Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cantieri Navali Scala S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mania, Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Ser.M.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 7220 del 12.4.2024 con cui l’AdSP ha comunicato alla ricorrente il non accoglimento dell’istanza di ampliamento di mq 4.273,16 della superficie demaniale marittima concessa con la CDM n. 7/2005 (esaminata in concorrenza, ex art. 37 cod. nav., con altra domanda presentata dalla controinteressata SER.M.I., sulla medesima area portuale);
- di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, ivi espressamente compreso, ove nelle more adottato, il provvedimento di assegnazione della predetta area demaniale in favore della ditta SER.M.I., se mai adottato, nonché la nota dell’AdSP dell’8 gennaio 2024 con particolare riferimento ai criteri valutativi ivi cennati e poi precisati nel predetto provvedimento del 12 aprile 2024;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cantieri Navali Scala S.r.l. il 30/9/2025:
per l’annullamento
- della concessione demaniale marittima PZ46 del 31.10.2024 nella parte in cui l’AdSP della Sicilia Orientale ha assentito alla ditta SER.M.I. un’ulteriore area scoperta di mq. 2.745 all’interno del Piazzale di Riva del Porto di Pozzallo, oggetto della predetta istanza della ricorrente di ampliamento della propria superficie demaniale marittima e della domanda in concorrenza della controinteressata;
- di ogni atto ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di natura istruttoria, ivi compreso l’eventuale provvedimento di assegnazione dell’area alla predetta SER.M.I.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale di Catania e di Ser.M.I. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 7220 del 12 aprile 2024 con cui l’Autorità di Sistema Portuale resistente ha respinto la sua istanza di ampliamento di mq 4.273,16 della superficie demaniale marittima già avuta in concessione in precedenza (atto n. 7/2005), all’esito dell’esame in concorrenza ex art. 37, cod. nav. delle plurime domande a tale fine ricevute.
1.2. Con successivi motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa alla concessione demaniale marittima PZ46 del 31 ottobre 2024, nella parte in cui la medesima Autorità portuale ha assentito alla società controinteressata un’ulteriore area scoperta di mq. 2.745 all’interno del Piazzale di Riva del Porto di Pozzallo, oggetto della predetta istanza della ricorrente di ampliamento della propria superficie demaniale marittima.
1.3. I fatti di causa possono essere così riassunti:
- l’odierna ditta ricorrente è concessionaria di un’area ubicata nella Banchina di Riva contigua alla zona del Porto commerciale di Pozzallo dove si occupa di cantieristica navale;
- avendo necessità di ulteriori spazi, nel 2011 ha formulato un’istanza di ampliamento della precedente CDM n. 7/2005 per ulteriori mq 4.273,16, ubicati ad ovest del varco doganale del Porto commerciale, nelle adiacenze del Piazzale di Riva;
- l’istanza giungeva all’ARTA corredata dei pareri favorevoli degli Enti interessati, anche dopo la sua riqualificazione a guisa di domanda di concessione di nuovo spazio demaniale, anziché di ampliamento di quello in precedenza occupato;
- il giorno 11 aprile 2012 l’istanza veniva pubblicata sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pozzallo fino al 15 maggio 2012, non registrandosi alcuna altra istanza in concorrenza nel termine stabilito;
- nonostante ciò, l’ARTA, il 12 novembre 2012, provvedeva a pubblicare la domanda della ditta odierna controinteressata per l’occupazione della medesima area già chiesta dalla società ricorrente, invitando eventuali altri soggetti interessati a presentare osservazioni e/o domande concorrenti. A tal fine, parte ricorrente diffidava l’ARTA a concludere il suo procedimento di rilascio della concessione demaniale avviato in precedenza;
- non ricevendo risposta, la società presentava due ricorsi davanti a questo T.A.R.: i) il primo, ai sensi degli artt. 31 e 117, c.p.a., contestando il silenzio-inadempimento della p.a. regionale nella conclusione del procedimento amministrativo di rilascio della CDM di interesse (r.g. n. 53/2013); il secondo, per l’annullamento dell’atto con cui era stata pubblicata l’istanza della ditta controinteressata avente ad oggetto la stessa area demaniale di interesse della ricorrente (r.g. n. 54/2013).
