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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE ME considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. visti gli atti e i documenti delle parti;
lette le note scritte di udienza;
ha pronunciato la seguente;
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Corbetta (MI), Via Caldara n. 30, presso lo studio dell'abogado Marco Giarda, che lo rappresenta e difende di intesa con l'avv. Roberto Grittini, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Contrada di Loreto n. 23, Mortara (PV), presso lo studio dell'avv. Margherita Baletti , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del svoltasi in forma scritte e fogli depositati in via telematica e segnatamente: per parte ricorrente : Nel merito in via principale: - accertare e Parte_1 dichiarare che il Sig. occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare Controparte_1 di proprietà del Sig. , sito in GE (PV) in Via U. IO n. 9, Parte_1 identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 51, mapp. 1189, Sub. 2, Piano T,
Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, RCE. 724,33 e foglio 51, mapp. 1190, Sub. 19 – P S-1, Cat.
C/6 Classe 2, mq. 30, RCE 86,76; per l'effetto condannare a Controparte_1 rilasciare l'immobile citato libero e sgombero da persone e cose non di proprietà del ricorrente, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del Sig. , Parte_1 fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio;
per l'effetto condannare
al pagamento della indennità di occupazione di €. 500,00 mensili per Controparte_1 il periodo a far data dal 1° dicembre 2023 ad oggi per complessivi €. 3.000,00, oltre alle indennità di occupazione per le mensilità dovute sino all'effettivo rilascio e sgombero dell'immobile; per l'effetto condannare al pagamento alla rifusione Controparte_1 delle spese sopportate per la mediazione obbligatoria, ossia per totali €. 431,00. Con sentenza esecutiva ex lege. Con vittoria di spese, competenze legali, maggiorate del 30% in caso di “soccombenza qualificata” ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. 55/2014 oltre a spese generali del 15%, CPA ed IVA.”
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_1 rejectis, così disporre: Nel merito in via principale: -respingersi integralmente tutto quanto dedotto e formulato dal ricorrente sig. nel ricorso di cui alle Parte_1 premesse,in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che il convenuto sig. è domiciliato presso Controparte_1
l'immobile in oggetto sito in Via IO n. 9 ( già n. 13), piano terra, censito al NCEU del Comune di GE, foglio 51, mappale 1189 sub 2 piano T, Cat. A/2, cl.2, vani 5,5, e foglio 51, mappale 1190, sub. 19, piano S-1, Cat. C/6, Cl 2 , mq 30, a seguito di regolare
pagina 2 di 18 usufrutto generale vitalizio come da scrittura privata del 28.09.2010 e per l'effetto condannare il sig. al pagamento delle spese tutte sopportate per il Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria per Totali Euro 450,00, oltre alle spese del presente procedimento;
in via riconvenzionale: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, come da premesse in atti, accertare e dichiarare che il sig.
ha acquistato per la somma di Euro 45.262,50, usufrutto generale Controparte_1 vitalizio con atto di compravendita del 25.07.2003, registrato in data 06.08.2003, e per
l'effetto condannare parte ricorrente alla restituzione dell'importo versato dal sig. CP_1
pari ad Euro 45.262,50, per l'acquisto del suddetto usufrutto generale vitalizio,
[...] come da atto di compravendita del 25.07.2003. - nella denegata ipotesi di ritenuta inammissibiltà della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare i fatti o i rapporti giuridici dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, volta a produrre
l'effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria, non escludendo che quest'ultima, seppure dichiarata inammissibile, possa essere riproposta in altro giudizio, sia per la natura processuale della suddetta previsione, sia per la natura autonoma della domanda in questione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. promuoveva ricorso ex art. 447 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere, previo accertamento di occupazione senza titolo, il Controparte_1 rilascio di immobile sito in GE Via U. IO n. 9, (già n.13) abitato dal convenuto.
A supporto della propria domanda deduceva che: il sig. aveva Parte_1 concesso al padre, e alla madre (defunta), in comodato e senza Controparte_1 determinazione di durata, l'immobile di sua proprietà sito in GE (PV), Via U.
IO n.9 , a far data dal settembre 2010, originariamente acquistato dal ricorrente stesso unitamente alla fidanzata al 50% e poi, dopo l'interruzione del rapporto sentimentale, riacquistato interamente dal medesimo sig. ; il ricorrente si era ormai Parte_1 trasferito in America e aveva necessità di vendere l'immobile; il genitore aveva trasferito la propria residenza presso un altro figlio e comunque godeva di buona pensione;
la tesi del pagina 3 di 18 genitore, per cui il medesimo era titolare di diritto di usufrutto, era infondata e, comunque, il citato diritto era stato oggetto di rinuncia;
malgrado plurime diffide l'immobile era ancora occupato;
l'occupazione aveva determinato un danno economico stante l'impossibilità di locare l'immobile.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo Controparte_1 che: il sig. era titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile a far data dal CP_1 settembre 2010, come da scrittura privata firmata dal ricorrente, il quale era in possesso dell'originale firmato dal convenuto;
l'usufrutto generale vitalizio in questione era stato acquistato con somme di provenienza del convenuto pari ad Euro 45.252,50; in particolare, con atto di compravendita del 25.07.2003 era stato acquistato altro appartamento, sito nel medesimo complesso immobiliare, poi venduto dal ricorrente e su cui il sig. CP_1
aveva l'usufrutto in virtù della somma spesa;
solo all'esito della cessione il sig.
[...]
si era trasferito nell' altro immobile oggetto della presente causa;
vi Controparte_1 erano numerose incongruenze nella ricostruzione del ricorrente;
disconosceva comunque la sottoscrizione apposta sulla rinuncia all'usufrutto; il sig. era affetto da Controparte_1 plurime patologie;
la mediazione esperita aveva presupposti giuridici erronei;
formulava altresì domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di Euro 45.262,50
All'esito della prima udienza era sollevata la questione di inammissibilità della domanda riconvenzionale nonché assegnato termine per memoria integrativa.
All'esito della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di restituzione, la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CTU
Previa assegnazione di termine per il deposito di memoria conclusiva, all'udienza del 15.7.2025, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le questioni preliminari
1.1. La procedura di mediazione
1.2. La domanda riconvenzionale di pagamento della parte resistente
pagina 4 di 18
2. Il merito della vicenda
2.1. Il contenuto del rapporto intercorso
2.2. La rinuncia all'usufrutto
2.3. Le conseguenze della rinuncia di usufrutto
3. La domanda di pagamento e l'eccezione riconvenzionale
4. Le spese
1. Le questioni preliminari
1.1. La procedura di mediazione
In via preliminare, sul piano processuale, si evidenzia che parte attrice non ha mai formalmente eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, non formulando alcuna domanda in tal senso nel petitum.
In ogni caso, anche a voler ritenere sollevata la questione stante le deduzioni contenute in comparsa (pag. 10 e ss.) e negli scritti successivi (cfr. conclusionale pag. 4 e ss.), parte ricorrente ha puntualmente dedotto e comprovato l'esperimento effettivo di procedura di mediazione previamente rispetto al giudizio (cfr. doc. 8 e ss.)
A riguardo, non può considerarsi viziato il citato procedimento di risoluzione alternativa della controversia per una ricostruzione parziale delle circostanze in fatto o un'erronea articolazione dei profili in diritto da parte del ricorrente, come sembra argomentare la resistente: la fondatezza delle tesi contenute nella domanda è oggetto di specifico approfondimento nel corso del presente giudizio ma non inficia la validità del procedimento conciliativo.
Sotto ulteriore e connesso profilo, il mancato riferimento al diritto di usufrutto non determina l'irrilevanza della procedura esperita trattandosi di questione in fatto e in diritto eccepita anzitutto dall'odierno resistente e che era suo onere eventualmente riproporre in sede di mediazione.
1.2. La domanda riconvenzionale di pagamento della parte resistente
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di euro 45.252,50, già versato dal resistente per l'acquisto di usufrutto.
