Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'Avv. Ottolini Ilaria ricorrente contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariani Rossana e Nannizzi Silvia resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.08.2021 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa:
- accertare l'esistenza, a carico della sig.ra della meniscopatia degenerativa bilaterale e della tendinopatia del Parte_1 quadricipite femorale riconducibili in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dalla medesima;
- accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata alla sig.ra dalle tecnopatie Parte_1 descritte in narrativa, nella misura del 4% per la meniscopatia degenerativa bilaterale e del 4% per la tendinopatia del quadricipite femorale, ovvero in quelle percentuali maggiori o minori che risulteranno all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con i postumi già riconosciuti, condannare l' Controparte_2
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma,
[...]
Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13, D. Lgs. n.
38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
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L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente, in fatto e in diritto, quando dedotto CP_1 dalla ricorrente, rinviando, in particolare, alla relazione medica del dott. secondo cui “nel Persona_1 caso in oggetto se da una parte non vi è dimostrazione di esposizione a rischio lavorativo idoneo a determinare lo sviluppo della patologia denunciata, in termini più strettamente clinico—strumentali gli accertamenti portati in visione sono dimostrativi di un quadro patologico ascrivibile, con ogni verosimiglianza, ad alterazioni cronico-generative età correlate”.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
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Il ricorso è infondato.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente;
disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte è stata decisa con sentenza.
Il CTU ha affermato la mancata sussistenza di un rapporto causale e concausale tra la malattia professionale rappresentata da meniscopatia degenerativa bilaterale e tendinopatia del quadricipite femorale con l'attività lavorativa.
Nello specifico, il CTU ha precisato che: “Dallo studio della documentazione agli atti, dalla raccolta anamnestica effettuata e dalla visita medica espletata sulla signora emerge che la donna, che ha svolto lavoro di infermiera, Parte_1 prevalentemente di sala operatoria, per quaranta anni, risulta affetta da meniscopatia degenerativa mediale di entrambe le ginocchia, nonché entesopatia inserzionale dei tendini quadricipiti. L'attività lavorativa svolta dalla signora la esponeva indubbiamente a rischio per microtraumatismi e posture incongrue a carico degli arti superiori e del rachide lombare, ma non vi sono evidenze per quanto concerne gli arti inferiori.
I rilievi strumentali evidenziati alla RMN mostrano un quadro del tutto compatibile con una patologia cronico-degenerativa età correlata che, nella fattispecie, potrebbe essere relazionata anche al sovrappeso. L'attuale obiettività, dopo un calo ponderale negli ultimi tre anni di circa 20 Kg, appare piuttosto contenuta.
In definitiva, si ritiene che non sussista nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla signora e le malattie Parte_1 denunciate ad entrambe le ginocchia (meniscopatia mediale e tendinopatia quadricipite femorale)”.
Nessuna osservazione è pervenuta dai consulenti tecnici di parte.
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico della parte ricorrente
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso. CP_
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' che si liquidano in euro 1865,00 oltre iva, cpa e oneri di legge.
- Pone in via definitiva a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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