- con sentenza n. 1318/2013 il primo ricorso veniva dichiarato improcedibile, dal momento che l’ARTA aveva dichiarato in corso di causa di voler istruire le domande de quibus in concorrenza, ai sensi dell’art. 37, cod. nav.;
- con successiva sentenza n. 2736/2021 il secondo gravame è stato, invece, dichiarato inammissibile, sulla scorta del fatto che “ dalle risultanze dell’istruttoria, dai documenti prodotti e dalla relazione depositata dalla amministrazione, si evince che il procedimento avviato per l’assegnazione della concessione demaniale marittima richiesta non si è concluso ”;
- nonostante la circostanza fattuale della asserita necessità di trattare in concorrenza le due istanze, non appena conclusosi il secondo giudizio di cui sopra, l’Amministrazione regionale, con nota n. 82073 del 3 dicembre 2021 ha disposto, ai sensi dell’art. 18, reg. cod. nav., la pubblicazione di una richiesta di modifica ex art. 24, della CDM n. 177/2013 della ditta controinteressata. In sostanza, sarebbe accaduto che al dichiarato fine di tutelare la sicurezza e la viabilità portuaria, tenuto conto dell’ultimazione della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo, l’ARTA abbia chiesto alla società controinteressata, previa presentazione di apposita istanza, di rimodulare gli spazi demaniali in precedenza assentiti, lasciandoli inalterati nella sua globalità ma traslando l’area occupata, andando così, in parte, a ricadere nella zona per cui l’Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento in concorrenza tra la società ricorrente e la controinteressata;
- nonostante l’opposizione di parte ricorrente, l’ARTA, con provvedimento del giorno 8 febbraio 2022 ha: i) respinto le osservazioni di parte; ii) rigettato la sua istanza di ampliamento della concessione presentata nel 2011, anche in relazione alla porzione di area demaniale non attinta dalla traslazione della concessione di parte controinteressata;
- da qui il terzo giudizio davanti a questo T.A.R. che si concludeva con la sentenza n. 3030/2022, con cui veniva accertata, da un lato, la legittimità della ricollocazione della CDM della parte controinteressata ma, dall’altro lato, l’invalidità del diniego dell’istanza della società ricorrente avente ad oggetto la porzione di area demaniale residua;
- nel frattempo, l’Autorità portuale resistente subentrava nelle competenze dell’ARTA in materia di gestione delle aree demaniali portuali e, con nota del giorno 8 gennaio 2024, veniva dato seguito all’ultima sentenza di questo Tribunale mediante l’avvio alla valutazione in concorrenza delle istanze per l’occupazione degli spazi demaniali residui in argomento, individuandosi dei criteri per la valutazione delle prefate istanze;
- la procedura si concludeva con la gravata nota n. 7229 del 12 aprile 2024 con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato di aver respinto l’istanza dell’odierna parte ricorrente in quanto la stessa non soddisferebbe “[…] la proficua utilizzazione del bene, nel preminente interesse pubblico (art. 37 C.N.) [ … ]”;
- in via successiva veniva rilasciata la CDM contesa alla ditta controinteressata impugnata con motivi aggiunti.
1.4. Così riepilogati i fatti di causa e venendo alle motivazioni del provvedimento gravato con l’atto introduttivo del giudizio, va rilevato come esso si fondi sulla scorta di due autonomi capi della motivazione, atteso che, col primo, viene rilevata la non rispondenza della domanda di parte ricorrente, anche alla luce degli ulteriori documenti acquisiti in sede istruttoria, rispetto ai criteri di comparazione delle istanze stabiliti dall’Autorità resistente, mentre, col secondo capo, viene posto in risalto il contrasto tra la proposta della società ricorrente, in termini di destinazione d’uso dell’area, e le previsioni del PRP. Discrasia che sarebbe confermata sia dal carattere eccezionale e temporaneo della CDM originariamente rilasciata alla ricorrente nel 1999 che dal successivo regolamento della Capitaneria di Porto del 2018.
1.5. Il ricorso principale e i motivi aggiunti si basano su un’unica e articolata censura con cui è stata dedotta la sussistenza dei vizi di “ Eccesso di potere per grave carenza di istruttoria e di motivazione – Palese travisamento dei fatti – illogicità – Ingiustizia manifesta e falso presupposto dei fatti ”.
Parte ricorrente contesta, sotto un primo profilo, un asserito equivoco di fondo che avrebbe tratto in inganno l’Autorità procedente, ossia quello che la maggiore area demaniale chiesta dalla medesima società sarebbe da destinarsi ad attività di cantieristica, cosa che parte ricorrente non avrebbe mai dichiarato, tanto che gli spazi in parola servirebbero allo stoccaggio e alla movimentazione di imbarcazioni per alleggerire gli spazi occupati dal cantiere, consentendo di aumentare il volume delle lavorazioni.
