Versione
11 marzo 1989
11 marzo 1989
Art. 31. ( Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli
regionali e provinciali dell'ordine) 1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti. 2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altres' a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
regionali e provinciali dell'ordine) 1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti. 2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altres' a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12267Provvedimento: […] NA RC impugnò il provvedimento con il quale il Commissario straordinario regionale per la formazione dell'Albo degli psicologi della Regione Puglia aveva respinto la sua domanda di iscrizione all'Albo ai sensi della disciplina transitoria di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 56 del 1989, davanti al Tribunale di Bari, con ricorso del 31.1.1990, e davanti al T.A.R. per la Puglia, […] posta in dubbio dal P.G., va rilevato che legittimo contraddittore della denunciante è il solo Commissario straordinario preposto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 56 del 1989, alla formazione dell'albo professionale degli psicologi aventi diritto all'iscrizione. […]Leggi di più...
- sussistenza·
- iscrizione·
- legittimazione attiva e passiva del commissario·
- fattispecie·
- albo professionale degli psicologi·
- ricorso contro i provvedimenti del commissario straordinario·
- disciplina transitoria·
- controversie giurisdizionali·
- giurisdizione dell'ago·
- controversie relative·
- psicologi·
- professionisti·
- albo professionale·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa