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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 522/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 522/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 120/2025, emessa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 216/2024 R.G., pubblicata in data 10/3/2025, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Pagano dal Parte_1
Foro di Napoli per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore sito n San Giorgio a
Cremano (NA) alla via De Lauzieres n. 28;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ingenito del Controparte_1
Foro di Napoli per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Portici (NA) al Corso
Garibaldi n. 179;
APPELLATA
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9/4/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 120/2025, emessa dal Tribunale di
Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 216/2024 R.G., pubblicata in data 10/3/2025, nei confronti di Con tale Controparte_1 atto ha chiesto, in particolare, quanto segue: Parte_1
«CONCLUSIONI»: «I. Accertare e dichiarare che la figlia maggiorenne delle parti in causa, , sin dal mese di maggio 2023 è Persona_1 economicamente autosufficiente in quanto: ha compiuto un corso di studi abilitante alla professione di psicomotricista;
esercita, quanto meno dal mese di maggio 2023, la professione di neuropsicomotricista per cui è allocata a lavoro, motivo per il quale non sussistono i presupposti affinchè sia statuita alcuna contribuzione al mantenimento da parte dell'appellante sig. Pt_1
II. Per l'effetto accertare e dichiarare che non sussistono i
[...] presupposti affinchè la residenza familiare, in comproprietà tra le parti in causa, costituita dall'appartamento sito in Portici al Corso Garibaldi n. 254, sia assegnata alla sig.ra dunque non procedere ad Controparte_1 assegnazione alcuna;
III. Condannare la sig.ra in Controparte_1 ragione del principio della soccombenza rispetto alle domande poste, al pagamento delle spese e dei compensi di lite per ambo i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore;
IV. Condannare la sig.ra
[...]
– ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e 473 bis n. 18 c.p.c. CP_1
– ad una somma ulteriore ritenuta congrua e di giustizia per aver taciuto in corso di causa che il contratto di lavoro della figlia si fosse rinnovato;
V. In via del tutto subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la figlia venga considerata ancora come non in grado di provvedere Persona_1 economicamente alle proprie esigenze, si chiede di rideterminare la
2 contribuzione al mantenimento da parte del padre tenendo conto del fatto che ella, tra l'altro, esercita la libera professione ed è retribuita mentre la capacità reddituale del nucleo familiare ed in particolare del padre, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, è risicatissima motivo per il quale si chiede che la contribuzione venga limitata alle sole spese straordinarie ovvero, quanto alle ordinarie, alla minor misura ritenuta congrua da parte di
Codesta Ecc.ma Corte d'Appello».
La parte appellata si è costituita in appello e, nell'atto di costituzione, ha chiesto, in particolare, quanto segue: «… Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Salerno, contrariis reiectis, così provvedere: A) Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1 inammissibile e, nel merito, meramente pretestuoso e, comunque, manifestamente infondato, tanto in fatto quanto in diritto;
B) Confermare integralmente la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha correttamente riconosciuto il diritto della figlia al mantenimento e disposto l'assegnazione della casa familiare;
C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio, considerando per Codesto grado la proposizione di un appello manifestamente infondato e dilatorio;
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; D) In via meramente subordinata e per mera e non temuta ipotesi, respingere la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto manifestamente infondata e comunque priva dei presupposti di legge. Con ogni consequenziale statuizione di giustizia».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Valo della Lucania: «
p.q.m.