Sotto un diverso profilo, il provvedimento impugnato, pur ritenendo che la proposta della ditta non avrebbe soddisfatto i criteri fissati dalla p.a. per la comparazione delle istanze in concorrenza, difetterebbe proprio della comparazione che non sarebbe stata mai posta in essere dall’Amministrazione resistente, essendo stati usati i parametri individuati per la comparazione delle istanze a guisa di requisiti minimi, con conseguente loro snaturamento.
Peraltro, pur volendo sorvolare su tale aspetto, le contestazioni sui singoli criteri sarebbero comunque destituite di fondamento, così come dedotto col ricorso.
Per quanto attiene, poi, alla destinazione d’uso dell’area portuale di interesse, c.d. di “ stoccaggio portuale ”, come stabilito dal d.a. n. 1013/87, andrebbe ribadito come in nessun punto della domanda di parte ricorrente sarebbe stato mai precisato che la CDM in estensione chiesta sarebbe stata destinata ad attività di cantieristica navale. Ad ogni buon conto, parte ricorrente precisa ulteriormente come il regolamento del 2018 della Capitaneria di Porto, impropriamente richiamato dall’Autorità resistente, preveda, con riferimento alla Banchina di Riva, le seguenti destinazioni: 1) naviglio mercantile adibito al trasporto passeggeri e merci; 2) naviglio per servizi tecnico-nautici.
L’ultimo profilo di censura è destinato a contestare le affermazioni contenute nel provvedimento di diniego impugnato nella parte in cui l’Autorità stabilisce la non proficua utilizzazione del bene, nel preminente interesse pubblico, sul presupposto che la CDM chiesta avrebbe ricadute positive solo nella sfera giuridica soggettiva di parte ricorrente che potrebbe “ accogliere e gestire una maggiore domanda di lavoro ”. Al riguardo, la società ricorrente rileva come tale obiezione varrebbe anche per la ditta controinteressata, dal momento che essa ha chiesto l’estensione della CDM per stoccare il maggior numero di container possibile, senza contare che la società ricorrente svolge una funzione imprescindibile di supporto e di assistenza (anche) alle imbarcazioni di Enti dello Stato (Capitaneria, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia), oltre che a quelle che trasportano clandestinamente immigrati sequestrate dall’Autorità giudiziaria.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso principale in quanto, nell’ambito di una procedura comparativa pubblica, come quella in esame, la valutazione delle offerte tecniche rientra nella discrezionalità tecnica della p.a., essendo inammissibili le censure protese a contestare il merito di valutazioni per loro natura opinabili.
In seconda battuta, la prefata eccezione in rito è stata estesa anche ai successivi motivi aggiunti.
Nel merito, la parte pubblica ha chiesto il respingimento del gravame principale e dei motivi aggiunti in quanto infondati.
3. Si è costituita anche la società controinteressata che ha, in via preliminare, eccepito l’improcedibilità del ricorso principale per omessa impugnazione della concessione rilasciata in suo favore (poi, invero, gravata coi motivi aggiunti).
Nel merito, anche la parte privata controinteressata ha chiesto il respingimento delle pretese della controparte.
4. Con successive memorie e replica finale del ricorrente del 21 gennaio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
5. All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti tenuto conto dell’infondatezza dell’unico motivo proposto a sostegno del ricorso principale e successivamente riproposto dai motivi aggiunti.
6. Prima di enunciare le ragioni per cui i profili di censura paventati non possano trovare l’avallo del Collegio, va rilevato come la determinazione di rigetto oggetto di impugnazione rientri nel genus dei c.d. atti plurimotivati, ossia fondati su una pluralità di presupposti, ciascuno dei quali in sé idoneo a sorreggere le conclusioni cui la p.a. è giunta con l’adozione dell’atto amministrativo contestato.
Come già chiarito in più circostanze dalla giurisprudenza amministrativa, laddove un provvedimento sia fondato su più ordini di motivi, tra loro autonomi, questo deve comunque considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo in maniera congrua (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 3201/2023; in termini, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012), con conseguente carenza originaria di interesse di parte ricorrente all’esame delle ulteriori censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.
In tale ottica, quindi, la non riconducibilità dell’attività di interesse della società ricorrente nella destinazione d’uso dell’area portuale assurge a questione pregiudiziale rispetto alla contestazione ulteriore della non rispondenza della domanda di parte ricorrente rispetto ai criteri di comparazione delle istanze in concorrenza stabiliti dall’Autorità resistente.