A riguardo, è stata già evidenziata in giudizio l'inammissibilità della domanda pagina 5 di 18 riconvenzionale in adesione al preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale.
Segnatamente, in via generale e in punto di diritto, in materie disciplinate dal cd.
“rito lavoro”, ai sensi dell'art. 418 c.p.c. primo comma “Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza".
Coerentemente con il tenore univoco della disposizione normativa, la proposizione della domanda riconvenzionale, senza la richiesta di spostamento di udienza, comporta l'inammissibilità della domanda stessa, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità; in altri termini, nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, dell'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art. 418, 1° comma, c. p. c., implica decadenza e, quindi, inammissibilità della domanda medesima, che è rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità (Cass.
17.05.2005, n.10335 Cass., 01.08.2007, n.16955 Corte appello Lecce sez. agraria,
07.08.2023, n.544 Trib. Milano, 22.08.2019, n.1895)
Nelle note di udienza successivamente al rilievo di ufficio della inammissibilità, la medesima resistente ha qualificato la domanda, in via subordinata, quale eccezione riconvenzionale, a fronte della domanda formulata dal ricorrente circa il pagamento dei canoni di occupazione.
A riguardo, come precisato dalla giurisprudenza “l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
secondo consolidato orientamento di questa Corte, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro,
pagina 6 di 18 se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass. 24/07/2007, n.
16314 e successiva giurisprudenza conforme); (Cass. 14.02.2024, n.4131)
Tanto premesso in diritto, nel presente giudizio la formulazione di eccezione riconvenzionale della convenuta è viceversa ammissibile non essendo soggetta alla decadenza di cui sopra;
essa tuttavia, quale eccezione, assume esclusivamente la finalità di
“paralizzare” nel presente giudizio, qualora ritenuta fondata, la pretesa di parte ricorrente circa l'obbligo di pagamento di canone di occupazione;
detta eccezione sarà affrontata nel merito successivamente.
2. Il merito della vicenda
2.1. Il contenuto del rapporto intercorso
Parte ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, ha anzitutto dedotto e comprovato la proprietà delle unità immobiliari site in GE (PV), Via U. IO n.
9 (già n.13) identificate al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 51, mapp. 1189, Sub. 2,
Piano T, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, RCE. 724,33 e foglio 51, mapp. 1190, Sub. 19 – P S-
1, Cat. C/6 Classe 2, mq. 30, RCE 86,76, attraverso la produzione dell'atto di compravendita rep. 109550 racc. 32374 del 25.7.2003 rogito notaio , con cui era Per_1 acquisita il 50% della proprietà unitamente alla fidanzata e successivo Controparte_2 atto del 21.1.2024 rep 109550 racc. 32374, con cui il medesimo Parte_1 acquistava dalla fidanzata il suo 50%.
In punto di fatto è altresì pacifico che il citato immobile sia, ad oggi, occupato dal padre del sig. , ovvero , odierno resistente. Parte_1 Controparte_1
Il medesimo ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di comodato avente ad oggetto il citato immobile sito in GE tra lui medesimo, comodante, e il padre,
comodatario. Controparte_1
Tale deduzione, puntualmente contestata dal resistente, non ha trovato fondamento.
In primo luogo, è priva di qualsivoglia supporto documentale probatorio (contratto, lettera di riconoscimento etc.) o indiziario, di formazione unilaterale, attestante il comodato;
a fortiori, nella stessa lettera di diffida formale di rilascio (cfr. doc. 5) non viene pagina 7 di 18 in alcun modo citato tale istituto giuridico.
In secondo luogo, il medesimo ricorrente non ha offerto alcuna prova testimoniale circa la conclusione di contratto di comodato;
infine, sul punto, essa è meramente generica non specificando la data né le modalità della concessione del comodato.
Al contrario, sotto ulteriore e contrapposto profilo, la ricostruzione di parte resistente, in parte qua, circa la titolarità di diritto di usufrutto sul citato bene immobile in capo al sig. è suffragata sia da rilevante e significativa documentazione Controparte_1 sia dalla ricostruzione delle circostanze, come attestate in atti pubblici.
A riguardo, anzitutto, è stata prodotta scrittura privata denominata “scrittura privata portante riconoscimento di usufrutto” del 28.09.2010 con cui il sig. Parte_1 concedeva in usufrutto ai sig.ri e alla coniuge il citato immobile (cfr doc. Controparte_1
10 parte ricorrente).
Il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento, riportato da parte ricorrente, secondo cui la costituzione di usufrutto non può avvenire per atto unilaterale;
in particolare, sul punto, come recentemente evidenziato “per giurisprudenza consolidata, "seppure l'art.
978 cod. civ. faccia genericamente riferimento alla volontà dell'uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata – non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall'art. 1058 cod. civ. – nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l'ordinamento, la possibilità di costituire l'usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall'art. 1989 cod. civ. e della donazione obnuziale di cui all'art. 785 cod. civ." (Cass. 30/01/2007, n. 1967)”, in termini con giurisprudenza citata Corte appello Milano 27.04.2020, n.1006)
Nella fattispecie in esame, tuttavia, sebbene l'atto prodotto sia stato sottoscritto dal solo e non anche da emerge per tabulas la volontà di aderire Parte_1 CP_1 allo stesso da parte del convenuto: si perviene a tale conclusione in quanto il medesimo
, da un lato ha avviato l'occupazione dell'immobile proprio in ragione e in CP_1 coincidenza temporale di tale scrittura privata, dall'altro, nel presente giudizio, non solo ha espressamente dichiarato di volersi avvalere della scrittura ma ha puntualmente eccepito pagina 8 di 18 che altra copia recante la sottoscrizione del medesimo , risulta detenuta dallo CP_1 stesso ricorrente.
Sotto ulteriore e connesso profilo, la scrittura privata indicata ha inoltre la forma del contratto prevendo esplicite obbligazioni a carico degli usufruttuari, e, segnatamente,
“utenze e spese condominiali si convengono a carico degli usufruttuati”; la previsione contenuta nella scrittura privata, utilizza, inoltre, una formulazione linguistica tipica del contratto (“convengono”).
In terzo luogo, al fine di una corretta interpretazione dell'atto in termini contrattuali della costituzione dell'usufrutto, è utile una ricostruzione delle circostanze.
Il sig. e la moglie, con atto del 25.07.2003, rep. 109552 racc. Controparte_1
32376, a rogito notaio , registrato in data 06.8.2003, avevano acquistato “l'usufrutto Per_1 generale vitalizio con diritto di reciproco accrescimento”, dietro la corresponsione della somma di Euro 45.262,50, relativamente all'immobile ad uso abitazione sito in GE
(PV), via IO n. 13 (ora n. 9), posto al piano primo con annessa autorimessa al piano interrato, censito in NCEU al fg. 51 mapp 1189 sub 5 – p1- Cat A2 cl 2 vani 5 e fg. 51, mapp. 1190 sub 14 P S-1 Cat. C6- cl 2 mq 18; il figlio sig. aveva Controparte_1 acquistato con il medesimo atto la nuda proprietà dello stesso immobile (doc. 1 parte resistente).
E' circostanza puntualmente dedotta dal resistente e non contestata dal ricorrente che nell'anno 2004, ovvero l'anno successivo dall'atto di compravendita del 25.07.2003, il medesimo sig. decideva di vendere l'appartamento, sopraindicato, chiedendo ai Pt_1 genitori di spostarsi dall'abitazione al piano primo presso l'appartamento al piano terra,
In via presuntiva, secondo valutazione probabilistica fondata su canone di ragionevolezza compatibile con il giudizio civile, costituisce circostanza veritiera che, nell'ambito dei rapporti tra le parti, venisse trasferito il diritto di usufrutto, di cui era titolare , sull'appartamento oggetto di giudizio e sempre di proprietà del Controparte_1 figlio , stante la cessione dell'immobile acquistato congiuntamente. Pt_1
2.2. La rinuncia all'usufrutto
Premessa quindi la prova della costituzione dell'usufrutto, è circostanza comprovata pagina 9 di 18 all'esito del giudizio che il medesimo sig. rinunciava all'usufrutto con Controparte_1 scrittura privata del 18.1.2023 (doc. 12) L'atto prodotto ha infatti contenuto univoco nel senso “Il sottoscritto usufruttuario a titolo gratuito dell'immobile Parte_2 di proprietà di sito in GE via IO 9 Dichiaro di rinunciare Parte_1
…senza termini o condizioni al diritto di usufrutto”.
