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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
ZO PE, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 479/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 6.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 97.732,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti di riscossione indicati e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica delle cartelle stesse. Eccepiva comunque la prescrizione di sanzioni e interessi, soggetti a termine di estinzione quinquennale. Si doleva infine della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Agenzia Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, la quale sosteneva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Deduceva in particolare quanto segue:” In relazione ai motivi del ricorso, in via preliminare si deve rilevare che la cartella di pagamento n. 09420100036106706000 portante ruolo relativo a Iva, Irpef, add.le regionale e comunale per le annualità 2005, 2006 e 2007, risulta ritualmente notificata in data 26/01/2011, tant'è che il contribuente ha proposto vari ricorsi, avverso la medesima pretesa presupposto, alla competente Commissione tributaria provinciale che, oltretutto, risultano definiti da sentenze sfavorevoli al contribuente: 1) Ricorso RGR 3217/2011, giudizio definito con sentenza di inammissibilità n.
4528/2017 depositata il 02/10/2017; 2) Ricorso RGR 5862/2011 definito con sentenza di rigetto n.
5547/8/2017 depositata in data 21/11/2017 – APPELLO di parte attrice RGA 2015/18 sentenza di rigetto
1858/7/21 depositata in data 31/05/2021; 3) Ricorso RGR 1105/2022 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004319703000 e la sottesa cartella n. 09420100036106706000 giudizio definito con sentenza di rigetto n. 2327/3/23 depositata in data 08/05/2023. Si eccepisce pertanto che l'adita On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado non possa pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere, quindi per l'atto presupposto impugnato come sopra meglio specificato, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem…. In aggiunta, per la cartella n. 09420100036106706000, il contribuente ha presentato istanza di maggior rateizzo in data 24/06/2011, pagato alcune rate per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento 3 3 (revoca 03/10/2012.) Per tale ragione, l'eccezione di omessa notifica dell'atto appare pretestuosa, oltre che infondata, e determina la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria. Identica richiesta di inammissibilità del ricorso, per la presupposta cartella n. 09420130029525176000 portante ruolo relativo a Irap ed Iva per l'annualità 2010, notificata in data 20/03/2014, in quanto, anche tale cartella, risulta impugnata quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento n. 09420219000808444000, con ricorso RGR 2999/22, giudizio definito con sentenza di rigetto n. 924/2/23 depositata in data 28/02/2023.”
Quanto all'avviso di accertamento, parte resistente deduceva la regolare notifica e comunque la cristallizzazione del debito, a cagione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90027036
58/000 effettuata in data 7.10.2019. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, nonché le due sentenze sopra indicate, con le quali sono stati rigettati altrettanti ricorsi avverso intimazioni di pagamento che concernevano ciascuna delle due cartelle di pagamento. L'eccezione di mancata notifica dei suddetti titoli di riscossione è dunque lapalissianamente smentita dalla suddetta produzione documentale.
Il ricorso proposto avverso le suddette cartelle è dunque inammissibile.
Quanto all'avviso di accertamento, parte resistente ha prodotto documentazione relativa alla regolare notificazione dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90027036 58/000 effettuata in data 7.10.2019, che riguarda il suddetto atto impositivo. Detta intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra la data di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica dell'odierno provvedimento
(22.4.2025).
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente alle cartelle indicate e nel resto e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, ivi elencati, dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate e rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
ZO PE, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000341853000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 479/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 6.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 97.732,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti di riscossione indicati e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica delle cartelle stesse. Eccepiva comunque la prescrizione di sanzioni e interessi, soggetti a termine di estinzione quinquennale. Si doleva infine della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Agenzia Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, la quale sosteneva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Deduceva in particolare quanto segue:” In relazione ai motivi del ricorso, in via preliminare si deve rilevare che la cartella di pagamento n. 09420100036106706000 portante ruolo relativo a Iva, Irpef, add.le regionale e comunale per le annualità 2005, 2006 e 2007, risulta ritualmente notificata in data 26/01/2011, tant'è che il contribuente ha proposto vari ricorsi, avverso la medesima pretesa presupposto, alla competente Commissione tributaria provinciale che, oltretutto, risultano definiti da sentenze sfavorevoli al contribuente: 1) Ricorso RGR 3217/2011, giudizio definito con sentenza di inammissibilità n.
4528/2017 depositata il 02/10/2017; 2) Ricorso RGR 5862/2011 definito con sentenza di rigetto n.
5547/8/2017 depositata in data 21/11/2017 – APPELLO di parte attrice RGA 2015/18 sentenza di rigetto
1858/7/21 depositata in data 31/05/2021; 3) Ricorso RGR 1105/2022 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004319703000 e la sottesa cartella n. 09420100036106706000 giudizio definito con sentenza di rigetto n. 2327/3/23 depositata in data 08/05/2023. Si eccepisce pertanto che l'adita On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado non possa pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere, quindi per l'atto presupposto impugnato come sopra meglio specificato, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem…. In aggiunta, per la cartella n. 09420100036106706000, il contribuente ha presentato istanza di maggior rateizzo in data 24/06/2011, pagato alcune rate per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento 3 3 (revoca 03/10/2012.) Per tale ragione, l'eccezione di omessa notifica dell'atto appare pretestuosa, oltre che infondata, e determina la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria. Identica richiesta di inammissibilità del ricorso, per la presupposta cartella n. 09420130029525176000 portante ruolo relativo a Irap ed Iva per l'annualità 2010, notificata in data 20/03/2014, in quanto, anche tale cartella, risulta impugnata quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento n. 09420219000808444000, con ricorso RGR 2999/22, giudizio definito con sentenza di rigetto n. 924/2/23 depositata in data 28/02/2023.”
Quanto all'avviso di accertamento, parte resistente deduceva la regolare notifica e comunque la cristallizzazione del debito, a cagione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90027036
58/000 effettuata in data 7.10.2019. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, nonché le due sentenze sopra indicate, con le quali sono stati rigettati altrettanti ricorsi avverso intimazioni di pagamento che concernevano ciascuna delle due cartelle di pagamento. L'eccezione di mancata notifica dei suddetti titoli di riscossione è dunque lapalissianamente smentita dalla suddetta produzione documentale.
Il ricorso proposto avverso le suddette cartelle è dunque inammissibile.
Quanto all'avviso di accertamento, parte resistente ha prodotto documentazione relativa alla regolare notificazione dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90027036 58/000 effettuata in data 7.10.2019, che riguarda il suddetto atto impositivo. Detta intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra la data di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica dell'odierno provvedimento
(22.4.2025).
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente alle cartelle indicate e nel resto e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, ivi elencati, dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento indicate e rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.