Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 117
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione Legge 228/2012 per mancata prova trasmissione istanza di sospensione

    La Corte ritiene che l'istanza di sospensione non avesse i requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge per produrre effetti, e che il contribuente non abbia fornito la documentazione necessaria a dimostrare le cause di inesigibilità previste dalla legge.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione di legge per tardività deposito documentale Agenzia

    La Corte non affronta specificamente questo motivo di appello, ma implicitamente lo rigetta confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto valida la documentazione prodotta dall'Agenzia.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    La Corte, respingendo l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 117
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo