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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1404/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1404/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Ettore e Ruggiero De'
Medici, n.31 presso lo studio degli Avvocati Bruno Famularo e Giuseppe Stella, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ER GL ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
E CONTRO
(C.F. Controparte_2
, P.IVA con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del Direttore Regionale per la Calabria in carica “pro tempore”, Dott. , giusta delibera CP_3 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 ( presso lo studio dell'Avvocato Controparte_4 Cristina Folino che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa
; Controparte_5
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_6 P.IVA_4
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Martignetti presso il cui studio sito in Benevento alla Via Salvator Rosa, n. 18 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 030202290013325 83/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020140012788725000 e agli avvisi di addebito nn.
33020140002591161000 e 33020150001538628000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001332583/000, notificata a mezzo PEC in data
27.10.2022 a mezzo raccomandata A/R, alla cartella di pagamento n. 03020140012788725000 e agli avvisi di addebito nn. 33020140002591161000 e 33020150001538628000.
Nel merito, la ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, per la loro mancata allegazione, nonché, per intervenuta prescrizione dei crediti ad essa sottesi. Chiedeva, perciò, volersi disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 09.03.2023, si costituiva l' rilevando, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati, nonché, l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione per eccessiva genericità e chiedeva, pertanto, volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque,
l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e con riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_7
3. In data 10.11.2023 si costituiva, poi, l' che deduceva, in via preliminare, ex art. 444, CP_2 comma 3 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, essendo il credito stato emesso dalla sede di Catanzaro;
rilevava, comunque, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire e per tardività, nonché, la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle eccezioni di mancata notifica delle cartelle e di prescrizione. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare, in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Catanzaro, l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso,
l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria o, in via subordinata, compensazione delle spese di lite.
4. Con memoria difensiva depositata in data 10.11.2023, si costitutiva in giudizio l' CP_7 rilevando la propria carenza di legittimazione passiva, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta e degli atti ad essa presupposti e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione anche alla luce dell'applicabilità della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
5. Con decreto del 27.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025,
“Rilevato che con riferimento alla cartella n. 030 2014 0012788725000 l' ha comunicato, con CP_2 le note depositate il 22.1.2025, l'avvenuto sgravio ex lege (art. 1 comma 222 L. 197/2022 e successive modifiche entrata in vigore il 01.01.2023) e, pertanto, il credito risulta interamente definito giusto annullamento ex L. 197/2022 del 30.04.2023, con discarico acquisito dal concessionario in data
25.01.2024” veniva dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020140012788725000.
6. A seguito dell'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
8. Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data
27.10.2022 e il ricorso è stato depositato in data 06.12.2022), che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, da un lato ha contestato l'avvenuta notificazione degli atti presupposti proponendo, dunque, un'azione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa rappresentato, nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento opposta (notificata il 27.10.2022) e diretta alla dichiarazione della prescrizione c.d. antecedente (tra la formazione del titolo e il primo atto notificato); dall'altro lato, nel caso di prova della regolare notifica degli atti presupposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
9. Passando alla notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, in relazione agli avvisi di addebito:
• n. 330 2014 0002591161000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2013, notificato in data 11.02.2015 a mezzo raccomandata A/R; i crediti ad esso sottesi devono essere dichiarati prescritti per l'assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale tra la data della notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 11.02.2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta in data 27.10.2022);
• n. 330 2015 0001538628000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2013, notificato in data 15.10.2015 a mezzo PEC;
rispetto al suddetto avviso è necessaria una precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, CP_1 ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml"
(contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida. Alla luce della regolare notifica, si deve tenere conto del fatto che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 15.10.2015) era destinato a scadere il 15.10.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229001332583/000 avvenuta in data 27.10.2022 non è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 09.04.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
Per completezza motivazionale, per quanto riguarda il presunto difetto di mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del
9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020;
Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ.,
n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del
24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023). Nel caso di specie, atto opposto risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate per la metà alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) mentre l'altra metà viene posta a carico di che non ha CP_7 depositato atti interruttivi della prescrizione né ha prodotto gli atti relativi alle notifiche allegate alla memoria difensiva ovvero la richiesta di compensazione n. 0302820160000061000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001755000, per come disposto con l'ordinanza del Tribunale del 29.5.2024.
