Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nel Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nel Protocollo stesso.