7. Tanto premesso, il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente secondo cui l’Amministrazione sarebbe incorsa in errore nel ritenere che l’attività da svolgersi sulla porzione di demanio chiesta in concessione sarebbe riconducibile all’attività di cantieristica.
In realtà, tale circostanza risulta essere confermata, in primis , dalla stessa documentazione versata in atti dalla parte ricorrente presentata a corredo della domanda, dalla quale si evince come “ la disponibilità di ulteriori spazi portuali può consentire al cantiere navale di ampliare le sue attività e sfruttare nuove opportunità di mercato. La capacità di movimentazione e stoccaggio delle unità navali, può essere aumentata, consentendo al cantiere di gestire un maggior volume di lavori e di accogliere un numero maggiore di imbarcazioni contemporaneamente [...] L’area portuale posta in concorrenza, seppur di piccola estensione, è esiziale allo sviluppo dell’attività cantieristica, per la finalizzazione dei cospicui investimenti a cui è stata soggetta e per ciò che rappresenta in termini occupazionali e per i numerosi operatori dell’indotto ”.
In definitiva, risulta che la finalità dell’istanza di ampliamento presentata dalla società ricorrente fosse proprio quella, denegata col ricorso, di potenziare l’attività di cantieristica navale.
A risultati non dissimili si giunge leggendo il gravame, posto che se con esso, per un verso, si cerca di far passare il concetto che le attività da svolgersi sarebbero diverse da quelle cantieristiche, affermandosi come “ l’area in parola avrebbe dovuto servire allo stoccaggio e alla movimentazione di imbarcazioni ” (pag. 12 del ricorso introduttivo), subito dopo si precisa come tale destinazione d’uso sarebbe funzionale per “ alleggerire gli spazi occupati dal cantiere, consentendo di aumentare il volume delle lavorazioni ”, svelando il contenuto meramente accessorio all’attività principale di cantieristica svolta dalla società ricorrente.
Né pare sostenibile la tesi secondo cui l’utilizzo degli spazi demaniali anelati per consentire la giacenza delle imbarcazioni da lavorare, ovvero da movimentare, possa essere ricompresa nella destinazione d’uso di “ stoccaggio portuale ”, prevista dal d.a. n. 1013/1987, posto che, tale destinazione ricomprende l'insieme delle operazioni di deposito, custodia e gestione delle merci all'interno di un'area portuale, tra il momento dello sbarco da una nave e il trasferimento verso la destinazione finale, o viceversa, assurgendo ad area di fondamentale importanza della logistica marittima che permette di gestire i flussi di merci in entrata e in uscita, garantendone la sicurezza e la conservazione temporanea.
In tal guisa, risulta del tutto avulsa dalla definizione di stoccaggio portuale l’attività di deposito di imbarcazioni ante o post lavorazione cantieristica proposta dalla società ricorrente, non rientrando tali beni nel concetto di merci sopra indicato.
La prefata destinazione, peraltro, risulta essere congrua anche rispetto al regolamento della Capitaneria del 2018, nel quale, come convenuto dalla stessa parte ricorrente, per la Banchina di Riva è stata prevista la seguente tipologia di imbarcazioni: 1) naviglio mercantile adibito al trasporto passeggeri e merci e 2) naviglio per servizi tecnico-nautici, essendo ragionevole destinare l’area del piazzale a spazio per lo stoccaggio delle merci da imbarcare/sbarcare.
In sostanza, il provvedimento di rigetto impugnato risulta essere immune dai vizi di legittimità prospettati dalla parte ricorrente nella parte in cui ritiene che l’attività indicata dalla società ricorrente ai fini dell’ottenimento della concessione demaniale marittima esuli dalla destinazione d’uso della medesima stabilita dal PRP vigente.
8. Tale aspetto, attesa la natura plurimotivata del provvedimento di diniego gravato, esime il Collegio dallo scrutinare gli altri profili di censura dedotti col gravame avverso gli ulteriori capi autonomi della motivazione del medesimo atto, in considerazione della carenza di interesse della parte privata in tal senso, posto che, pur volendosi ipotizzare, in astratto, la loro fondatezza nel merito, ciò non potrebbe comunque comportare l’anelato annullamento del provvedimento di segno negativo gravato, non potendo parte ricorrente trarre alcuna utilità da una pronuncia di tal fatta.
9. Per le suesposte ragioni, superate le eccezioni in rito sollevate dalle controparti, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
10. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, alla luce delle peculiarità delle questioni trattate e del lungo tempo intercorso tra la domanda di concessione presentata dalla parte ricorrente e la determinazione finale impugnata in questa sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
IE RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | AU EN |
IL SEGRETARIO