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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F06B100939 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 470/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 SRL” con sede in Medolago (BG) ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9F06B100939/2023 relativo all'anno di imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bergamo procedeva al recupero di € 564.952,00, a titolo di IVA indebitamente portata in detrazione, oltre interessi e sanzioni (doc. 1).
L'accertamento in esame recepiva le risultanze del PVC (doc. 2) redatto in data 06.05.2021 dall'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese a conclusione di un'attività ispettiva condotta nei confronti della società e alla stessa notificato in data 22.06.2021.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso
I) NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
E PER DIFETTO DI PROVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 56 DEL DPR 633/72 E
DELL'ART. 2697 C.C.
II) NULLITA' E/O ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INESISTENZA DI
PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
54, COMMA 2, DEL DPR N. 633/72.
III) NULLITA' E/O ANNULLABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 167, 168, LETT. A), 178, LETT. A), 220, PUNTO 1, E 226 DELLA DIRETTIVA
2006/112/CE – INFONDATEZZA NEL MERITO.
IV) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI NN.
471/97 E 472/97.
L'ufficio ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 04/12/2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza l'ufficio può desumere in via induttiva, ai sensi dell' art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell' art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V, n. 27552/2018).
Dall'esame degli atti risulta che il ramo d'azienda conferito dalla Società_1 alla Ricorrente_1 comprendeva il portafoglio delle commesse, il personale dipendente e gli altri rapporti di collaborazione e i rapporti giuridici (…). Esso escludeva, invece, le giacenze di magazzino le quali sono state oggetto di successiva fatturazione
(…); l'acquisto delle giacenze di magazzino è stata l'unica operazione posta in essere dalla Ricorrente_1 nell'anno 2017 (…). Il credito IVA di €. 564.952,00 vantato dalla Ricorrente_1 deriva quindi esclusivamente dal menzionato acquisto;
la Ricorrente_1 ha iniziato la sua attività senza avere in dotazione la liquidità necessaria per la gestione ordinaria;
la suddetta mancanza è stata fronteggiata grazie ai continui interventi della Società_1 la quale, nel corso del 2018, ha effettuato a favore della Ricorrente_1 vari bonifici, occupandosi persino della gestione di vendite ed acquisti per conto della Ricorrente_1 stessa. È emersa quindi una sorta di commistione tra le attività delle due società; entrambe le società avevano come consulente, negli anni oggetto del controllo, il dott. Nominativo_1; il conferimento effettuato dalla Società_1 alla Ricorrente_1 è avvenuto in data 28/12/2017 e la vendita delle giacenze di magazzino il giorno successivo, il 29/12/2017”.
Tali elementi costituiscono indizi gravi precisi e concordanti della commistione tra le due società e della conoscenza delle operazioni della Società_1 da parte della Ricorrente_1. Infatti è del tutto irragionevole pensare che le due operazioni, di conferimento di ramo d'azienda e di cessione delle rimanenze di magazzino siano state realizzate distintamente.
Se, infatti, come affermato dalla difesa della ricorrente a pag. 14 dell'appello " la “Società_1” le escludeva deliberatamente dalla cessione in quanto, volendo ottenere dalla vendita delle giacenze de quibus il miglior prezzo sul mercato, intendeva valutare altri acquirenti oltre alla “Ricorrente_1”, non avrebbe effettuato le due operazioni ad un solo giorno di distanza, mancando il tempo di una valutazione effettiva. Ciò è confermato dalla mancanza di qualsiasi prova delle trattative instaurate dalla Ricorrente_1 per l'acquisto separato, a conferma che le parti avevano intenzione di svolgere un'operazione comune, distinta solo per motivi fiscali.
A ciò si aggiunge la mancanza di prova del fondamento economico dell'acquisto di un ramo di azienda senza magazzino.
La presenza di indizi gravi precisi e concordanti di collegamento tra le due società e la mancanza di autonomia delle due operazioni permettono al Collegio di assorbire anche il primo vizio di motivazione ed il terzo di violazione di legge.
Anche il quarto motivo, relativo alle sanzioni è infondato, sia in conseguenza della fondatezza dell'accertamento sia in considerazione del fatto che nel caso di sanzione irrogata alla società non viene in considerazione lo stato psicologico del suo amministratore, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, bensì una colpa di apparato, estesa a tutta la struttura dell'ente, non potendo ritenersi che la colpa della società dipenda dallo stato psicologico dei suoi amministratori che restano estranei alla sanzione. In tal caso, infatti, si costituirebbe un caso di colpa per fatto altrui.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso con spese a carico della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro
8.000,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F06B100939 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 470/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 SRL” con sede in Medolago (BG) ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9F06B100939/2023 relativo all'anno di imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bergamo procedeva al recupero di € 564.952,00, a titolo di IVA indebitamente portata in detrazione, oltre interessi e sanzioni (doc. 1).
