di Licata al n. 177, parte II, serie A, dell'anno 1976; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, ri- valutabili secondo gli indici Istat;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10 luglio 2025,
Il Presidente
- 5 - Il Giudice est.
G. Claudia Rausa
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1615 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Angelo Benvenuto, giusta procura in atti attore
CONTRO
, nata a [...], l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Gaspare Cardella, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 luglio 2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio, contratto a Licata il 28 ottobre 1976 con , dalla cui unio- CP_1
ne sono nati quattro figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successiva- mente alla pronuncia di separazione di questo Tribunale n. 1353/2023 del 5 ottobre 2023, passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, che non venisse previsto alcun assegno divorzile in favore della Carità, la quale percepirebbe un assegno di invalidità e una pen- sione.
Costituitasi con comparsa, depositata il 4 dicembre 2024, CP_1
non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, premettendo di percepire un assegno di invalidità di € 340,00, ha chiesto che venisse previsto l'obbligo a carico del di corrisponderle un as- Parte_1
segno divorzile di € 200,00.
Infine, la medesima convenuta ha chiesto l'assegnazione dell'uso della ca- sa coniugale e lo scioglimento della comunione sui terreni in comproprietà.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 28 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimen- ti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la ri- messione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
- 2 - La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 30 maggio 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza di separa- zione n. 1353/2023 è stata pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre
2023 ed è passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dalla pronuncia di separazione e dalla comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribu- nale.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo, adesso, alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile, pare opportuno ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accerta- mento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procu- rarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla pri-
- 3 - ma parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da que- sto Collegio, si ritiene che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, procedendo alla comparazione della situazione reddituale dei coniugi, si osserva che il percepisce una pensione di € 800,00 Parte_1
circa, mentre la un assegno di invalidità di soli € 340,00, non percepen- CP_1
do altri sussidi.
Pertanto, considerate l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della
Carità e l'impossibilità di procurarseli in ragione dell'età ( classe 1958), in quanto priva di capacità lavorativa o di pregressa esperienza, tenuto conto della convivenza matrimoniale ( di durata ultratrentennale), durante la quale è presumibile che la decisione di costituire un nucleo monoreddito sia stato frutto di una valutazione condivisa o quantomeno accettata da entrambi i co- niugi, si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divor- zile in suo favore.
Va, dunque, posto l'obbligo a carico del di corrispondere alla Parte_1
Carità un assegno divorzile di € 200,00 al mese, da versare entro il giorno cin- que di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat.
- 4 - Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, in as- senza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della co- munione, essendo priva di una connessione c.d. forte ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con la domanda principale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Licata il 28 ottobre 1976 da e da , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti del matrimonio del Comune di Licata al n. 177, parte II, serie A, dell'anno 1976; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, ri- valutabili secondo gli indici Istat;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10 luglio 2025,
Il Presidente
- 5 - Il Giudice est.
G. Claudia Rausa
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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