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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/12/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2496/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro tempore, elettivamente domiciliati in San Giovanni in Fiore, Via XXIV Maggio n. 3,
presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Luciana Vetrò che li rappresenta e difende
- opponenti
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e IL EN - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… Nel merito, annullare le Ordinanze Ingiunzioni opposte
per mancata notifica degli atti presupposti in Subordine dichiarare l'estinzione
dell'obbligazione di cui alle ordinanze di Ingiunzione Impugnate per violazione del art. 14
della legge 24 novembre 1981 per omessa notifica degli atti di accertamento in essa
richiamati nonché di qualsivoglia atto di contestazione della violazione poste a fondamento
1 delle ordinanze impugnate, ovvero, ma in subordine, per omessa notifica degli stessi nel
termini di legge prescritti di 90 giorni e per l'effetto in caso di regolarità della notifica dei
CP_ verbali di accertamento dichiarare la decadenza Dell' a irrogare sanzioni in quanto i
verbali sono stati notificati oltre i 90 giorni dalla commissione della Violazione In via
ancora Più gradata, dichiarare la prescrizione delle elle sanzioni amministrative CO
i convenuti ai compensi e spese legali con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario
ex art 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari …”.
Conclusioni di parte opposta: “… respingere il ricorso e per l'effetto, confermare le
ordinanze ingiunzione opposte, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 001689806, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 6.388,95 (oltre €. 10,33 per spese)
per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983,
come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023,
convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017; alla ordinanza-ingiunzione n. OI-002110494, con cui
CP_ l' ha applicato la sanzione di €. 7.937,06 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per
CP_ l'annualità 2018; alla ordinanza-ingiunzione n. OI-000531094, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 8.043,32 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-
bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D.
Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2019.
2 La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte opponente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va premesso che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione è soggetto ai principi del giudizio civile della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, sicché l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'esame dei motivi di opposizione (cfr. Cass. SS. UU. 3271/1990, Cass. Sez. Lav. 9178/2010; Cass.
24037/2020).
La parte opponente contesta:
- l'omessa notifica degli atti di accertamento con argomentazione infondata, atteso che
CP_ l' ha dato dimostrazione della notifica indicata.
Le contestazioni svolte da parte opponente nel corso del giudizio circa la regolarità della notifica sono infondate, parendo affermarsi la validità della notifica solo se effettuata nelle mani del destinatario.
In ordine all'eccezione di tardività della produzione documentale (già superata con
CP_ ordinanza del 18.12.2024, con cui la produzione documentale dell' è stata dichiarata ammissibile), come affermata da parte opponente, occorre richiamare il principio per cui:
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6
3 d.lg. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione
convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti
relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione,
può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il
termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli
altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la
produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (Cass.
32226/2022), sicché, in disparte ulteriori considerazioni, l'eccezione deve dirsi non fondata, trattandosi di deposito assoggettato al termine non perentorio.
Oltretutto, con riguardo all'applicabilità dell'art. 416 c.p.c., dovrebbe farsi riferimento all'art. 421, comma 2, c.p.c., specie in riferimento all'eccezione di prescrizione
[“L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente
dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni
e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie
assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili
anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., dal giudice, tenuto, secondo tale
norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione …” (Cass.
Sez. Lav. 16542/2010)].
Né, si aggiunge da ultimo in merito, può farsi riferimento alla mancanza di tempestiva
CP_ allegazione delle circostanze di fatto, atteso che, in disparte ulteriori valutazioni, l' si
è limitato alla contestazione delle avverse argomentazioni, senza ampliamento del thema decidendum introdotto dalla parte ricorrente.
- la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione.
In merito, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14
della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi
4 dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass.
8456/2006; Cass. Sez. Lav. 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta
CP_ l'accertamento dell' del 3.4.2019 per l'anno 2017 con notifica dell'atto di accertamento in data 26.4.2019; del 5.11.2019 per l'anno 2018 con notifica dell'atto di accertamento in data 3.12.2019 e del 23.11.2021 per l'anno 2019, con notifica dell'atto di accertamento in data 10.1.2022, nessuna violazione del termine è prospettabile, non sussistendo motivi per negare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'accertamento compiuto (dovendosi anche rilevare che la parte opponente aveva inizialmente fondato la sua eccezione sulla mancata notifica degli atti di accertamento, in realtà avvenuta);
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che, per quanto già rilevato, la notifica degli atti di accertamento oggetto di giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020), è avvenuta il
26.4.2019, il 3.12.2019 ed il 23.11.2021, sicché, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020, il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 29.5.2024, data di notifica delle ordinanze - ingiunzione opposte.