»: «Il
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta
3 tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi;
2. assegna la casa familiare sita in Portici al Corso Garibaldi nr. 254, alla sig.ra quale genitore convivente con la figlia Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
3. dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese per il mantenimento della figlia l'importo di euro 250,00 da Per_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte Parte_1 nell'interesse della figlia nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti;
5. spese al definitivo;
6. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la decisione impugnata risulta palesemente viziata, fondamentalmente poiché il Tribunale adito non ha tenuto in considerazione i cardini legislativi e giurisprudenziali oramai granitici in materia;
l'onere di provare la permanenza dell'obbligo di mantenimento a carico della figlia maggiorenne, laureata con titolo abilitante alla professione che effettivamente già esercita, incombe sulla ricorrente in primo grado (parte appellata) che ha richiesto la compartecipazione del coniuge non collocatario
(appellante); aver raggiunto la maggior età, aver conseguito un titolo abilitante e avere un contratto di lavoro determina la considerazione/presunzione per cui sia raggiunta la autonomia finanziaria
(nell'accezione rilevante ai fini della statuizione in materia di mantenimento)
e non il contrario;
l'autonomia economica della figlia maggiorenne, può essere dedotta anche in via presuntiva mentre, di contro, la dipendenza finanziaria dai genitori, anche in ragione del principio di autoresponsabilità, deve essere provata in maniera rigorosa da chi ne faccia richiesta;
l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con la percezione sia pure modesta (nel caso di specie non lo è affatto) di una retribuzione, segna la fine dell'obbligo di contribuzione, senza che il negativo andamento dell'occupazione (ancorché provato) o l'eventuale perdita successiva (anche in questo caso il rapporto di
4 lavoro è ancora in essere) comporti la reviviscenza dell'obbligo al mantenimento da parte del genitore;
il Tribunale: dinanzi alla maggiore età della figlia per cui si chiede il mantenimento, dinanzi all'allegazione di un certificato di laurea abilitante, dinanzi al contratto di lavoro di maggio 2023 di un anno tacitamente rinnovabile (e di fatto ancora in essere alla data odierna) in cui la lavoratrice dichiara di avere e produce tutti i titoli per esercitare la professione di neuropsicomotricista, avrebbe dovuto al più ricercare, sulla scorta delle allegazioni della parte richiedente (appellata), elementi tesi a dimostrare la permanenza della dipendenza economica da cui deriva la richiesta di mantenimento e non il contrario;
nel caso in esame si verte in una situazione non c'è motivo nemmeno di dubitarsi circa l'autonomia raggiunta dalla figlia;
agli atti di causa è stato versato un contratto di collaborazione della durata di un anno tacitamente rinnovabile ad libitum; In buona sostanza un classico contratto apparentemente a termine ma che di fatto sugella un rapporto di durata senza vincoli evidenti, anche in termini di subordinazione;
dalla comunicazione pervenuta in data 4/4/2025 dalla parte datoriale che, negando nuovamente l'istanza di accesso ai dati reddituali della figlia per la quale è stato chiesto l'assegno, ha confermato che ella anche per tutto il 2024 ha lavorato, dunque il contratto è stato rinnovato
(circostanza taciuta dalla ricorrente per tutto il giudizio); sembrerebbe addirittura che la figlia stia ancora svolgendo la professione presso l'Istituto
AN alla data odierna, dunque al terzo rinnovo consecutivo;
dalla autocertificazione di laurea si evince che il corso di studi è triennale abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva come stabilito dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del gennaio 1997, n. 56; il contratto di lavoro e la effettiva allocazione a lavoro, il grado di professionalità raggiunto e il titolo di studi abilitante rappresentano più di un elemento probatorio tale da ritenere confermata la raggiunta la autonomia professionale e finanziaria, secondo l'accezione che in questa sede deve essere valutata;
i redditi percepiti non sono affatto irrilevanti come dimostrano i dati nazionali, e non lo sono anche tenuto conto del contesto specifico e della famiglia di appartenenza ove i genitori percepiscono redditi del tutto analoghi, ma dopo 25 anni di lavoro e di esperienza;
nel caso di specie non si tratta del consueto lavoretto che gli
5 studenti diligenti e onorevoli assumono per sgravare la famiglia nel corso del completamento degli studi bensì di una professione a tutti gli effetti con margini di introiti non trascurabili rispetto al complessivo mercato del lavoro e parametrato alle retribuzioni medie;