In ragione del disconoscimento tempestivamente effettuato dalla resistente, la citata scrittura privata è stata infatti oggetto di specifica grafologica.
La relazione del consulente risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, basata su attento esame della grafia apposta sul documento oggetto di sconoscimento e sulle scritture in comparazione: essa è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
Segnatamente i documenti in comparazione sono molteplici e costituti da carta di identità, patente, procura alle liti, pass invalidi, scrittura private espressamente riconosciute;
parimenti è stato espletato il saggio grafico.
La CTU, dopo aver esplicato i criteri metodologici nonché i parametri generali di valutazione, ha puntualmente esposto gli elementi caratterizzanti la grafia delle sottoscrizioni riconducibili con certezza ad e oggetto di comparazione. Controparte_1
Successivamente ha partitamente analizzato la scrittura oggetto di esame e, in tabella riassuntiva, ha esposto le proprie considerazioni valutando una “somiglianza massima “in relazione agli elementi di organizzazione ed impostazione del grafismo, forma, pressione e continuità e una “somiglianza” per gli elementi di livello grafomotorio, tenuta rigo, velocità inclinazione e dimensione. (cfr. tabella conclusiva pag. 27)
Per nessun elemento è stata formulata una valutazione negativa circa la somiglianza della scrittura oggetto di disconoscimento rispetto a quelle comparative.
Meritevoli di riproposizione le conclusioni della relazione nelle quali la CTU ha espressamente escluso l'ipotesi di imitazione, ravvisando come “La scrittura del sig.
è davvero molto elementare, illeggibile in alcuni casi e con poco allenamento è CP_1 possibile replicare questo tipo di scrittura. Ma gli elementi del ritmo personale, la pressione, la qualità del tratto;
quello che i grafologi francesi chiamano, con una
pagina 10 di 18 immagine suggestiva, il 'respiro' della scrittura, che sono legati agli elementi involontari del grafismo sono molto difficili da imitare. Un esempio palese è l'alleggerimento ed ispessimento della pressione, la variabilità di dimensione, l'inclinazione e i raggruppamenti nella continuità. Gli elementi altamente compatibili tra le scritture comparative e la verificanda sono davvero parecchi per poter pensare ad un'ipotesi di falsificazione per imitazione. L'unica ipotesi rimasta, dopo le varie considerazioni e le risultanze della tabella conclusiva, è di sottoscrizione autentica. A corollario si aggiunge
Cit. CTP Parte Attrice pag.11 Un'altra motivazione che porta ad escludere un tentativo di imitazione è la particolare forma utilizzata dal signor che nonostante il Controparte_1 basso livello grafico, nella firma, presenta delle discrete personalizzazioni. Lo specchietto al capitolo Tabella conclusiva di confronto evidenzia che molti generi quindi connotati sono somiglianti alle autografe. La sola ipotesi rimasta in considerazione è quella di sottoscrizione autentica, come spiegato al capitolo Ipotesi dopo la comparazione. Posso quindi affermare che con estrema probabilità (da Capitolo Responso: laddove gli elementi individuati a favore dell'attribuzione o della non attribuzione superino di gran lunga le prove contrarie) il documento in esame è stato sottoscritto dal sig. . (sic Controparte_1 relazione pag. 28 e ss.)
A riguardo, risulta particolarmente significativo che, mentre il ctp di parte attrice ha confermato univocamente, sul piano grafologico, la riconducibilità della sottoscrizione apposta sull'atto di rinuncia al sig. , valorizzando ulteriormente le Controparte_1 analogie presenti, il procuratore di parte convenuta non ha formulato alcuna contestazione nel merito alle argomentazioni tecniche e valutative della CTU.
In ragione di quanto esposto, sul punto, risulta accertata in modo univoco la paternità della sottoscrizione apposta sull'atto di rinuncia al sig. . Controparte_1
Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si rileva altresì che la rinuncia meramente abdicativa è un negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto e, tenuto conto che il consolidamento con la nuda proprietà è un effetto ex lege, la stessa non può essere considerata come donazione: non era, dunque, necessario il requisito di forma prescritto dall'art. 782 cod. civ. (Cass. 10.01.2013, n.482)
pagina 11 di 18 In altri termini, la rinuncia all'usufrutto contenuta in scrittura privata quale quella in esame è valida ed efficace.
Sotto ulteriore e connesso profilo, non è predicabile alcun vizio attinente alla formazione della volontà del rinunciante.
In primo luogo, non è stato formalmente eccepita alcuna ragione di annullabilità per incapacità naturale ex art. 1425 c.c.; inoltre le deduzioni sul punto sono meramente generiche.
In secondo luogo, nel merito, la documentazione prodotta a supporto della tesi del difetto di volontà della rinuncia è inidonea a comprovare un'incapacità di intendere e volere: segnatamente, il certificato medico depositato non attesta nulla a riguardo ma soltanto un “decadimento cognitivo di moderata entità” (cfr documento allegato alla comparsa)
Infine, analogamente, la deduzione circa la sottoscrizione a seguito di inganno è parimenti generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio..
2.3. Le conseguenze della rinuncia di usufrutto
In ragione di quanto esposto, stante la rinuncia all'usufrutto, è venuto meno il titolo giuridico alla base del possesso dell'immobile in capo ad e, pertanto, Controparte_1 quest'ultimo è obbligato al rilascio dell'immobile
Premessa la fondatezza della domanda , ai sensi dell'art. 56 l. 27.7.1978 n. 392
”Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.”
Tale disposizione, prevista per le locazioni ma applicabile nella fattispecie in esame per analogia, determina nella fattispecie in esame il riconoscimento, a beneficio del resistente, di un termine considerando la particolare situazione soggettiva dell'occupante
(anziano, con patologie fisiche invalidanti attestate da certificato medico).
In ragione di quanto esposto, in via equitativa, e considerando anche il periodo pagina 12 di 18 estivo, si riconosce un termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per il rilascio, al fine di consentire adeguato tempo per il trasloco e tenuto altresì conto che il sig. CP_1
ha comunque già trasferito la residenza presso altro immobile;
coerentemente, si
[...] individua quale termine per l'esecuzione la data del 16.10.2025
3. La domanda di pagamento e l'eccezione riconvenzionale
Parte attrice ha formulato domanda di pagamento di somma a titolo di indennità di occupazione nei confronti di Controparte_1
A riguardo, il Tribunale conosce e aderisce all'orientamento citato dal ricorrente secondo cui “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta…nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".( in termini Cass. sez. un., 15.11.2022,
n.33645)
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie concreta non si ravvisa occupazione abusiva dal momento della rinuncia al diritto di usufrutto, ovvero l'8.11.2023
(cfr. doc. 5 parte ricorrente) : sebbene non vi fosse più titolo giuridico, infatti, in assenza di richiesta dell'immobile da parte del proprietario è da ritenere, in via presuntiva, che il sig.
permanesse nell'immobile con il consenso del proprietario sig. , Controparte_1 Pt_1 sia pure a titolo di cortesia: si perviene a tale conclusione, anzitutto, per lo stretto legame parentale sussistente e, in secondo luogo, per l'assenza di contrasti fino al momento della pagina 13 di 18 richiesta di liberazione dell'immobile; inoltre e a fortiori, il diritto di usufrutto originava, sebbene indirettamente, da altro diritto ottenuto attraverso il pagamento di ingente somma dovendo quindi presumersi, almeno fino alla richiesta di rilascio, il diritto alla permanenza.
In ragione di quanto esposto, il dies a quo per il computo è costituito dal 8.11.2023 data di ricezione della prima diffida formale.
Circa il valore locativo, parte ricorrente ha puntualmente dedotto un valore di € 4,57 al metro quadro basandosi su stima del Borsino Immobiliare, conforme a tabella OMI per appartamenti in stabili di qualità media con valore medio, depositando l'estratto del sito;
parimenti attestata la superfice catastale dell'immobile pari 110 mq, risultando quindi un canone mensile locativo presumibile di €502,70 (4,57x110) ovvero €500 previo arrotondamento (cfr. doc. 7 e 13).
L'indennità di occupazione abusiva, tuttavia, non è equivalente tout court al canone locativo ma deve essere ridotta in ragione delle imposizioni fiscali al fine di individuare;
a riguardo, l'effettivo guadagno netto che deriva al proprietario dalla disponibilità giuridico commercial del bene;
pertanto, la somma sopra individuata viene diminuita del 21% pari all'aliquota forfettaria oggi applicabile, risultando un valore di indennità pari a €395,00.
Considerando il periodo trascorso dalla prima diffida ad oggi, ovvero 21 mesi, risulta quindi dovuta a carico di la somma di € 8295 (395x21) a titolo di Controparte_1 occupazione abusiva dell'immobile nei confronti del sig. , legittimo Parte_1 proprietario
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, parte resistente, in via subordinata rispetto alla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile, ha eccepito in via riconvenzionale nel presente giudizio la sussistenza di valido credito nei confronti del ricorrente stesso, sig.
. Parte_1
L'eccezione è fondata. A riguardo è comprovato il pagamento di € 45.252,50 da parte del sig. per l'acquisto di diritto di usufrutto su diverso immobile, Controparte_1 sito nel medesimo condominio, (NCEU al fg. 51 mapp 1189 sub 5 – p1- Cat A2 cl 2 vani 5
e fg. 51, mapp. 1190 sub 14 P S-1 Cat. C6- cl 2 mq 18) di cui il sig. aveva Pt_1 acquistato la nuda proprietà: tale spesa è attestata in atto pubblico di compravendita rep.
pagina 14 di 18 109552 racc. 32376 del 25.7.2003 a rogito notaio e non ex se contestata dal Per_1 ricorrente
Risulta a riguardo pacifico che il citato immobile era ceduto dal sig. , nudo Pt_1 proprietario;
a riguardo il sig. , titolare dell'usufrutto, ha dedotto da un Controparte_1 lato di non aver ricevuto nulla dalla vendita, malgrado la titolarità del diritto reale, e dall'altro che, sul piano sinallagmatico, le parti convenivano la costituzione di usufrutto su altro immobile in sostituzione della parte di prezzo a lui dovuta.
Parte ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi a fronte dell'eccezione di pagamento, ha omesso qualsivoglia prova sul punto.
Tanto premesso in punto di fatto, sia accedendo alla tesi di parte ricorrente sia a quella di parte resistente, l'eccezione di controcredito, come formulata della resistente, sul punto punto, è fondata.
Accedendo alla tesi della parte ricorrente, che considera la vicenda giuridica dei due immobili (quello su cui originariamente era costituito l'usufrutto a favore di e CP_1 quello oggetto di causa, su cui l'usufrutto era costituito in virtù della successiva scrittura privata) in modo autonomo e distinto sul piano giuridico sostanziale, permane a carico del sig che ha venduto la proprietà dell'immobile percependo l'intero prezzo, Pt_1
l'obbligo di pagare l'equivalente monetario al titolare dell'usufrutto il quale, pacificamente, non ha percepito nulla.
Se viceversa si accedesse alla tesi di parte resistente, riconoscendo quindi un collegamento negoziale tra le vicende contrattuali, a seguito di rinuncia abdicativa di usufrutto, essendo escluso il carattere di liberalità (non dedotto né comprovato), viene meno
, almeno astrattamente, la giustificazione causale del trattenimento del prezzo da parte del venditore sig. ; a quest'ultimo proposito, infatti, in tanto era stata estinta Parte_1
l'obbligazione pecuniaria di pagamento, a carico del titolare di nuda proprietà a seguito della vendita del primo immobile e nei confronti dell'usufruttuario, in quanto era stato riconosciuto a quest'ultimo un nuovo diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di causa;
la rinuncia all'usufrutto determina quindi la caducazione del negozio precedente e una situazione di indebito oggettivo in capo all'accipiens sig. Parte_1
pagina 15 di 18 In altri termini, a quest'ultimo proposito, non si ravvisa alcuna giustificazione causale per il trasferimento dell'intera somma in capo al sig. derivante Parte_1 dalla vendita dell'immobile (NCEU al fg. 51 mapp 1189 sub 5 – p1- Cat A2 cl 2 vani 5 e fg. 51, mapp. 1190 sub 14 P S-1 Cat. C6- cl 2 mq 18
Pertanto, l'eccezione di pagamento risulta fondata: la somma astrattamente dovuta a carico di (45.262,50) è significativamente superiore rispetto a quella dovuta da Pt_1
indicata nel paragrafo precedente e pertanto la domanda di pagamento viene CP_1 rigettata stante la compensazione ex art. 1242 e ss. c.c.
4. Le spese
Circa la disciplina delle spese legali sussistono i presupposti per una compensazione almeno parziale delle spese ex art. 92 c.p.c.
A riguardo, risulta meritevole di adesione orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n.
20888/2018)” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2021, n.
37652; in senso parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Tanto premesso in via generale, nel presente giudizio è stata accolta, perché fondata la domanda di rilascio mentre è stata rigettata, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, la domanda di pagamento;
sussistono i presupposti per una compensazione al 50% restando addebitato il restante 50% su parte resistente, parzialmente soccombente e obbligato a rilasciare l'immobile-
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €1100 e €5200 (valore del petitum stante l'integrale rigetto della domanda di pagamento) applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a € 2552 da addebitare fino a € 1276,00 oltre spese generali al 15%
pagina 16 di 18 iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente.
Analogamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate al 75% su parte resistente e al 25% su parte ricorrente (considerando il 50% di compensazione e il 50% addebitato di parte ricorrente)
Parimenti dovuti gli esborsi per la mediazione, sebbene non nei termini della relativa allegazione;
sul punto sono interamente dovuti gli esborsi di spesa, come quantificati in €204,13 ; viceversa , per i compensi professionali si applica il DM 55/2014
(come modificato ex DM 147/2022) per attività stragiudiziale di valore compreso tra €1100
e 5200 applicando il parametro minimo per la fase di attivazione (in quanto il contenuto della causa era identico a quello della causa di merito) risultando quindi pari a € 142 oltre spese generali al 15% iva e cpa , da addebitarsi nella misura del 50% stante la parziale soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda principale di parte ricorrente ( ), e, per l'effetto: Parte_1 CodiceFiscale_1
a) condanna a rilasciare l'immobile oggetto di causa isito n Controparte_1
GE (PV) in Via U. IO n. 9, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 51, mapp. 1189, Sub. 2, Piano T, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, RCE. 724,33 e foglio
51, mapp. 1190, Sub. 19 – P S-1, Cat. C/6 Classe 2, mq. 30, RCE 86,76 libero e sgombero da persone e cose non di proprietà del ricorrente nonché alla consegna delle chiavi entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
b) stabilisce quale termine dilatorio per l'esecuzione la data del 16.10.2025;
II)respinge la domanda di pagamento formulata da parte ricorrente Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._2
III)condanna altresì parte resistente a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente il 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 125 per spese Parte_1 ed € 1276,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
pagina 17 di 18 c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV)addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto al 75% su parte resistente e al 25% su;
Controparte_1 Parte_1
V)condanna altresì parte resistente a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese della fase di mediazione, che si liquidano in € Parte_1
204,13 per spese ed € 71 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge
Sentenza pubblicata ex art. 429 c.p.c. all'esito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pavia, 16 luglio 2025
Il Giudice
RE ME
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE ME considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. visti gli atti e i documenti delle parti;
lette le note scritte di udienza;
ha pronunciato la seguente;
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Corbetta (MI), Via Caldara n. 30, presso lo studio dell'abogado Marco Giarda, che lo rappresenta e difende di intesa con l'avv. Roberto Grittini, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Contrada di Loreto n. 23, Mortara (PV), presso lo studio dell'avv. Margherita Baletti , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del svoltasi in forma scritte e fogli depositati in via telematica e segnatamente: per parte ricorrente : Nel merito in via principale: - accertare e Parte_1 dichiarare che il Sig. occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare Controparte_1 di proprietà del Sig. , sito in GE (PV) in Via U. IO n. 9, Parte_1 identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 51, mapp. 1189, Sub. 2, Piano T,
Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, RCE. 724,33 e foglio 51, mapp. 1190, Sub. 19 – P S-1, Cat.
