Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01530/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2020, proposto da
Stella Maris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento della Regione Puglia con cui è stata rigettata la proposta di rettifica, formulata dalla Ricorrente, degli elaborati del PPTR ai sensi dell'art.104 delle NTA, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresa la Relazione istruttoria sottostante e la Nota di richiesta di controdeduzioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. DE BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 25 novembre 2020 ed iscritto a ruolo il 16 dicembre 2020, la ricorrente ha rappresentato: a) di essere proprietaria di una struttura turistica balneare ubicata in Porto Cesareo, località Torre Lapillo; b) che tale struttura insiste in parte su area di proprietà della ricorrente, in parte su area oggetto di concessione demaniale marittima, in parte su area individuata nel PTTR quale cordone dunale; c) che quest’ultima area separa le altre due ed è stata data in concessione alla ricorrente fin dal 2004 a scopo di transito e uso generico; d) di aver proposto in data 15 maggio 2019, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del pptr, istanza di rettifica per l’esclusione della particella in questione dalla definizione del cordone dunale, non avendone le caratteristiche; e) instauratosi il contraddittorio procedimentale, veniva infine adottato un provvedimento negativo.
Il ricorso è volto a chiedere l’annullamento del provvedimento negativo per un motivo in diritto.
La ricorrente deduce in particolare il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la irrazionalità manifesta nella misura in cui, in estrema sintesi, la Regione non avrebbe considerato che l’area in discorso non ha più ormai da tempo le caratteristiche oggettive e naturalistiche del cordone dunale e non potrebbe recuperarle.
In data 18 dicembre 2020 si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, a mezzo della Difesa Erariale, con memoria di forma.
In data 8 febbraio 2021 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con memoria di forma.
In data 5 dicembre 2025 ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. la Regione, deducendo: a) che dagli artt. 52, comma 1, lett. c) e 56, comma 4, lett. c2) delle N.T.A. al P.P.T.R. si trae che i cordoni degradati sono oggetto di opere di rifacimento e di ripristino ecologico dei sedimi; b) che l’art. 104 invece fa esclusivamente riferimento ad una erronea localizzazione o perimetrazione ab origine; c) in ogni caso l’area in discorso è caratterizzata da posa ombrelloni da parte del ricorrente e non da mera area di passaggio degli utenti della spiaggia, come risulta da ortofoto allegata; d) in ogni caso i cordoni dunari non impediscono il transito degli utenti; e) le sole opere che comportano la definitiva impossibilità di recuperare il cordone dunale sono le opere di edificazione.
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato ulteriore documentazione.
In data 12 gennaio 2026, ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. la parte ricorrente.
In data 21 gennaio 2026 ha depositato memoria di replica la Regione…
Il Comune di Porto Cesareo, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare in casi analoghi che per quanto riguarda la perimetrazione e le possibilità di recupero di un cordone dunale, vengono in rilievo giudizi tecnici su cui il sindacato del giudice amministrativo è debole, dunque limitato a casi di macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza (cfr. ex multis T.A,R, Puglia – Lecce, n. 492 del 28 marzo 2025), che non sussistono nel caso di specie.
In secondo luogo, va poi confermato l’indirizzo per cui ai fini dell’identificazione del cordone dunale sono sufficienti i rilievi cartografici (anche T.A.R. Puglia – Bari, n. 374 del 2 marzo 2021).
Infatti è stato affermato che il cordone dunale può esistere anche in presenza di una situazione fattuale alterata, anche per effetto dell’opera umana, cioè di assenza di dune dell’area, “ perché proprio la presenza di insediamenti costituisce un impedimento al ripristino del sistema dunale ” (Consiglio di Stato sez. VII, 18/03/2024, n. 2615).
Il Collegio ritiene, sotto questo profilo, di condividere le analitiche motivazioni svolte dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga: “ 11.3.1. Risulta evidente, infatti, dall'esame dei rilievi istruttori in atti (e, in particolare, dall'esame del verbale del sopralluogo compiuto dalla regione in data 23 novembre 2015 e dalle perizie di parte appellante) che l'accertamento oggetto del presente giudizio costituisca espressione di discrezionalità tecnica e sconti elevati margini di opinabilità, accentuati dalla circostanza che la nozione di "cordone dunale", pur partendo dalla nozione naturalistica di "duna", viene ri-elaborata e resa di rilievo giuridico nell'ambito dell'attività di pianificazione regionale e, in particolare, mediante la definizione contenuta nell'art. 56 delle NTA del PPTR, che costituisce il paradigma di riferimento dell'accertamento tecnico compiuto dalla regione.
11.3.2. Con questa disposizione si definiscono "cordone dunale" gli "areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche" (cfr. appello pagina 21).
11.3.3. Con particolare riferimento al delicato tema del sindacato sulla discrezionalità tecnica, questa sezione ha affermato di recente che: "Laddove, nella particolare materia della tutela del paesaggio, si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato.
Non si tratta di garantire all'amministrazione un privilegio di insindacabilità, in quanto tale, contrastante con il principio del giusto processo, ma di dare seguito, sul piano processuale, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione.
Nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze di discrezionalità tecnica, il giudice non deduce, ma valuta se la decisione pubblica rientri o meno nell'alveo delle opzioni maggiormente plausibili e convincenti, alla luce delle scienze rilevanti nonché di tutti gli altri elementi del caso concreto.
Ove l'interessato non ottemperi all'onere di mettere in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall'organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione." (Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836).
Il Consiglio di Stato ha altresì avuto modo di affermare (ribadendo il suo consolidato orientamento) che: "...il giudice amministrativo deve e può censurare, ove sollecitato dalla doglianza di parte, la valutazione dell'amministrazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità della scienza applicata o adoperata per compiere la sua decisione, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero di dottrina dominante in materia. Risulta, per converso, inammissibile qualsivoglia sindacato che sostituisca l'opinabile valutazione di parte, del consulente tecnico chiamato a rivalutare la questione tecnica controversa o del medesimo Collegio decidente alla valutazione espressa dall'Amministrazione, salvo che quest'ultima non sia inficiata dai vizi suindicati o non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze (cfr. in termini, fra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3611; Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7613 e 27 ottobre 2009, n. 6559; Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201)." (Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2022, n. 9078).
11.3.4. Nel caso in esame, l'accertamento compiuto dalla regione non viene stigmatizzato a causa del compimento di errori nell'individuazione o nell'applicazione delle nozioni della "scienza applicata o adoperata", ma sulla base di una diversa nozione di "cordone dunale" adombrata negli scritti difensivi e nelle relazioni dei periti di parte.
(…)
11.3.8. Come messo in risalto dalla difesa della regione, la tutela del "cordone dunale" implica la salvaguardia degli equilibri naturalistici che ne consentono la formazione, il ripascimento e i meccanismi di progressivo modellamento, non esaurendosi, dunque, nell'individuazione dell'elemento naturalistico "duna", esattamente delimitato dal "piede" "lato monte" e da quello "lato mare", come invece adombrato nelle difese di parte appellante ” (Consiglio di Stato sez. IV, 08/05/2023, n. 4598).
Ne deriva che non è condivisibile la tesi posta a fondamento del motivo, cioè quella per cui l’art. 104 delle N.T.A. al P.P.T.R. fondi una aspettativa del privato a una riperimetrazione dell’area individuata come cordone dunale che sia stata oggetto di una trasformazione di causa antropica.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Stella Maris S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Puglia, che liquida in € 1.500,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
EL AR, Primo Referendario
DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE BA | AN PA |
IL SEGRETARIO