la percezione che abbia il genitore, rispetto alla disponibilità finanziaria della figlia, non è un parametro previsto dalla legge quanto dalla giurisprudenza per determinare l'autosufficienza o meno della prole per la quale il coniuge collocatario chiede il mantenimento;
anche la disponibilità del padre ad aiutare la figlia per il mese di agosto, quando tutte le libere professioni affannano, non può che rappresentare esclusivamente il proposito dei genitori di esserci sempre verso i figli nel momento del bisogno, oltre ogni lite, oltre ogni età, oltre ogni sostanza e disponibilità, cosa non trascurabile nel caso di specie ove la redditualità del e le spese che egli deve sostenere, una volta fuori di casa, sono Pt_1 emblematiche di una situazione finanziaria pessima;
il fatto che un percorso di laurea sia triennale non significa che lo stesso non si sia perfezionato;
nel caso di specie sembrerebbe che il percorso sia più che perfetto visto che la giovane è riuscita ad allocarsi subito a lavoro nonostante la penuria Per_1 nella provincia partenopea;
la figlia svolge la professione per la quale si è formata;
se il Tribunale avesse ispezionato il contratto di lavoro con la giusta cura e le dichiarazioni delle parti si sarebbe reso conto del notorio ovverosia che l'attività di neuropsicomotricista può essere svolta con laurea triennale;
inoltre la lavoratrice dichiara di essere “in possesso di tutti i titoli professionali ed abilitanti per lo svolgimento della suddetta attività di cui ha consegnato copia alla struttura”; anche laddove il corso di specializzazione esista e addirittura si debba ritenere “necessario” per lavorare nelle strutture pubbliche (anche quest'ultimo assunto è privo di prova poiché costituito da una mera dichiarazione della parte resa in prima udienza) la circostanza non inciderebbe sul thema decidendum atteso che un conto è la volontà soggettiva di formarsi continuamente per migliorare la propria posizione lavorativa, altro conto è allocarsi nel mondo del lavoro e autodeterminarsi in forza della proprie possibilità, secondo il principio di autoresponsabilità, tipica di chi ha già raggiunto la maggior età da oltre un lustro;
non si è tenuto debito conto del fatto che i costosissimi master post laurea non sono affatto percorsi di studio necessari ad allocarsi a lavoro ma, come nel caso di specie, degli iter
6 di super specializzazione generalmente indirizzati a chi è già allocato a lavoro e tenta di poter potenziare la propria qualificazione e la propria retribuzione;
la circostanza fa onore alla figlia ma non ha nulla a che vedere con l'autosufficienza professionale ed economica, rilevante ai fini della statuizione in tema di mantenimento;
la ha volontariamente omesso CP_1 di depositare qualsiasi documentazione reddituale benché fosse a conoscenza anche della quantità di reddito percepito dalla figlia, quanto meno con decorrenza del contratto siglato il maggio 2023, come ella stessa ha dichiarato in udienza;
la ha anche volontariamente omesso di riferire CP_1 che il contratto del 2023 si era già rinnovato a maggio 2024; il Tribunale ha erroneamente valutato il compendio probatorio e in ogni caso non ha tenuto conto del fatto che l'onere rigoroso della prova incombe sulla ricorrente appellata;
le censure promosse in precedenza sono ribadite integralmente poiché le stesse travolgono anche le successive determinazioni del Tribunale che, appunto, dipendono direttamente dall'erronea valutazione in tema di autodeterminazione finanziaria e professionale della figlia, secondo i principi di autoresponsabilità tracciati in giurisprudenza e secondo l'esame del fatto concreto che depone univocamente nel senso di ritenere la figlia Per_1
come perfettamente allocata a lavoro;
secondo la statuizione del
[...]
Tribunale la figlia convivrebbe con la madre in una casa di proprietà, non sostenendo alcuna spesa, godrebbe di una retribuzione mensile almeno pari ad € 1.200,00, godrebbe della compartecipazione al mantenimento del padre per ulteriori € 250,00 mensili, esente da spese straordinarie mentre il padre è costretto a pagare il mutuo per circa € 450,00, è costretto a procurarsi un affitto (nel Comune di Portici per una media di circa € 700 mensili) e a sperare che non sia necessario sostenere spese straordinarie, semplicemente un dentista o un riparatore di auto;
il ha dovuto ricorrere più volte Pt_1 all'ausilio della propria famiglia di origine;
la Corte vorrà valutare l'atteggiamento processuale assunto dalla controparte ai fini della sanzionabilità ex art. 96 c.p.c., nonché la evidente strumentalità della richiesta di compartecipazione al mantenimento della figlia, finalizzata all'ottenimento della casa coniugale, così come l'atteggiamento processuale della controparte per cui è stato dedotto agli atti un contratto di lavoro sbandierato come a concludersi dopo un anno dalla sottoscrizione quando in
7 realtà la era già ben a conoscenza del rinnovo (risultando la causa CP_1 pendente per tutto il 2024) avvenuto prima per tutto il 2024 e poi anche per l'anno in corso.