C/6 Classe 2, mq. 30, RCE 86,76; per l'effetto condannare a Controparte_1 rilasciare l'immobile citato libero e sgombero da persone e cose non di proprietà del ricorrente, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del Sig. , Parte_1 fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio;
per l'effetto condannare
al pagamento della indennità di occupazione di €. 500,00 mensili per Controparte_1 il periodo a far data dal 1° dicembre 2023 ad oggi per complessivi €. 3.000,00, oltre alle indennità di occupazione per le mensilità dovute sino all'effettivo rilascio e sgombero dell'immobile; per l'effetto condannare al pagamento alla rifusione Controparte_1 delle spese sopportate per la mediazione obbligatoria, ossia per totali €. 431,00. Con sentenza esecutiva ex lege. Con vittoria di spese, competenze legali, maggiorate del 30% in caso di “soccombenza qualificata” ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. 55/2014 oltre a spese generali del 15%, CPA ed IVA.”
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_1 rejectis, così disporre: Nel merito in via principale: -respingersi integralmente tutto quanto dedotto e formulato dal ricorrente sig. nel ricorso di cui alle Parte_1 premesse,in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che il convenuto sig. è domiciliato presso Controparte_1
l'immobile in oggetto sito in Via IO n. 9 ( già n. 13), piano terra, censito al NCEU del Comune di GE, foglio 51, mappale 1189 sub 2 piano T, Cat. A/2, cl.2, vani 5,5, e foglio 51, mappale 1190, sub. 19, piano S-1, Cat. C/6, Cl 2 , mq 30, a seguito di regolare
pagina 2 di 18 usufrutto generale vitalizio come da scrittura privata del 28.09.2010 e per l'effetto condannare il sig. al pagamento delle spese tutte sopportate per il Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria per Totali Euro 450,00, oltre alle spese del presente procedimento;
in via riconvenzionale: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, come da premesse in atti, accertare e dichiarare che il sig.
ha acquistato per la somma di Euro 45.262,50, usufrutto generale Controparte_1 vitalizio con atto di compravendita del 25.07.2003, registrato in data 06.08.2003, e per
l'effetto condannare parte ricorrente alla restituzione dell'importo versato dal sig. CP_1
pari ad Euro 45.262,50, per l'acquisto del suddetto usufrutto generale vitalizio,
[...] come da atto di compravendita del 25.07.2003. - nella denegata ipotesi di ritenuta inammissibiltà della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare i fatti o i rapporti giuridici dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, volta a produrre
l'effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria, non escludendo che quest'ultima, seppure dichiarata inammissibile, possa essere riproposta in altro giudizio, sia per la natura processuale della suddetta previsione, sia per la natura autonoma della domanda in questione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. promuoveva ricorso ex art. 447 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere, previo accertamento di occupazione senza titolo, il Controparte_1 rilascio di immobile sito in GE Via U. IO n. 9, (già n.13) abitato dal convenuto.
A supporto della propria domanda deduceva che: il sig. aveva Parte_1 concesso al padre, e alla madre (defunta), in comodato e senza Controparte_1 determinazione di durata, l'immobile di sua proprietà sito in GE (PV), Via U.
IO n.9 , a far data dal settembre 2010, originariamente acquistato dal ricorrente stesso unitamente alla fidanzata al 50% e poi, dopo l'interruzione del rapporto sentimentale, riacquistato interamente dal medesimo sig. ; il ricorrente si era ormai Parte_1 trasferito in America e aveva necessità di vendere l'immobile; il genitore aveva trasferito la propria residenza presso un altro figlio e comunque godeva di buona pensione;
la tesi del pagina 3 di 18 genitore, per cui il medesimo era titolare di diritto di usufrutto, era infondata e, comunque, il citato diritto era stato oggetto di rinuncia;
malgrado plurime diffide l'immobile era ancora occupato;
l'occupazione aveva determinato un danno economico stante l'impossibilità di locare l'immobile.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo Controparte_1 che: il sig. era titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile a far data dal CP_1 settembre 2010, come da scrittura privata firmata dal ricorrente, il quale era in possesso dell'originale firmato dal convenuto;
l'usufrutto generale vitalizio in questione era stato acquistato con somme di provenienza del convenuto pari ad Euro 45.252,50; in particolare, con atto di compravendita del 25.07.2003 era stato acquistato altro appartamento, sito nel medesimo complesso immobiliare, poi venduto dal ricorrente e su cui il sig. CP_1
aveva l'usufrutto in virtù della somma spesa;
solo all'esito della cessione il sig.
[...]
si era trasferito nell' altro immobile oggetto della presente causa;
vi Controparte_1 erano numerose incongruenze nella ricostruzione del ricorrente;
disconosceva comunque la sottoscrizione apposta sulla rinuncia all'usufrutto; il sig. era affetto da Controparte_1 plurime patologie;
la mediazione esperita aveva presupposti giuridici erronei;
formulava altresì domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di Euro 45.262,50
All'esito della prima udienza era sollevata la questione di inammissibilità della domanda riconvenzionale nonché assegnato termine per memoria integrativa.
All'esito della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di restituzione, la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CTU
Previa assegnazione di termine per il deposito di memoria conclusiva, all'udienza del 15.7.2025, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le questioni preliminari
1.1. La procedura di mediazione
1.2. La domanda riconvenzionale di pagamento della parte resistente
pagina 4 di 18
2. Il merito della vicenda
2.1. Il contenuto del rapporto intercorso
2.2. La rinuncia all'usufrutto
2.3. Le conseguenze della rinuncia di usufrutto
3. La domanda di pagamento e l'eccezione riconvenzionale
4. Le spese
1. Le questioni preliminari
1.1. La procedura di mediazione
In via preliminare, sul piano processuale, si evidenzia che parte attrice non ha mai formalmente eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, non formulando alcuna domanda in tal senso nel petitum.
In ogni caso, anche a voler ritenere sollevata la questione stante le deduzioni contenute in comparsa (pag. 10 e ss.) e negli scritti successivi (cfr. conclusionale pag. 4 e ss.), parte ricorrente ha puntualmente dedotto e comprovato l'esperimento effettivo di procedura di mediazione previamente rispetto al giudizio (cfr. doc. 8 e ss.)
A riguardo, non può considerarsi viziato il citato procedimento di risoluzione alternativa della controversia per una ricostruzione parziale delle circostanze in fatto o un'erronea articolazione dei profili in diritto da parte del ricorrente, come sembra argomentare la resistente: la fondatezza delle tesi contenute nella domanda è oggetto di specifico approfondimento nel corso del presente giudizio ma non inficia la validità del procedimento conciliativo.
Sotto ulteriore e connesso profilo, il mancato riferimento al diritto di usufrutto non determina l'irrilevanza della procedura esperita trattandosi di questione in fatto e in diritto eccepita anzitutto dall'odierno resistente e che era suo onere eventualmente riproporre in sede di mediazione.
1.2. La domanda riconvenzionale di pagamento della parte resistente
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di euro 45.252,50, già versato dal resistente per l'acquisto di usufrutto.
