CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NE RI EL, Presidente
XERRA NICOLO', LA
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6418/2021 depositato il 26/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 25/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2162 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La difesa di parte appellante si riporta in atti e, in particolare, alla memoria depositata.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ha presentato appello (R.G.A. 6418/2021) per la riforma della sentenza n.720/2021 emessa il 23/2/2021 dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di Messina con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dallo stesso contribuente, per l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria n.2162/2018, notificato il 30/10/2019 , di euro 207.839,08 di cui euro
35.039,00 per contributi e sanzioni ,impugnati dinnanzi al Tribunale di Messina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, attualmente appellante, ha eccepito la nullità della suddetta pretesa , dalla quale è scaturita la iscrizione contestata, per intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo.
La NE CI (oggi Agenzia delle NT SC ) ha insistito, in sede di costituzione in giudizio, per la legittimità del proprio operato, precisando di avere notificato gli atti presupposti alla suddetta comunicazione.
L'art.77 del DPR 602 /1973 stabilisce che ,decorso inutilmente il termine di cui all'art.50,comma1 ,dello stesso decreto ,il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo dell'importo per cui si procede.
L'agente della SC è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
I Giudici di primo grado hanno così affermato, rigettando il ricorso del Ricorrente_1 “…ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale la NE ha sostenuto in memoria di avere provveduto a notificare in data
27/4/2018 una comunicazione preventiva di ipoteca con l'indicazione di tutte le cartelle che sono state riportate nell'atto opposto che rappresenta atto interruttivo a tutti gli effetti di legge…una volta che si è scelta la via di non impugnarla per eccepire la intervenuta prescrizione l'atto assume la veste di documento valido ai fini della interruzione del termine prescrizionale…”.
L'appellante ha, con il presente appello, ripetuto gli stessi argomenti, già esposti in primo grado, relativamente alla prescrizione degli importi richiesti;
è superfluo precisare che le argomentazioni dell'appellante sulla prescrizione sono già state vagliate e rigettate dai primi giudici.
In realtà, la sentenza di primo grado è immune da censure in quanto i Giudici hanno focalizzato il punto centrale della controversia precisando che la mancata impugnazione della comunicazione di iscrizione, notificata alla citata data 27/4/2018, ha reso irretrattabile e definitivo quanto richiesto già in precedenza;
in ogni caso, la suddetta comunicazione ha avuto la funzione di atto interruttivo della prescrizione.
P.Q.M.
Questa Corte conferma la sentenza di primo grado, rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento , a favore dell'Agenzia delle NT SC, di euro 2.500,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NE RI EL, Presidente
XERRA NICOLO', LA
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6418/2021 depositato il 26/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 25/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2162 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La difesa di parte appellante si riporta in atti e, in particolare, alla memoria depositata.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ha presentato appello (R.G.A. 6418/2021) per la riforma della sentenza n.720/2021 emessa il 23/2/2021 dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di Messina con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dallo stesso contribuente, per l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria n.2162/2018, notificato il 30/10/2019 , di euro 207.839,08 di cui euro
35.039,00 per contributi e sanzioni ,impugnati dinnanzi al Tribunale di Messina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, attualmente appellante, ha eccepito la nullità della suddetta pretesa , dalla quale è scaturita la iscrizione contestata, per intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo.
La NE CI (oggi Agenzia delle NT SC ) ha insistito, in sede di costituzione in giudizio, per la legittimità del proprio operato, precisando di avere notificato gli atti presupposti alla suddetta comunicazione.
L'art.77 del DPR 602 /1973 stabilisce che ,decorso inutilmente il termine di cui all'art.50,comma1 ,dello stesso decreto ,il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo dell'importo per cui si procede.
L'agente della SC è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
I Giudici di primo grado hanno così affermato, rigettando il ricorso del Ricorrente_1 “…ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale la NE ha sostenuto in memoria di avere provveduto a notificare in data
27/4/2018 una comunicazione preventiva di ipoteca con l'indicazione di tutte le cartelle che sono state riportate nell'atto opposto che rappresenta atto interruttivo a tutti gli effetti di legge…una volta che si è scelta la via di non impugnarla per eccepire la intervenuta prescrizione l'atto assume la veste di documento valido ai fini della interruzione del termine prescrizionale…”.
L'appellante ha, con il presente appello, ripetuto gli stessi argomenti, già esposti in primo grado, relativamente alla prescrizione degli importi richiesti;
è superfluo precisare che le argomentazioni dell'appellante sulla prescrizione sono già state vagliate e rigettate dai primi giudici.
In realtà, la sentenza di primo grado è immune da censure in quanto i Giudici hanno focalizzato il punto centrale della controversia precisando che la mancata impugnazione della comunicazione di iscrizione, notificata alla citata data 27/4/2018, ha reso irretrattabile e definitivo quanto richiesto già in precedenza;
in ogni caso, la suddetta comunicazione ha avuto la funzione di atto interruttivo della prescrizione.
P.Q.M.
Questa Corte conferma la sentenza di primo grado, rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento , a favore dell'Agenzia delle NT SC, di euro 2.500,00 oltre accessori per legge, se dovuti.