La prospettazione della vicenda offerta dalla parte appellata.
La parte appellata ha dedotto, in particolare, quanto segue: in merito alle deduzioni formulate dall'appellante circa la presunta autonomia economica della figlia occorre sottolineare che l'assunto su cui si Per_1 fonda la censura, ossia che il conseguimento della laurea triennale e la sottoscrizione di un contratto di collaborazione professionale con una struttura privata siano di per sé indici certi di autosufficienza, risulta improponibile, non provato ed estremamente lacunoso, nonché privo di effettivo riscontro nel caso concreto;
queste asserzioni sono state già esattamente analizzate e sconfessate dal Giudice di prime cure il quale, nell'esercizio della valutazione discrezionale del materiale probatorio, ha inequivocabilmente dedotto l'insussistenza di tali illogiche considerazioni;
va rimarcato che in rapporto alla sua giovane età (24 anni), ha concluso Per_1 il primo livello del percorso universitario presso l'Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” soltanto il 20 aprile 2023; nel mese di Per_1 settembre 2024 ha potuto finalmente iscriversi al corso di laurea magistrale per completare gli studi universitari, con la chiara intenzione di completare la sua formazione, evidentemente non ancora all'altezza delle sue capacità, sì da poter accedere a sbocchi occupazionali maggiormente qualificanti e gratificanti;
l'appellante omette di considerare o tenta di sminuire una circostanza ormai pacificamente riconosciuta in sede di legittimità e cioè che la prosecuzione degli studi universitari, ove coerente e finalizzata a un percorso professionale, costituisce elemento idoneo a protrarre nel tempo l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in quanto espressione di un progetto di crescita professionale meritevole di tutela;
la volontà di di perfezionare la propria formazione professionale, attraverso Per_1
l'iscrizione a un corso magistrale e la inevitabile rinuncia a un master altamente qualificante per impossibilità economiche non è dunque sintomo di
“inattività” o di “immaturità”, bensì di piena lungimiranza, responsabilizzazione e consapevolezza del proprio futuro;
la scelta di Per_1 di iscriversi a un corso magistrale in continuità e in immediata prossimità con
8 la laurea triennale conseguita, unitamente al fatto che abbia intrapreso un percorso lavorativo compatibile con gli impegni universitari, dimostra l'esistenza di un progetto formativo serio, coerente e non meramente dilatorio;
tale impegno è volto a garantirle la possibilità di accedere, anche in ragione della giovane età, a un lavoro qualificato e stabile, sottraendola alle incertezze e alle gravose condizioni che caratterizzano spesso le attività svolte in regime di partita IVA, fattore essenziale per il suo futuro e per il raggiungimento della piena autonomia economica;
il contratto in questione
(contratto di collaborazione libero professionale) configura una collaborazione libero-professionale, quale lavoratore autonomo con esclusione di qualsiasi subordinazione e applicazione della disciplina del lavoro subordinato, inconciliabile per la sua natura giuridica ad avere
“attitudine a risultare a tempo indeterminato”; esso è, infatti, subordinato alle esigenze dell'ente datore (Fondazione AN), non prevede un numero minimo di ore garantite e può essere cessato “unilateralmente” con breve preavviso;
si tratta di un'attività connotata da evidentissima precarietà e aleatorietà, inidonea ad integrare quella stabilità reddituale che la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini della cessazione dell'obbligo genitoriale di mantenimento;
la attuale situazione di per giovane età, Per_1 percorso formativo ancora in corso e redditività insufficiente non può dirsi autonoma, dovendosi confermare la permanenza dell'obbligo genitoriale di contribuzione al mantenimento;
il contratto di collaborazione attivato da
è certamente privo di stabilità e caratterizzato da retribuzioni Per_1 modeste, peraltro non sufficienti a garantire una completa autonomia economica;
la attuale situazione lavorativa della figlia lungi dal Per_1 rappresentare un traguardo di autosufficienza, tanto che può essere revocato unilateralmente, deve piuttosto essere letta come una tappa intermedia di un percorso formativo ancora in atto, intrapreso con coerenza e serietà; dai documenti in atti si evince che il reddito effettivo percepito da per Per_1 quanto modesto, risulta invariato negli anni 2023–2024, oscillando tra €
7.000,00 e € 9.000,00 netti annui (al netto di trattenute per oneri fiscali e previdenziali), cifra evidentemente non idonea a garantire un'autonomia economica reale, specie alla luce delle spese vive che la medesima sostiene regolarmente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di mantenimento