A riguardo, è stata già evidenziata in giudizio l'inammissibilità della domanda pagina 5 di 18 riconvenzionale in adesione al preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale.
Segnatamente, in via generale e in punto di diritto, in materie disciplinate dal cd.
“rito lavoro”, ai sensi dell'art. 418 c.p.c. primo comma “Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza".
Coerentemente con il tenore univoco della disposizione normativa, la proposizione della domanda riconvenzionale, senza la richiesta di spostamento di udienza, comporta l'inammissibilità della domanda stessa, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità; in altri termini, nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, dell'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art. 418, 1° comma, c. p. c., implica decadenza e, quindi, inammissibilità della domanda medesima, che è rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità (Cass.
17.05.2005, n.10335 Cass., 01.08.2007, n.16955 Corte appello Lecce sez. agraria,
07.08.2023, n.544 Trib. Milano, 22.08.2019, n.1895)
Nelle note di udienza successivamente al rilievo di ufficio della inammissibilità, la medesima resistente ha qualificato la domanda, in via subordinata, quale eccezione riconvenzionale, a fronte della domanda formulata dal ricorrente circa il pagamento dei canoni di occupazione.
A riguardo, come precisato dalla giurisprudenza “l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
secondo consolidato orientamento di questa Corte, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro,
pagina 6 di 18 se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass. 24/07/2007, n.
16314 e successiva giurisprudenza conforme); (Cass. 14.02.2024, n.4131)
Tanto premesso in diritto, nel presente giudizio la formulazione di eccezione riconvenzionale della convenuta è viceversa ammissibile non essendo soggetta alla decadenza di cui sopra;
essa tuttavia, quale eccezione, assume esclusivamente la finalità di
“paralizzare” nel presente giudizio, qualora ritenuta fondata, la pretesa di parte ricorrente circa l'obbligo di pagamento di canone di occupazione;
detta eccezione sarà affrontata nel merito successivamente.
2. Il merito della vicenda
2.1. Il contenuto del rapporto intercorso
Parte ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, ha anzitutto dedotto e comprovato la proprietà delle unità immobiliari site in GE (PV), Via U. IO n.
9 (già n.13) identificate al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 51, mapp. 1189, Sub. 2,
Piano T, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, RCE. 724,33 e foglio 51, mapp. 1190, Sub. 19 – P S-
1, Cat. C/6 Classe 2, mq. 30, RCE 86,76, attraverso la produzione dell'atto di compravendita rep. 109550 racc. 32374 del 25.7.2003 rogito notaio , con cui era Per_1 acquisita il 50% della proprietà unitamente alla fidanzata e successivo Controparte_2 atto del 21.1.2024 rep 109550 racc. 32374, con cui il medesimo Parte_1 acquistava dalla fidanzata il suo 50%.
In punto di fatto è altresì pacifico che il citato immobile sia, ad oggi, occupato dal padre del sig. , ovvero , odierno resistente. Parte_1 Controparte_1
Il medesimo ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di comodato avente ad oggetto il citato immobile sito in GE tra lui medesimo, comodante, e il padre,
comodatario. Controparte_1
Tale deduzione, puntualmente contestata dal resistente, non ha trovato fondamento.
In primo luogo, è priva di qualsivoglia supporto documentale probatorio (contratto, lettera di riconoscimento etc.) o indiziario, di formazione unilaterale, attestante il comodato;
a fortiori, nella stessa lettera di diffida formale di rilascio (cfr. doc. 5) non viene pagina 7 di 18 in alcun modo citato tale istituto giuridico.
In secondo luogo, il medesimo ricorrente non ha offerto alcuna prova testimoniale circa la conclusione di contratto di comodato;
infine, sul punto, essa è meramente generica non specificando la data né le modalità della concessione del comodato.
Al contrario, sotto ulteriore e contrapposto profilo, la ricostruzione di parte resistente, in parte qua, circa la titolarità di diritto di usufrutto sul citato bene immobile in capo al sig. è suffragata sia da rilevante e significativa documentazione Controparte_1 sia dalla ricostruzione delle circostanze, come attestate in atti pubblici.
A riguardo, anzitutto, è stata prodotta scrittura privata denominata “scrittura privata portante riconoscimento di usufrutto” del 28.09.2010 con cui il sig. Parte_1 concedeva in usufrutto ai sig.ri e alla coniuge il citato immobile (cfr doc. Controparte_1
10 parte ricorrente).
Il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento, riportato da parte ricorrente, secondo cui la costituzione di usufrutto non può avvenire per atto unilaterale;
in particolare, sul punto, come recentemente evidenziato “per giurisprudenza consolidata, "seppure l'art.
978 cod. civ. faccia genericamente riferimento alla volontà dell'uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata – non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall'art. 1058 cod. civ. – nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l'ordinamento, la possibilità di costituire l'usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall'art. 1989 cod. civ. e della donazione obnuziale di cui all'art. 785 cod. civ." (Cass. 30/01/2007, n. 1967)”, in termini con giurisprudenza citata Corte appello Milano 27.04.2020, n.1006)
Nella fattispecie in esame, tuttavia, sebbene l'atto prodotto sia stato sottoscritto dal solo e non anche da emerge per tabulas la volontà di aderire Parte_1 CP_1 allo stesso da parte del convenuto: si perviene a tale conclusione in quanto il medesimo
, da un lato ha avviato l'occupazione dell'immobile proprio in ragione e in CP_1 coincidenza temporale di tale scrittura privata, dall'altro, nel presente giudizio, non solo ha espressamente dichiarato di volersi avvalere della scrittura ma ha puntualmente eccepito pagina 8 di 18 che altra copia recante la sottoscrizione del medesimo , risulta detenuta dallo CP_1 stesso ricorrente.
Sotto ulteriore e connesso profilo, la scrittura privata indicata ha inoltre la forma del contratto prevendo esplicite obbligazioni a carico degli usufruttuari, e, segnatamente,
“utenze e spese condominiali si convengono a carico degli usufruttuati”; la previsione contenuta nella scrittura privata, utilizza, inoltre, una formulazione linguistica tipica del contratto (“convengono”).
In terzo luogo, al fine di una corretta interpretazione dell'atto in termini contrattuali della costituzione dell'usufrutto, è utile una ricostruzione delle circostanze.
Il sig. e la moglie, con atto del 25.07.2003, rep. 109552 racc. Controparte_1
32376, a rogito notaio , registrato in data 06.8.2003, avevano acquistato “l'usufrutto Per_1 generale vitalizio con diritto di reciproco accrescimento”, dietro la corresponsione della somma di Euro 45.262,50, relativamente all'immobile ad uso abitazione sito in GE
(PV), via IO n. 13 (ora n. 9), posto al piano primo con annessa autorimessa al piano interrato, censito in NCEU al fg. 51 mapp 1189 sub 5 – p1- Cat A2 cl 2 vani 5 e fg. 51, mapp. 1190 sub 14 P S-1 Cat. C6- cl 2 mq 18; il figlio sig. aveva Controparte_1 acquistato con il medesimo atto la nuda proprietà dello stesso immobile (doc. 1 parte resistente).
E' circostanza puntualmente dedotta dal resistente e non contestata dal ricorrente che nell'anno 2004, ovvero l'anno successivo dall'atto di compravendita del 25.07.2003, il medesimo sig. decideva di vendere l'appartamento, sopraindicato, chiedendo ai Pt_1 genitori di spostarsi dall'abitazione al piano primo presso l'appartamento al piano terra,
In via presuntiva, secondo valutazione probabilistica fondata su canone di ragionevolezza compatibile con il giudizio civile, costituisce circostanza veritiera che, nell'ambito dei rapporti tra le parti, venisse trasferito il diritto di usufrutto, di cui era titolare , sull'appartamento oggetto di giudizio e sempre di proprietà del Controparte_1 figlio , stante la cessione dell'immobile acquistato congiuntamente. Pt_1
2.2. La rinuncia all'usufrutto
Premessa quindi la prova della costituzione dell'usufrutto, è circostanza comprovata pagina 9 di 18 all'esito del giudizio che il medesimo sig. rinunciava all'usufrutto con Controparte_1 scrittura privata del 18.1.2023 (doc. 12) L'atto prodotto ha infatti contenuto univoco nel senso “Il sottoscritto usufruttuario a titolo gratuito dell'immobile Parte_2 di proprietà di sito in GE via IO 9 Dichiaro di rinunciare Parte_1
…senza termini o condizioni al diritto di usufrutto”.