Le spese vengono, quindi, liquidate come dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, sulla base di valori minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
03020140012788725000;
2. accoglie il ricorso con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33020140002591161000 e
33020150001538628000 per intervenuta prescrizione;
3. compensa per la metà le spese di lite, ponendo a carico della Controparte_6
la restante metà che liquida in complessivi € 932,50 da liquidare a favore dell'
[...] CP_2
CP_ dell' e della parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 10.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1404/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Ettore e Ruggiero De'
Medici, n.31 presso lo studio degli Avvocati Bruno Famularo e Giuseppe Stella, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ER GL ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
E CONTRO
(C.F. Controparte_2
, P.IVA con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del Direttore Regionale per la Calabria in carica “pro tempore”, Dott. , giusta delibera CP_3 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 ( presso lo studio dell'Avvocato Controparte_4 Cristina Folino che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa
; Controparte_5
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_6 P.IVA_4
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Martignetti presso il cui studio sito in Benevento alla Via Salvator Rosa, n. 18 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 030202290013325 83/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020140012788725000 e agli avvisi di addebito nn.
33020140002591161000 e 33020150001538628000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229001332583/000, notificata a mezzo PEC in data
27.10.2022 a mezzo raccomandata A/R, alla cartella di pagamento n. 03020140012788725000 e agli avvisi di addebito nn. 33020140002591161000 e 33020150001538628000.
Nel merito, la ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, per la loro mancata allegazione, nonché, per intervenuta prescrizione dei crediti ad essa sottesi. Chiedeva, perciò, volersi disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 09.03.2023, si costituiva l' rilevando, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati, nonché, l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione per eccessiva genericità e chiedeva, pertanto, volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque,
l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e con riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_7
3. In data 10.11.2023 si costituiva, poi, l' che deduceva, in via preliminare, ex art. 444, CP_2 comma 3 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, essendo il credito stato emesso dalla sede di Catanzaro;
rilevava, comunque, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire e per tardività, nonché, la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle eccezioni di mancata notifica delle cartelle e di prescrizione. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare, in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Catanzaro, l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso,
l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria o, in via subordinata, compensazione delle spese di lite.
4. Con memoria difensiva depositata in data 10.11.2023, si costitutiva in giudizio l' CP_7 rilevando la propria carenza di legittimazione passiva, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta e degli atti ad essa presupposti e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione anche alla luce dell'applicabilità della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
5. Con decreto del 27.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025,
“Rilevato che con riferimento alla cartella n. 030 2014 0012788725000 l' ha comunicato, con CP_2 le note depositate il 22.1.2025, l'avvenuto sgravio ex lege (art. 1 comma 222 L. 197/2022 e successive modifiche entrata in vigore il 01.01.2023) e, pertanto, il credito risulta interamente definito giusto annullamento ex L. 197/2022 del 30.04.2023, con discarico acquisito dal concessionario in data
25.01.2024” veniva dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020140012788725000.
6. A seguito dell'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
8. Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data
27.10.2022 e il ricorso è stato depositato in data 06.12.2022), che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, da un lato ha contestato l'avvenuta notificazione degli atti presupposti proponendo, dunque, un'azione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa rappresentato, nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento opposta (notificata il 27.10.2022) e diretta alla dichiarazione della prescrizione c.d. antecedente (tra la formazione del titolo e il primo atto notificato); dall'altro lato, nel caso di prova della regolare notifica degli atti presupposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
9. Passando alla notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, in relazione agli avvisi di addebito:
• n. 330 2014 0002591161000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2013, notificato in data 11.02.2015 a mezzo raccomandata A/R; i crediti ad esso sottesi devono essere dichiarati prescritti per l'assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale tra la data della notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 11.02.2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta in data 27.10.2022);
• n. 330 2015 0001538628000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2013, notificato in data 15.10.2015 a mezzo PEC;
rispetto al suddetto avviso è necessaria una precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, CP_1 ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml"
(contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida. Alla luce della regolare notifica, si deve tenere conto del fatto che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 15.10.2015) era destinato a scadere il 15.10.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229001332583/000 avvenuta in data 27.10.2022 non è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 09.04.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
Per completezza motivazionale, per quanto riguarda il presunto difetto di mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del
9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020;
Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ.,
n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del
24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023). Nel caso di specie, atto opposto risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate per la metà alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) mentre l'altra metà viene posta a carico di che non ha CP_7 depositato atti interruttivi della prescrizione né ha prodotto gli atti relativi alle notifiche allegate alla memoria difensiva ovvero la richiesta di compensazione n. 0302820160000061000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001755000, per come disposto con l'ordinanza del Tribunale del 29.5.2024.
Le spese vengono, quindi, liquidate come dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, sulla base di valori minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
03020140012788725000;
2. accoglie il ricorso con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33020140002591161000 e
33020150001538628000 per intervenuta prescrizione;
3. compensa per la metà le spese di lite, ponendo a carico della Controparte_6
la restante metà che liquida in complessivi € 932,50 da liquidare a favore dell'
[...] CP_2
CP_ dell' e della parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 10.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara