Articolo 5 della Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 marzo 1991
Art. 5. Fondo di previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo 1. Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e g) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 .
Note all'art. 5:
- Il testo delle lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e g) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"Art. 11 (Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo). - 1. Con effetto dal 1› luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1› luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1› gennaio 1965;
b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1965-30 aprile 1968;
c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› maggio 1968-31 dicembre 1969;
d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1970-31 dicembre 1971;
e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1972-28 febbraio 1973;
f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› marzo 1973-31 dicembre 1977;
g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1978-30 giugno 1982".
- Il testo del comma 4 dell'art. 11 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000".
- Il testo dell' art. 17 del D.P.R. n. 649/1972 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo) e' il seguente:
"Art. 17 (Collocamento a riposo e relativo trattamento).
- Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro e' disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.
Nulla e' innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianita', le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.
Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta' di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.
Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.
E' altresi' a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1› gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.
Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.
Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinera' annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse".
Entrata in vigore il 1 marzo 1991
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