In ragione del disconoscimento tempestivamente effettuato dalla resistente, la citata scrittura privata è stata infatti oggetto di specifica grafologica.
La relazione del consulente risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, basata su attento esame della grafia apposta sul documento oggetto di sconoscimento e sulle scritture in comparazione: essa è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
Segnatamente i documenti in comparazione sono molteplici e costituti da carta di identità, patente, procura alle liti, pass invalidi, scrittura private espressamente riconosciute;
parimenti è stato espletato il saggio grafico.
La CTU, dopo aver esplicato i criteri metodologici nonché i parametri generali di valutazione, ha puntualmente esposto gli elementi caratterizzanti la grafia delle sottoscrizioni riconducibili con certezza ad e oggetto di comparazione. Controparte_1
Successivamente ha partitamente analizzato la scrittura oggetto di esame e, in tabella riassuntiva, ha esposto le proprie considerazioni valutando una “somiglianza massima “in relazione agli elementi di organizzazione ed impostazione del grafismo, forma, pressione e continuità e una “somiglianza” per gli elementi di livello grafomotorio, tenuta rigo, velocità inclinazione e dimensione. (cfr. tabella conclusiva pag. 27)
Per nessun elemento è stata formulata una valutazione negativa circa la somiglianza della scrittura oggetto di disconoscimento rispetto a quelle comparative.
Meritevoli di riproposizione le conclusioni della relazione nelle quali la CTU ha espressamente escluso l'ipotesi di imitazione, ravvisando come “La scrittura del sig.
è davvero molto elementare, illeggibile in alcuni casi e con poco allenamento è CP_1 possibile replicare questo tipo di scrittura. Ma gli elementi del ritmo personale, la pressione, la qualità del tratto;
quello che i grafologi francesi chiamano, con una
pagina 10 di 18 immagine suggestiva, il 'respiro' della scrittura, che sono legati agli elementi involontari del grafismo sono molto difficili da imitare. Un esempio palese è l'alleggerimento ed ispessimento della pressione, la variabilità di dimensione, l'inclinazione e i raggruppamenti nella continuità. Gli elementi altamente compatibili tra le scritture comparative e la verificanda sono davvero parecchi per poter pensare ad un'ipotesi di falsificazione per imitazione. L'unica ipotesi rimasta, dopo le varie considerazioni e le risultanze della tabella conclusiva, è di sottoscrizione autentica. A corollario si aggiunge
Cit. CTP Parte Attrice pag.11 Un'altra motivazione che porta ad escludere un tentativo di imitazione è la particolare forma utilizzata dal signor che nonostante il Controparte_1 basso livello grafico, nella firma, presenta delle discrete personalizzazioni. Lo specchietto al capitolo Tabella conclusiva di confronto evidenzia che molti generi quindi connotati sono somiglianti alle autografe. La sola ipotesi rimasta in considerazione è quella di sottoscrizione autentica, come spiegato al capitolo Ipotesi dopo la comparazione. Posso quindi affermare che con estrema probabilità (da Capitolo Responso: laddove gli elementi individuati a favore dell'attribuzione o della non attribuzione superino di gran lunga le prove contrarie) il documento in esame è stato sottoscritto dal sig. . (sic Controparte_1 relazione pag. 28 e ss.)
A riguardo, risulta particolarmente significativo che, mentre il ctp di parte attrice ha confermato univocamente, sul piano grafologico, la riconducibilità della sottoscrizione apposta sull'atto di rinuncia al sig. , valorizzando ulteriormente le Controparte_1 analogie presenti, il procuratore di parte convenuta non ha formulato alcuna contestazione nel merito alle argomentazioni tecniche e valutative della CTU.
In ragione di quanto esposto, sul punto, risulta accertata in modo univoco la paternità della sottoscrizione apposta sull'atto di rinuncia al sig. . Controparte_1
Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si rileva altresì che la rinuncia meramente abdicativa è un negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto e, tenuto conto che il consolidamento con la nuda proprietà è un effetto ex lege, la stessa non può essere considerata come donazione: non era, dunque, necessario il requisito di forma prescritto dall'art. 782 cod. civ. (Cass. 10.01.2013, n.482)
pagina 11 di 18 In altri termini, la rinuncia all'usufrutto contenuta in scrittura privata quale quella in esame è valida ed efficace.
Sotto ulteriore e connesso profilo, non è predicabile alcun vizio attinente alla formazione della volontà del rinunciante.
In primo luogo, non è stato formalmente eccepita alcuna ragione di annullabilità per incapacità naturale ex art. 1425 c.c.; inoltre le deduzioni sul punto sono meramente generiche.
In secondo luogo, nel merito, la documentazione prodotta a supporto della tesi del difetto di volontà della rinuncia è inidonea a comprovare un'incapacità di intendere e volere: segnatamente, il certificato medico depositato non attesta nulla a riguardo ma soltanto un “decadimento cognitivo di moderata entità” (cfr documento allegato alla comparsa)
Infine, analogamente, la deduzione circa la sottoscrizione a seguito di inganno è parimenti generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio..
2.3. Le conseguenze della rinuncia di usufrutto
In ragione di quanto esposto, stante la rinuncia all'usufrutto, è venuto meno il titolo giuridico alla base del possesso dell'immobile in capo ad e, pertanto, Controparte_1 quest'ultimo è obbligato al rilascio dell'immobile
Premessa la fondatezza della domanda , ai sensi dell'art. 56 l. 27.7.1978 n. 392
”Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.”
Tale disposizione, prevista per le locazioni ma applicabile nella fattispecie in esame per analogia, determina nella fattispecie in esame il riconoscimento, a beneficio del resistente, di un termine considerando la particolare situazione soggettiva dell'occupante
(anziano, con patologie fisiche invalidanti attestate da certificato medico).
In ragione di quanto esposto, in via equitativa, e considerando anche il periodo pagina 12 di 18 estivo, si riconosce un termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per il rilascio, al fine di consentire adeguato tempo per il trasloco e tenuto altresì conto che il sig. CP_1
ha comunque già trasferito la residenza presso altro immobile;
coerentemente, si
[...] individua quale termine per l'esecuzione la data del 16.10.2025
3. La domanda di pagamento e l'eccezione riconvenzionale
Parte attrice ha formulato domanda di pagamento di somma a titolo di indennità di occupazione nei confronti di Controparte_1
A riguardo, il Tribunale conosce e aderisce all'orientamento citato dal ricorrente secondo cui “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta…nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".( in termini Cass. sez. un., 15.11.2022,
n.33645)
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie concreta non si ravvisa occupazione abusiva dal momento della rinuncia al diritto di usufrutto, ovvero l'8.11.2023
(cfr. doc. 5 parte ricorrente) : sebbene non vi fosse più titolo giuridico, infatti, in assenza di richiesta dell'immobile da parte del proprietario è da ritenere, in via presuntiva, che il sig.
permanesse nell'immobile con il consenso del proprietario sig. , Controparte_1 Pt_1 sia pure a titolo di cortesia: si perviene a tale conclusione, anzitutto, per lo stretto legame parentale sussistente e, in secondo luogo, per l'assenza di contrasti fino al momento della pagina 13 di 18 richiesta di liberazione dell'immobile; inoltre e a fortiori, il diritto di usufrutto originava, sebbene indirettamente, da altro diritto ottenuto attraverso il pagamento di ingente somma dovendo quindi presumersi, almeno fino alla richiesta di rilascio, il diritto alla permanenza.