L'accertamento in esame recepiva le risultanze del PVC (doc. 2) redatto in data 06.05.2021 dall'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese a conclusione di un'attività ispettiva condotta nei confronti della società e alla stessa notificato in data 22.06.2021.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso
I) NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
E PER DIFETTO DI PROVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 56 DEL DPR 633/72 E
DELL'ART. 2697 C.C.
II) NULLITA' E/O ANNULLABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INESISTENZA DI
PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
54, COMMA 2, DEL DPR N. 633/72.
III) NULLITA' E/O ANNULLABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 167, 168, LETT. A), 178, LETT. A), 220, PUNTO 1, E 226 DELLA DIRETTIVA
2006/112/CE – INFONDATEZZA NEL MERITO.
IV) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI NN.
471/97 E 472/97.
L'ufficio ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 04/12/2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza l'ufficio può desumere in via induttiva, ai sensi dell' art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell' art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V, n. 27552/2018).
Dall'esame degli atti risulta che il ramo d'azienda conferito dalla Società_1 alla Ricorrente_1 comprendeva il portafoglio delle commesse, il personale dipendente e gli altri rapporti di collaborazione e i rapporti giuridici (…). Esso escludeva, invece, le giacenze di magazzino le quali sono state oggetto di successiva fatturazione
(…); l'acquisto delle giacenze di magazzino è stata l'unica operazione posta in essere dalla Ricorrente_1 nell'anno 2017 (…). Il credito IVA di €. 564.952,00 vantato dalla Ricorrente_1 deriva quindi esclusivamente dal menzionato acquisto;
la Ricorrente_1 ha iniziato la sua attività senza avere in dotazione la liquidità necessaria per la gestione ordinaria;
la suddetta mancanza è stata fronteggiata grazie ai continui interventi della Società_1 la quale, nel corso del 2018, ha effettuato a favore della Ricorrente_1 vari bonifici, occupandosi persino della gestione di vendite ed acquisti per conto della Ricorrente_1 stessa. È emersa quindi una sorta di commistione tra le attività delle due società; entrambe le società avevano come consulente, negli anni oggetto del controllo, il dott. Nominativo_1; il conferimento effettuato dalla Società_1 alla Ricorrente_1 è avvenuto in data 28/12/2017 e la vendita delle giacenze di magazzino il giorno successivo, il 29/12/2017”.
Tali elementi costituiscono indizi gravi precisi e concordanti della commistione tra le due società e della conoscenza delle operazioni della Società_1 da parte della Ricorrente_1. Infatti è del tutto irragionevole pensare che le due operazioni, di conferimento di ramo d'azienda e di cessione delle rimanenze di magazzino siano state realizzate distintamente.
Se, infatti, come affermato dalla difesa della ricorrente a pag. 14 dell'appello " la “Società_1” le escludeva deliberatamente dalla cessione in quanto, volendo ottenere dalla vendita delle giacenze de quibus il miglior prezzo sul mercato, intendeva valutare altri acquirenti oltre alla “Ricorrente_1”, non avrebbe effettuato le due operazioni ad un solo giorno di distanza, mancando il tempo di una valutazione effettiva. Ciò è confermato dalla mancanza di qualsiasi prova delle trattative instaurate dalla Ricorrente_1 per l'acquisto separato, a conferma che le parti avevano intenzione di svolgere un'operazione comune, distinta solo per motivi fiscali.
A ciò si aggiunge la mancanza di prova del fondamento economico dell'acquisto di un ramo di azienda senza magazzino.
La presenza di indizi gravi precisi e concordanti di collegamento tra le due società e la mancanza di autonomia delle due operazioni permettono al Collegio di assorbire anche il primo vizio di motivazione ed il terzo di violazione di legge.
Anche il quarto motivo, relativo alle sanzioni è infondato, sia in conseguenza della fondatezza dell'accertamento sia in considerazione del fatto che nel caso di sanzione irrogata alla società non viene in considerazione lo stato psicologico del suo amministratore, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, bensì una colpa di apparato, estesa a tutta la struttura dell'ente, non potendo ritenersi che la colpa della società dipenda dallo stato psicologico dei suoi amministratori che restano estranei alla sanzione. In tal caso, infatti, si costituirebbe un caso di colpa per fatto altrui.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso con spese a carico della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro
8.000,00.