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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
RG MIRKO, Relatore
RO MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8/2022 depositato il 05/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520110002124485 CASSA GEOMETRI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160002823213 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160002823213 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160007834491 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160010308905 IRAP 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160010792808 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160010792808 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180006276408 REDD. LAV. PROF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180009795141 COLL. GEOMETRI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180010513867 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180010513968 CONS. BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190005592736 REDD. LAV. PROF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190005946944 CASSA GEOMETRI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190005946944 CASSA GEOMETRI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190010289135 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190010289135 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di appello avverso la sentenza del 4.5.2021 della CTR di Reggio Emilia.
Ricorrente_1, impugna la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'intervenuta caducazione e conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale di una serie di cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 1, commi 537-544, della Legge n. 228/2012, nonché la condanna alle spese.
Il contribuente aveva chiesto alla CTR reggiana l'accertamento della caducazione delle cartelle esattoriali, deducendo la mancata risposta degli enti creditori all'istanza di sospensione presentata ex lege n. 228 del
2012.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita, eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti formali.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l'istanza non rispettasse i requisiti sostanziali di legge e che fosse comunque intervenuta risposta da parte dell'Agenzia, nonché che il ricorrente non avesse fornito la documentazione richiesta.
2. Motivi di appello a) Difetto di motivazione e violazione di legge
La difesa critica la sentenza per difetto di motivazione, insufficienza e contraddittorietà, nonché per violazione delle norme di legge applicabili.
In particolare, si deduce che il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevare la tardività del deposito documentale da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuto oltre il termine di cui all'art. 32, co. 1, D.lgs 546/92 (deposito avvenuto a meno di venti giorni liberi dall'udienza). Si chiede, pertanto, lo stralcio degli atti tardivamente prodotti e la loro esclusione dal giudizio.
b) Violazione della Legge 228/2012
La difesa lamenta la violazione dell'art. 1, comma 539, della Legge 228/2012, per mancata prova, da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta trasmissione dell'istanza di sospensione agli enti creditori entro il termine di dieci giorni. Parimenti, mancherebbe la prova dell'invio, da parte degli enti creditori, della comunicazione prevista dal medesimo comma e della trasmissione dei flussi informativi al concessionario.
Evidenzia la difesa che, decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza senza risposta degli enti, le partite devono essere annullate di diritto e il concessionario discaricato
L'appellante chiede, in via principale:
L'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata.
L'accertamento e la dichiarazione della tardività del deposito documentale dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con conseguente stralcio degli atti.
L'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta caducazione e cancellazione dal ruolo esattoriale delle cartelle indicate, per mancata risposta degli enti competenti all'istanza di sospensione ex L. 228/2012.
La condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Si è costituita con proprie controdeduzioni L'agenzia delle Entrate, contestando le ragioni della controparte e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante non prende posizione, nella sue argomentazioni, su un aspetto cruciale della vicenda che la sentenza di primo grado ha correttamente scrutinato;
la richiesta di sospensione legale della riscossione ai sensi dell'art. 1 commi 537 – 544 legge n. 228 del 2021, per produrre i sui effetti, doveva contenere una serie di requisiti di sostanza e forma che l'istanza del contribuente non aveva e che erano previsti dalla legge n. 228 del 2012 comma 538 e 539; la richiesta non era quindi idonea a sospendere l'attività di riscossione né a determinare l'annullamento automatico del debito.
La Commissione sottolinea che il ricorrente avrebbe dovuto documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, erano stati interessati da una delle cause indicate dall'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del
2012 (prescrizione, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza favorevole, pagamento già effettuato, o altra causa di inesigibilità). La mancata produzione della documentazione impediva di considerare regolarmente instaurata la procedura di riesame prevista dal comma 537. Il ricorrente avrebbe dovuto integrare la documentazione o, in alternativa, impugnare la risposta ricevuta se ritenuta illegittima.