9 di vettura quotidianamente utilizzata per ragioni lavorative e non, tra cui il pagamento della polizza obbligatoria assicurativa, sottoscrizione di un prestito bancario personale dell'importo di € 7.000,00, con rate mensili di €
216,78, che ella stessa si impegna a sostenere per non gravare ulteriormente sulla madre, la quale già sostiene mensilmente oneri significativi relativi alla gestione della casa familiare, spese personali e la quota del 50% delle rate variabili di ammortamento pari ad € 800,00 circa;
questi esborsi, che si affiancano al percorso di formazione ancora in corso, dimostrano in maniera inequivocabile che il reddito netto attualmente percepito non consente a alcuna reale autonomia economica e un autosostentamento Per_1 integralmente, confermando la perdurante necessità del contributo paterno;
inoltre, a breve dovrà affrontare cure mediche specialistiche per un Per_1 delicato problema di salute, già note al padre;
tali cure non solo comporteranno costi ulteriori (per ora versati da entrambi i genitori), sottrarranno tempo ed energie al già impegnativo percorso formativo e lavorativo di che, di fatto, non potrà usufruire delle prestazioni Per_1 assistenziali tipiche di un lavoratore subordinato, rimanendo quindi priva di un adeguato supporto durante il periodo di malattia;
questa situazione evidenzia ancor di più come l'attività lavorativa attuale rappresenti un impiego precario e temporaneo, non assimilabile a un inserimento stabile e remunerativo nel mondo del lavoro;
il Tribunale non ha richiesto la produzione di ulteriori documenti reddituali, avendo ritenuto sufficiente, ai fini del proprio convincimento, la verifica del reddito effettivamente percepito dalla figlia e la valutazione complessiva della sua concreta situazione economica e formativa, emergente dalle dichiarazioni rese in udienza e dagli atti di causa;
l'appellata ha fornito in udienza tutte le informazioni reddituali di cui era in possesso, adempiendo pienamente al proprio dovere di trasparenza;
l'appellante ha omesso di allegare dati oggettivi idonei a dimostrare l'autosufficienza della figlia, limitandosi a prospettazioni generiche e ad affermazioni basate su presunzioni;
l'assegnazione della casa coniugale non è correlata tanto alla titolarità del diritto di proprietà e non è più una misura di tipo “patrimoniale”, quanto piuttosto alla necessità di tutelare l'interesse dei figli minorenni o, come nella specie, dei figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto
10 l'autosufficienza economica, a permanere nell'habitat domestico nel quale si sono formati e cresciuti;
la casa familiare non assume soltanto un valore patrimoniale ma rappresenta il luogo degli affetti e delle abitudini quotidiane che il legislatore tutela proprio per assicurare alla prole continuità e stabilità, elementi essenziali per la sua crescita serena ed equilibrata;
Per_1 impegnata in un percorso di formazione universitario e gravata da un reddito precario e insufficiente, non potrebbe sostenere un'abitazione autonoma con i costi di gestione utenze, tasse comunali e oneri condominiali;
la permanenza presso l'abitazione familiare con la madre costituisce quindi non solo la soluzione più adeguata ma anche l'unica possibile, proporzionata e rispettosa dei principi sanciti dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui l'assegnazione dell'immobile deve essere disposta con esclusivo riguardo all'interesse dei figli;
il Tribunale ha correttamente valorizzato le condizioni di non autosufficienza economica di e la necessità di garantirle la continuità Per_1 dell'habitat domestico, in coerenza con la funzione tipica dell'istituto; infine ha manifestamente affermato la propria volontà di continuare a Per_1 vivere con e presso la madre, circostanza confermata in udienza anche dal padre;
con riferimento alla domanda dell'appellante di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essa si appalesa del tutto inammissibile e infondata;
non vi è stata alcuna iniziativa pretestuosa o strumentale, ma la piena legittima difesa di diritti riconosciuti dall'ordinamento; l'appello proposto non solo è privo di prova e destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, ma risulta anche animato da finalità meramente strumentali, prive di qualsiasi reale giustificazione giuridica;
quanto, infine, alla doglianza relativa all'importo dell'assegno, va osservato che l'appellante non ha dedotto né provato alcun peggioramento delle sue condizioni economiche, né ha fornito elementi concreti da cui desumere una sopravvenuta autonomia della figlia;
la quantificazione operata dal Giudice di prime cure appare proporzionata alle esigenze della figlia e commisurata alle condizioni reddituali delle parti.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va integralmente confermata, con rigetto della proposta impugnazione.