In ragione di quanto esposto, il dies a quo per il computo è costituito dal 8.11.2023 data di ricezione della prima diffida formale.
Circa il valore locativo, parte ricorrente ha puntualmente dedotto un valore di € 4,57 al metro quadro basandosi su stima del Borsino Immobiliare, conforme a tabella OMI per appartamenti in stabili di qualità media con valore medio, depositando l'estratto del sito;
parimenti attestata la superfice catastale dell'immobile pari 110 mq, risultando quindi un canone mensile locativo presumibile di €502,70 (4,57x110) ovvero €500 previo arrotondamento (cfr. doc. 7 e 13).
L'indennità di occupazione abusiva, tuttavia, non è equivalente tout court al canone locativo ma deve essere ridotta in ragione delle imposizioni fiscali al fine di individuare;
a riguardo, l'effettivo guadagno netto che deriva al proprietario dalla disponibilità giuridico commercial del bene;
pertanto, la somma sopra individuata viene diminuita del 21% pari all'aliquota forfettaria oggi applicabile, risultando un valore di indennità pari a €395,00.
Considerando il periodo trascorso dalla prima diffida ad oggi, ovvero 21 mesi, risulta quindi dovuta a carico di la somma di € 8295 (395x21) a titolo di Controparte_1 occupazione abusiva dell'immobile nei confronti del sig. , legittimo Parte_1 proprietario
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, parte resistente, in via subordinata rispetto alla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile, ha eccepito in via riconvenzionale nel presente giudizio la sussistenza di valido credito nei confronti del ricorrente stesso, sig.
. Parte_1
L'eccezione è fondata. A riguardo è comprovato il pagamento di € 45.252,50 da parte del sig. per l'acquisto di diritto di usufrutto su diverso immobile, Controparte_1 sito nel medesimo condominio, (NCEU al fg. 51 mapp 1189 sub 5 – p1- Cat A2 cl 2 vani 5
e fg. 51, mapp. 1190 sub 14 P S-1 Cat. C6- cl 2 mq 18) di cui il sig. aveva Pt_1 acquistato la nuda proprietà: tale spesa è attestata in atto pubblico di compravendita rep.
pagina 14 di 18 109552 racc. 32376 del 25.7.2003 a rogito notaio e non ex se contestata dal Per_1 ricorrente
Risulta a riguardo pacifico che il citato immobile era ceduto dal sig. , nudo Pt_1 proprietario;
a riguardo il sig. , titolare dell'usufrutto, ha dedotto da un Controparte_1 lato di non aver ricevuto nulla dalla vendita, malgrado la titolarità del diritto reale, e dall'altro che, sul piano sinallagmatico, le parti convenivano la costituzione di usufrutto su altro immobile in sostituzione della parte di prezzo a lui dovuta.
Parte ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi a fronte dell'eccezione di pagamento, ha omesso qualsivoglia prova sul punto.
Tanto premesso in punto di fatto, sia accedendo alla tesi di parte ricorrente sia a quella di parte resistente, l'eccezione di controcredito, come formulata della resistente, sul punto punto, è fondata.
Accedendo alla tesi della parte ricorrente, che considera la vicenda giuridica dei due immobili (quello su cui originariamente era costituito l'usufrutto a favore di e CP_1 quello oggetto di causa, su cui l'usufrutto era costituito in virtù della successiva scrittura privata) in modo autonomo e distinto sul piano giuridico sostanziale, permane a carico del sig che ha venduto la proprietà dell'immobile percependo l'intero prezzo, Pt_1
l'obbligo di pagare l'equivalente monetario al titolare dell'usufrutto il quale, pacificamente, non ha percepito nulla.
Se viceversa si accedesse alla tesi di parte resistente, riconoscendo quindi un collegamento negoziale tra le vicende contrattuali, a seguito di rinuncia abdicativa di usufrutto, essendo escluso il carattere di liberalità (non dedotto né comprovato), viene meno
, almeno astrattamente, la giustificazione causale del trattenimento del prezzo da parte del venditore sig. ; a quest'ultimo proposito, infatti, in tanto era stata estinta Parte_1
l'obbligazione pecuniaria di pagamento, a carico del titolare di nuda proprietà a seguito della vendita del primo immobile e nei confronti dell'usufruttuario, in quanto era stato riconosciuto a quest'ultimo un nuovo diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di causa;
la rinuncia all'usufrutto determina quindi la caducazione del negozio precedente e una situazione di indebito oggettivo in capo all'accipiens sig. Parte_1
pagina 15 di 18 In altri termini, a quest'ultimo proposito, non si ravvisa alcuna giustificazione causale per il trasferimento dell'intera somma in capo al sig. derivante Parte_1 dalla vendita dell'immobile (NCEU al fg. 51 mapp 1189 sub 5 – p1- Cat A2 cl 2 vani 5 e fg. 51, mapp. 1190 sub 14 P S-1 Cat. C6- cl 2 mq 18
Pertanto, l'eccezione di pagamento risulta fondata: la somma astrattamente dovuta a carico di (45.262,50) è significativamente superiore rispetto a quella dovuta da Pt_1
indicata nel paragrafo precedente e pertanto la domanda di pagamento viene CP_1 rigettata stante la compensazione ex art. 1242 e ss. c.c.
4. Le spese
Circa la disciplina delle spese legali sussistono i presupposti per una compensazione almeno parziale delle spese ex art. 92 c.p.c.
A riguardo, risulta meritevole di adesione orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n.
20888/2018)” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2021, n.
37652; in senso parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Tanto premesso in via generale, nel presente giudizio è stata accolta, perché fondata la domanda di rilascio mentre è stata rigettata, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, la domanda di pagamento;
sussistono i presupposti per una compensazione al 50% restando addebitato il restante 50% su parte resistente, parzialmente soccombente e obbligato a rilasciare l'immobile-
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €1100 e €5200 (valore del petitum stante l'integrale rigetto della domanda di pagamento) applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a € 2552 da addebitare fino a € 1276,00 oltre spese generali al 15%
pagina 16 di 18 iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente.
Analogamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate al 75% su parte resistente e al 25% su parte ricorrente (considerando il 50% di compensazione e il 50% addebitato di parte ricorrente)
Parimenti dovuti gli esborsi per la mediazione, sebbene non nei termini della relativa allegazione;
sul punto sono interamente dovuti gli esborsi di spesa, come quantificati in €204,13 ; viceversa , per i compensi professionali si applica il DM 55/2014
(come modificato ex DM 147/2022) per attività stragiudiziale di valore compreso tra €1100
e 5200 applicando il parametro minimo per la fase di attivazione (in quanto il contenuto della causa era identico a quello della causa di merito) risultando quindi pari a € 142 oltre spese generali al 15% iva e cpa , da addebitarsi nella misura del 50% stante la parziale soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda principale di parte ricorrente ( ), e, per l'effetto: Parte_1 CodiceFiscale_1
a) condanna a rilasciare l'immobile oggetto di causa isito n Controparte_1
GE (PV) in Via U. IO n. 9, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 51, mapp. 1189, Sub. 2, Piano T, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, RCE. 724,33 e foglio
51, mapp. 1190, Sub. 19 – P S-1, Cat. C/6 Classe 2, mq. 30, RCE 86,76 libero e sgombero da persone e cose non di proprietà del ricorrente nonché alla consegna delle chiavi entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
b) stabilisce quale termine dilatorio per l'esecuzione la data del 16.10.2025;
II)respinge la domanda di pagamento formulata da parte ricorrente Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._2
III)condanna altresì parte resistente a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente il 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 125 per spese Parte_1 ed € 1276,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
pagina 17 di 18 c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV)addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto al 75% su parte resistente e al 25% su;
Controparte_1 Parte_1
V)condanna altresì parte resistente a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese della fase di mediazione, che si liquidano in € Parte_1
204,13 per spese ed € 71 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge
Sentenza pubblicata ex art. 429 c.p.c. all'esito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pavia, 16 luglio 2025
Il Giudice
RE ME
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