Alla conferma della sentenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. RESPINGE l'appello.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. DA parte appellante al pagamento delle spese di lite di questa fase di appello, spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso avvocati;
spese generali in percentuale su tale somma
(dunque: euro 150,00). Infine, Cassa professionale ed IVA come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
RG MIRKO, Relatore
RO MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8/2022 depositato il 05/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520110002124485 CASSA GEOMETRI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160002823213 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160002823213 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160007834491 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160010308905 IRAP 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160010792808 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520160010792808 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180006276408 REDD. LAV. PROF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180009795141 COLL. GEOMETRI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180010513867 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520180010513968 CONS. BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190005592736 REDD. LAV. PROF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190005946944 CASSA GEOMETRI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190005946944 CASSA GEOMETRI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190010289135 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520190010289135 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di appello avverso la sentenza del 4.5.2021 della CTR di Reggio Emilia.
Ricorrente_1, impugna la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'intervenuta caducazione e conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale di una serie di cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 1, commi 537-544, della Legge n. 228/2012, nonché la condanna alle spese.
Il contribuente aveva chiesto alla CTR reggiana l'accertamento della caducazione delle cartelle esattoriali, deducendo la mancata risposta degli enti creditori all'istanza di sospensione presentata ex lege n. 228 del
2012.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita, eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti formali.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l'istanza non rispettasse i requisiti sostanziali di legge e che fosse comunque intervenuta risposta da parte dell'Agenzia, nonché che il ricorrente non avesse fornito la documentazione richiesta.
2. Motivi di appello a) Difetto di motivazione e violazione di legge
La difesa critica la sentenza per difetto di motivazione, insufficienza e contraddittorietà, nonché per violazione delle norme di legge applicabili.
In particolare, si deduce che il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevare la tardività del deposito documentale da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuto oltre il termine di cui all'art. 32, co. 1, D.lgs 546/92 (deposito avvenuto a meno di venti giorni liberi dall'udienza). Si chiede, pertanto, lo stralcio degli atti tardivamente prodotti e la loro esclusione dal giudizio.
b) Violazione della Legge 228/2012
La difesa lamenta la violazione dell'art. 1, comma 539, della Legge 228/2012, per mancata prova, da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta trasmissione dell'istanza di sospensione agli enti creditori entro il termine di dieci giorni. Parimenti, mancherebbe la prova dell'invio, da parte degli enti creditori, della comunicazione prevista dal medesimo comma e della trasmissione dei flussi informativi al concessionario.
Evidenzia la difesa che, decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza senza risposta degli enti, le partite devono essere annullate di diritto e il concessionario discaricato
L'appellante chiede, in via principale:
L'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata.
L'accertamento e la dichiarazione della tardività del deposito documentale dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con conseguente stralcio degli atti.
L'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta caducazione e cancellazione dal ruolo esattoriale delle cartelle indicate, per mancata risposta degli enti competenti all'istanza di sospensione ex L. 228/2012.
La condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Si è costituita con proprie controdeduzioni L'agenzia delle Entrate, contestando le ragioni della controparte e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante non prende posizione, nella sue argomentazioni, su un aspetto cruciale della vicenda che la sentenza di primo grado ha correttamente scrutinato;
la richiesta di sospensione legale della riscossione ai sensi dell'art. 1 commi 537 – 544 legge n. 228 del 2021, per produrre i sui effetti, doveva contenere una serie di requisiti di sostanza e forma che l'istanza del contribuente non aveva e che erano previsti dalla legge n. 228 del 2012 comma 538 e 539; la richiesta non era quindi idonea a sospendere l'attività di riscossione né a determinare l'annullamento automatico del debito.
La Commissione sottolinea che il ricorrente avrebbe dovuto documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, erano stati interessati da una delle cause indicate dall'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del
2012 (prescrizione, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza favorevole, pagamento già effettuato, o altra causa di inesigibilità). La mancata produzione della documentazione impediva di considerare regolarmente instaurata la procedura di riesame prevista dal comma 537. Il ricorrente avrebbe dovuto integrare la documentazione o, in alternativa, impugnare la risposta ricevuta se ritenuta illegittima.
Alla conferma della sentenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. RESPINGE l'appello.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. DA parte appellante al pagamento delle spese di lite di questa fase di appello, spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso avvocati;
spese generali in percentuale su tale somma
(dunque: euro 150,00). Infine, Cassa professionale ed IVA come per legge.