11 La decisione.
L'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne . Persona_1
La contribuzione per le spese straordinarie per la figlia . Persona_1
L'assegnazione della casa coniugale a .. Controparte_1
La sentenza impugnata ha previsto che Parte_1 corrisponda a per il mantenimento della figlia la Controparte_1 Per_1 somma di € 250,00 mensile, con rivalutazione, oltre la contribuzione, a carico di nella misura del 50 % al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie contratte nell'interesse della figlia ove previamente Per_1 concordate o documentate e urgenti.
Il tribunale ha posto a sostegno di queste disposizioni la seguente motivazione: «In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (ex multis Cass. sez. 1^ n. 40282/2021) lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Nel caso di specie, il contratto pacificamente stipulato dalla figlia della coppia, con decorrenza dal 15.5.2023 ha una durata predeterminata di un anno (per quanto rinnovabile tacitamente) e il corrispettivo è subordinato pacificamente al numero delle ore effettuate. Non sono, quindi, stati allegati a parere del Collegio allo stato elementi idonei a far ritenere raggiunta una completa autosufficienza economica. Non può difatti tacersi che non veniva contestato dal sig. all'udienza in cui Pt_1 veniva sentito che i redditi percepiti dalla figlia in forza del contratto di collaborazione prodotto fossero limitati per l'anno precedente ad un ammontare di €. 11.000,00 lordi e che la figlia stesse maturando la volontà di mettersi in proprio, circostanza prospettata, invero, solo come un mero progetto ancora in divenire. Del resto, a parere del Tribunale, la consapevolezza del non completo e pieno raggiungimento di una
12 autosufficienza della figlia più giovane della coppia da parte del padre si rende evidente anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in occasione dell'udienza celebrata dinanzi al giudice delegato, ove egli dichiarava che in costanza del suddetto rapporto lavorativo si era reso disponibile ad aiutare per i mesi in cui ella non prestava attività lavorativa – in particolare il Per_1 mese di agosto (cfr. verbale del 10.7.2024). Deve, tra l'altro, considerarsi il pacifico non perfezionamento del corso di studio della giovane di appena anni 24, la quale risulta avere iniziato solo di recente e per il presente anno accademico in corso un percorso di specializzazione, necessario per lavorare presso strutture pubbliche, avendo conseguito solo in data 20.4.2023 la laurea triennale. Si ritiene, pertanto, che l'autosufficienza economica non possa che valutarsi in corrispondenza delle personali aspirazioni della ragazza, tenuto conto della sua giovane età e dell'incapacità della stessa di sostenersi per il prosieguo degli studi solo con i propri introiti (cfr. schermate di messaggistica tra e il padre non contestate dal resistente). Ed è Per_1 appena il caso di precisare, infine, che in merito all'istanza di rimessione in istruttoria avanzata con nota dell'8.11.2024 dalla difesa del sig. , al Pt_1 fine di consentire l'esibizione dei redditi maturati dalla figlia nel corso dell'ultimo anno, la stessa si palesi del tutto tardiva in assenza di istanza di rimessione in termini che ne giustifichi l'accoglimento. Non può difatti tacersi come la comunicazione inviata all'Istituto AN solo in data
24.10.2024, e volta a giustificare un ordine di esibizione a seguito del diniego opposto, avrebbe dovuto essere inoltrata, trattandosi di rapporto lavorativo in corso già all'epoca dell'instaurazione del giudizio, nei termini della costituzione del giudizio. In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nell'art. 337 ter c.c. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della
13 stessa, rispetto a quello della madre».
Questa motivazione va integralmente condivisa, con le seguenti precisazioni.
La cassazione ha affermato, in argomento, i seguenti principi: ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 17183 del 14/8/2020]; in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 40282 del 15/12/2021]; il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la
14 reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento [cfr. Cass. civ., sez. 6
– 1, ordinanza n. 6509 del 14/3/2017]; ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)
[cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 18076 del 20/8/2014]; la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, aveva omesso di valutare se, alla luce del documentato trasferimento del figlio maggiorenne in altra città per motivi di studio e della corresponsione in via diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento, l'abitazione familiare fosse rimasta per il
15 figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno) [cfr.
Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 14458 del 30/5/2025].
Nel caso qui esaminato dagli atti e dalle deduzioni delle parti si desume quanto segue: la figlia maggiorenne della coppia, è nata in Per_1 data 24/5/2000; ella ha, quindi, compiuto 25 anni;
ha conseguito in Per_1 data 20/4/2023 la laurea triennale e ha iniziato un corso un percorso di specializzazione per poter lavorare nelle strutture pubbliche;
ella ha stipulato un contratto di collaborazione libero professionale, quale lavoratore autonomo, con la FONDAZIONE ISTITUO ANTONIANO, datato
15/5/2023; questo contratto prevede la durata di un anno rinnovabile (e pare che sinora sia stato rinnovato) di anno in anno;
il corrispettivo lordo orario è di € 14,00 all'ora per la terapia convenzionata ambulatoriale, di € 15,00 all'ora per la terapia privata ambulatoriale, di € 21,00 all'ora per la terapia domiciliare, di € 7,00 per mezzora di terapia ambulatoriale;
il compenso è comprensivo “di ogni onere presente e futuro”; “vista la natura fiduciaria dell'incarico”, è consentito a ciascuna parte di recedere anticipatamente dal rapporto “in ogni momento, previo rispetto del preavviso di 60 gg.”; “Il professionista … si obbliga a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale”; “Il professionista fornirà la propria attività professionale in piena autonomia …”.
La sentenza impugnata ha, poi, precisato, in motivazione, quanto segue: «Non può difatti tacersi che non veniva contestato dal sig. Pt_1 all'udienza in cui veniva sentito che i redditi percepiti dalla figlia in forza del contratto di collaborazione prodotto fossero limitati per l'anno precedente ad un ammontare di €. 11.000,00 lordi e che la figlia stesse maturando la volontà di mettersi in proprio, circostanza prospettata, invero, solo come un mero progetto ancora in divenire». Dal CUD 2024 (per i redditi dell'anno 2023) di
, fra l'altro, emerge un reddito di annuo complessivo di € Persona_1
7.444,00.
Da tutto quanto sinora esposto che ha conseguito Persona_1 una laurea triennale e ha presentato domanda di iscrizione per il conseguimento della Laurea Magistrale Psicologia Magistrale, per l'Anno
Accademico: 2024/2025, presso l'Università Cusano. ha, Persona_1 poi, stipulato come libero professionista, nell'anno 2023, un contratto di
16 collaborazione libero professionale con un corrispettivo rapportato alle ore di effettuazione della prestazione;
tale contratto è a tempo determinato su base annua rinnovabile;
anche se rinnovato il contratto (di lavoro autonomo) può cessare in qualsiasi momento per volontà di ciascuna parte e, può, comunque, non essere rinnovato;
il reddito dichiarato da è piuttosto Persona_1 modesto (variabile fa 7.444,00 euro e circa 11.000,00 lordi); ella deve sostenere le spese per il corso universitario per il quale ha presentato domanda di iscrizione.
In definitiva, ha una età di circa 25 anni;
ella sta Persona_1 proseguendo il suo percorso di studi al momento fermo a una laurea triennale;
ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile Per_1 di anno in anno, ma del tutto precario e suscettibile di cessare in qualsiasi momento, con un preavviso non molto lungo. Tutti questi elementi inducono ad affermare che il giudice di primo grado ha correttamente affermato che non ha ancora conseguito la autosufficienza economica. Persona_1
Tenendo conto della età ancora non avanzata di dell'impegno da lei Per_1 profuso per completare il suo percorso formativo, dell'attività lavorativa autonoma precaria e remunerata in maniera alquanto esigua, quindi, può senz'altro affermarsi che non autosufficiente Persona_1 economicamente, ha un'età in cui il contributo economico del genitore non convivente si giustifica senz'altro.