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese di lite si compensano nella misura della metà, considerata la costituzione tardiva in
CP_ giudizio dell' Per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte
CP_ opponente al pagamento, in favore dell' della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.055,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 1.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2496/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro tempore, elettivamente domiciliati in San Giovanni in Fiore, Via XXIV Maggio n. 3,
presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Luciana Vetrò che li rappresenta e difende
- opponenti
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e IL EN - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… Nel merito, annullare le Ordinanze Ingiunzioni opposte
per mancata notifica degli atti presupposti in Subordine dichiarare l'estinzione
dell'obbligazione di cui alle ordinanze di Ingiunzione Impugnate per violazione del art. 14
della legge 24 novembre 1981 per omessa notifica degli atti di accertamento in essa
richiamati nonché di qualsivoglia atto di contestazione della violazione poste a fondamento
1 delle ordinanze impugnate, ovvero, ma in subordine, per omessa notifica degli stessi nel
termini di legge prescritti di 90 giorni e per l'effetto in caso di regolarità della notifica dei
CP_ verbali di accertamento dichiarare la decadenza Dell' a irrogare sanzioni in quanto i
verbali sono stati notificati oltre i 90 giorni dalla commissione della Violazione In via
ancora Più gradata, dichiarare la prescrizione delle elle sanzioni amministrative CO
i convenuti ai compensi e spese legali con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario
ex art 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari …”.
Conclusioni di parte opposta: “… respingere il ricorso e per l'effetto, confermare le
ordinanze ingiunzione opposte, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 001689806, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 6.388,95 (oltre €. 10,33 per spese)
per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983,
come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023,
convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017; alla ordinanza-ingiunzione n. OI-002110494, con cui
CP_ l' ha applicato la sanzione di €. 7.937,06 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per
CP_ l'annualità 2018; alla ordinanza-ingiunzione n. OI-000531094, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 8.043,32 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-
bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D.
Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2019.
2 La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte opponente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va premesso che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione è soggetto ai principi del giudizio civile della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, sicché l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'esame dei motivi di opposizione (cfr. Cass. SS. UU. 3271/1990, Cass. Sez. Lav. 9178/2010; Cass.
24037/2020).
La parte opponente contesta:
- l'omessa notifica degli atti di accertamento con argomentazione infondata, atteso che
CP_ l' ha dato dimostrazione della notifica indicata.
Le contestazioni svolte da parte opponente nel corso del giudizio circa la regolarità della notifica sono infondate, parendo affermarsi la validità della notifica solo se effettuata nelle mani del destinatario.
In ordine all'eccezione di tardività della produzione documentale (già superata con
CP_ ordinanza del 18.12.2024, con cui la produzione documentale dell' è stata dichiarata ammissibile), come affermata da parte opponente, occorre richiamare il principio per cui:
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6
3 d.lg. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione
convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti
relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione,
può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il
termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli
altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la
produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (Cass.
32226/2022), sicché, in disparte ulteriori considerazioni, l'eccezione deve dirsi non fondata, trattandosi di deposito assoggettato al termine non perentorio.
Oltretutto, con riguardo all'applicabilità dell'art. 416 c.p.c., dovrebbe farsi riferimento all'art. 421, comma 2, c.p.c., specie in riferimento all'eccezione di prescrizione
[“L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente
dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni
e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie
assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili
anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., dal giudice, tenuto, secondo tale
norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione …” (Cass.
Sez. Lav. 16542/2010)].
Né, si aggiunge da ultimo in merito, può farsi riferimento alla mancanza di tempestiva
CP_ allegazione delle circostanze di fatto, atteso che, in disparte ulteriori valutazioni, l' si
è limitato alla contestazione delle avverse argomentazioni, senza ampliamento del thema decidendum introdotto dalla parte ricorrente.
- la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione.
In merito, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14
della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi
4 dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass.
8456/2006; Cass. Sez. Lav. 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta
CP_ l'accertamento dell' del 3.4.2019 per l'anno 2017 con notifica dell'atto di accertamento in data 26.4.2019; del 5.11.2019 per l'anno 2018 con notifica dell'atto di accertamento in data 3.12.2019 e del 23.11.2021 per l'anno 2019, con notifica dell'atto di accertamento in data 10.1.2022, nessuna violazione del termine è prospettabile, non sussistendo motivi per negare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'accertamento compiuto (dovendosi anche rilevare che la parte opponente aveva inizialmente fondato la sua eccezione sulla mancata notifica degli atti di accertamento, in realtà avvenuta);
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che, per quanto già rilevato, la notifica degli atti di accertamento oggetto di giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020), è avvenuta il
26.4.2019, il 3.12.2019 ed il 23.11.2021, sicché, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020, il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 29.5.2024, data di notifica delle ordinanze - ingiunzione opposte.
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese di lite si compensano nella misura della metà, considerata la costituzione tardiva in
CP_ giudizio dell' Per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte
CP_ opponente al pagamento, in favore dell' della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.055,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 1.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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