Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4401/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2 a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4401 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso in opposizione ex artt.170 DPR n.115/2002 e 15 D. Lgs 150/2011 avverso decreto di liquidazione emesso il 5.9.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del processo penale n. 548/2015 RG Tribunale TRA
L'Avv. , in qualità di procuratore di sé stesso, Parte_1 elettivamente dom.to in Torre Annunziata alla via dei Mille n.
4. RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli con sede ini Napoli via Diaz 11---
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto reso in data 05.09.2023, con il quale era stata respinta l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, maturati quale difensore d'ufficio di nel giudizio rubricato al Parte_2 numero RG. 548/15, pendente innanzi al predetto Tribunale per il reato di cui all'art. 116 D.lgs. 285/92. A tal fine deduceva di essere stato nominato difensore d'ufficio del Sig.
nel procedimento penale n. 12143/11 R.G.N.R.-N 548/15 R.G. Parte_2
Dib., pendente a suo carico presso il Tribunale di Torre Annunziata conclusosi con sentenza n 425/15 depositata in data 4/03/2015, nonché di
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aver avviato una procedura esecutiva, conclusasi infruttuosamente, al fine di recuperare il credito per l'attività professionale svolta;
proponeva quindi istanza di liquidazione nei confronti dell'Autorità giudiziaria, istanza che veniva rigettata avendo il giudice ritenuto prescritto il diritto al compenso. Tanto premesso a fondamento del ricorso adduceva l'inapplicabilità alla fattispecie del termine prescrizionale presuntivo breve, nonché l'irrivelabilità d'ufficio della relativa eccezione. Concludeva quindi chiedendo di accertare l'illegittimità del decreto impugnato, e di condannare l'amministrazione al pagamento della somma di euro 688,75 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta. Nonostante la regolarità delle notificazioni del ricorso, la Pubblica Amministrazione statale resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. In via preliminare, risulta pacifico che in caso di procedura esecutiva infruttuosa per il recupero delle spettanze professionali di un difensore d'ufficio, il compenso professionale viene liquidato dall'Autorità giudiziaria presso cui si è svolta l'attività. Questo perché il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei costi relativi al recupero dei crediti, compresi quelli della procedura esecutiva, in sede di liquidazione dei compensi, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). È stato altresì precisato che, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (e poiché solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato, i costi de quo devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento – v. Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473). Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Occorre preliminarmente evidenziare, come correttamente rilevato dal ricorrente, che anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. civ., sez. II, 1° luglio 1996, n. 5959), non risultando la natura pubblica del debitore idonea ad incidere su tale regola.
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Va quindi evidenziata l'errore in cui è incorso il primo giudice rilevando d'ufficio la prescrizione non eccepita dalla parte. In secondo luogo, va evidenziata l'incompatibilità a monte tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa. Infatti, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la prescrizione presuntiva non è applicabile ai crediti vantati nei confronti dello Stato, inclusi quelli relativi ai compensi professionali (ordinanza n. 41774 del 28 dicembre 2021 Corte di Cassazione); invero la stessa non può essere opposta dal per i crediti Controparte_1 vantati dai professionisti, come avvocati, per l'attività svolta in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché non rilevabili d'ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. civ., sez. II, 1° luglio 1996, n. 5959). A tal fine, va evidenziato che (cfr. Cass. n. 1304/1995) la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del , CP_1 sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55, e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. n. 8 del 1991, come posto a carico del CP_1 convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento. Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l'invocabilità della previsione di cui all'art. 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato. Ne consegue che, in materia di spese di giustizia anticipate dall'erario, al diritto dei professionisti per compensi e rimborso spese si applica l'istituto della prescrizione estintiva, il cui termine ordinario è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946. Ciò posto, deve escludersi che il credito di cui trattasi si sia estinto per prescrizione, perché oltre alla mancata eccezione da parte del resistente non è ancora decorso decorso il termine decennale, che CP_1 risulterebbe applicabile al caso di specie. Alla luce dei motivi fin qui esposti va accolta la domanda così come formulata ed in totale riforma dell'impugnato decreto va liquidata al
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ricorrente la somma dallo stesso richiesta di euro 688,75, oltre accessori di legge. Le spese di lite del presente giudizio, in ragione del principio della soccombenza, si pongono a carico del resistente e, si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR n.115/2002 e art. 15 D.Lgs 150/2011 presentato dall'avv. , nei confronti del Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnato decreto liquida in favore del ricorrente avv. la Parte_1 somma (dallo stesso richiesta) di € euro 688,75 oltre spese gen. e CPA per i crediti professionali maturati;
- condanna il in persona del Ministro p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Adriano Ferraro che si quantificano in € 500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Torre Annunziata, addì 7.5.2025.
Il Giudice (dott. Del Sorbo Vincenzo)
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