Da ciò consegue che correttamente il giudice di primo grado ha previsto un assegno di mantenimento (oltre aggiornamento ISTAT) in favore della madre di , per il mantenimento di Per_1 Controparte_1 Per_1
e ha previsto la contribuzione, a carico del padre , alle spese Parte_1 straordinarie per la figlia nella misura del 50 %. Per_1
La misura dell'assegno di mantenimento e della contribuzione alle spese straordinarie risulta senz'altro congrua, tenuto conto delle complessive risultanze processuali. Risulta, fra l'altro, allegata agli atti Certificazione
Unica 2025 (relativa all'anno 2024), per il dal quale si Parte_1 desume un reddito da lavoro dipendente o assimilato dell'importo annuo di €
24.926,83. Ogni eventuale motivo di contestazione o impugnazione sul punto risulta, quindi, senz'altro infondato.
Va anche precisato che non risulta contestato in maniera idonea che
17 sia convivente con la madre nella casa Persona_1 Controparte_1 familiare (in comproprietà fra i coniugi – ciò non risultando contestato -, costituita dall'appartamento sito in Portici al Corso Garibaldi n. 254). La convivenza, peraltro, costituisce presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale, e tale presupposto risulta, quindi, sussistere nel caso in esame.
Tutti i motivi di impugnazione proposti risultano, quindi, infondati e vanno disattesi.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata (la quale ha, fra l'altro, risposto in maniera adeguata alle varie istanze di parte) dalla parte appellante. Le relative deduzioni di parte vanno, quindi, senz'altro disattese. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Va precisato che da tutto quanto sopra esposto consegue che risulta infondata ogni domanda proposta da parte appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. Occorre, peraltro, osservare che non risulta fornita idonea prova di condotte di alcuna delle parti sussumibili sotto le previsioni dell'art. 96, primo e secondo comma, c.p.c.. Ogni domanda sul punto proposta va, pertanto, rigettata. Non emergono dagli atti condotte sussumibili sotto la previsione di cui all'art. 96 c.p.c; non risulta, in particolare, configurabile mala fede o colpa grave nella condotta processuale della parte attrice. La cassazione ha, d'altra parte, affermato, in maniera condivisibile, che l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma, c.p.c., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza [cfr. Cass., sez. L., sentenza n. 6637 del 2/6/1992; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez.
I, sentenza n. 5524 dell'8/9/1983]. Nel caso in esame non risultano adeguatamente provate circostanze idonee a dimostrare la concreta ed
18 effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di alcuna delle parti. Non risultano, peraltro, provate neppure condotte sussumibili sotto la previsione del secondo comma dell'art. 96
c.p.c., condotte che comunque non emergono dagli atti, né risulta provata, al riguardo, alcun danno conseguente a condotte di parte contemplate dalla norma contenuta in tale secondo comma. Non emergono, infine, adeguati elementi per ritenere configurabili fattispecie sussumibili sotto la previsione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. Ogni domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va, quindi, senz'altro rigettata. Questa decisione non incide in maniera significativa sul giudizio di soccombenza in ordine alle spese.
Non emergono, peraltro, condotte di alcuna delle parti che abbiano un effettivo e concreto rilievo ai fini della decisione, avuto riguardo al disposto dell'art. 473 bis.18 c.p.c..
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha rimesso al definito la regolamentazione delle spese e sul punto non risultano proposti idonei motivi di contestazione o di impugnazione;
questa statuizione va, quindi, confermata.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante, in favore della parte appellata, in ragione della soccombenza nel grado di appello (a seguito del quale la sentenza impugnata viene integralmente confermata). Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [scaglione da € 5.200,01 a € 26.001,00]. Il valore va determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c.. Va applicato il minimo dell'onorario previsto in quanto non risultano trattate questioni di apprezzabile complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 120/2025, emessa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n.
216/2024 R.G., pubblicata in data 10/3/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. rigetta ogni domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio, e liquida tali CP_1 spese in € 20,00 per esborsi, ed € 2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Andrea Ingenito;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 27/11/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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