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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2809/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Viale Ostiense 131 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa MA - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401484571 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1242/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente dott. Ricorrente_1 impugnando l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 07.11.2024 dal Comune di MA e AMA spa MA, dell'importo complessivo di Euro 2.307,00 a titolo di imposta Ta.ri. riferita al periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2023 relativamente alle utenze dell'immobile sito in
MA in Indirizzo_1, concesso in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra Difensore_1 sito in MA in Indirizzo_1. Eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale in ragione del fatto che la predetta comodataria residente presso l'immobile oggetto di accertamento, disponeva di un autonomo contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e di un codice utente n. 0011653822 ed ha sempre regolarmente corrisposto l'imposta Ta.Ri relativa all'immobile oggetto di accertamento dall'anno
2015 ad oggi come pure comprovato da schermata del portale Ama S.p.A. da cui si evincono tutti i pagamenti a titolo di Ta.Ri. dalla stessa effettuati.
Da ultimo precisa che peraltro la predetta comodataria usufruiva dell'agevolazione sociale ovvero l'esenzione dal pagamento della Ta.Ri dall'anno 2020 ad oggi così come previsto dall'art. 18 del
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) di MA TA . Eccepisce in ogni caso la intervenuta prescrizione dei tributi.
Non si sono costituiti in giudizio gli Enti benchè ritualmente vocati.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In atti sono comprovate le deduzioni di parte ricorrente. Invero l'immobile gravato dalla pretesa fiscale risulta essere stato condotto nel periodo dal 2018 al 31.12.2023 dalla Sig.ra Difensore_1 in comodato gratuito. Risulta altresì che la medesima ebbe a pagare i corrispondenti tributi ai fini TARI. La pretesa creditoria a carico dell'odierno ricorrente relativa all'utenza corrispondente all'immobile sito in MA in Indirizzo_1, contenuta nell'avviso di pagamento n. 112401484571, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023 è illegittima e infondata, non avendo il detto contribuente né posseduto, né occupato o detenuto l'immobile ed in ogni caso gli importi pretesi dal Comune risultano essere stati versati. Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Giudicante. Gli ulteriori argomenti di doglianza in ricorso non espressamente esaminati sono ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite sono poste a carico del Comune come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente a pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente da liquidarsi in euro 400,00 (quattrocento) oltre oneri accessori di legge. Così deciso in MA il 29 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Viale Ostiense 131 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa MA - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401484571 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1242/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente dott. Ricorrente_1 impugnando l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 07.11.2024 dal Comune di MA e AMA spa MA, dell'importo complessivo di Euro 2.307,00 a titolo di imposta Ta.ri. riferita al periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2023 relativamente alle utenze dell'immobile sito in
MA in Indirizzo_1, concesso in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra Difensore_1 sito in MA in Indirizzo_1. Eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale in ragione del fatto che la predetta comodataria residente presso l'immobile oggetto di accertamento, disponeva di un autonomo contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e di un codice utente n. 0011653822 ed ha sempre regolarmente corrisposto l'imposta Ta.Ri relativa all'immobile oggetto di accertamento dall'anno
2015 ad oggi come pure comprovato da schermata del portale Ama S.p.A. da cui si evincono tutti i pagamenti a titolo di Ta.Ri. dalla stessa effettuati.
Da ultimo precisa che peraltro la predetta comodataria usufruiva dell'agevolazione sociale ovvero l'esenzione dal pagamento della Ta.Ri dall'anno 2020 ad oggi così come previsto dall'art. 18 del
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) di MA TA . Eccepisce in ogni caso la intervenuta prescrizione dei tributi.
Non si sono costituiti in giudizio gli Enti benchè ritualmente vocati.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In atti sono comprovate le deduzioni di parte ricorrente. Invero l'immobile gravato dalla pretesa fiscale risulta essere stato condotto nel periodo dal 2018 al 31.12.2023 dalla Sig.ra Difensore_1 in comodato gratuito. Risulta altresì che la medesima ebbe a pagare i corrispondenti tributi ai fini TARI. La pretesa creditoria a carico dell'odierno ricorrente relativa all'utenza corrispondente all'immobile sito in MA in Indirizzo_1, contenuta nell'avviso di pagamento n. 112401484571, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023 è illegittima e infondata, non avendo il detto contribuente né posseduto, né occupato o detenuto l'immobile ed in ogni caso gli importi pretesi dal Comune risultano essere stati versati. Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Giudicante. Gli ulteriori argomenti di doglianza in ricorso non espressamente esaminati sono ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite sono poste a carico del Comune come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune resistente a pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente da liquidarsi in euro 400,00 (quattrocento) oltre oneri accessori di legge. Così deciso in MA il 29 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari