Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00609/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2022, proposto da
OR SPE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Nicola Da Crissa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 30 ottobre 2007, n. 979.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola Da Crissa;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, richiesto da So.Ri.Cal. S.p.a. in forza di sei fatture, ha ingiunto al Comune di San Nicola di Crissa il pagamento, in favore della società ricorrente, dell’importo di € 110.549,73, oltre a interessi dalla data della fornitura di acqua per uso idropotabile fino al soddisfo, nonché delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 2.166,00, oltre alle spese generali nella misura del 12,5%, CAP e IVA come per legge.
2. – L’odierno ricorso, volto all’ottemperanza dell’indicato decreto ingiuntivo, è stato proposto da OR SPE S.r.l., società iscritta all’elenco di società veicolo di cartolarizzazione, la quale assume di essere divenuta titolare del credito oggetto di ingiunzione, avendolo acquistato da Banca Sistema S.p.a., la quale – a sua volta – lo aveva acquistato da So.Ri.Cal S.p.a.
3. – Si è costituito il Comune di San Nicola da Crissa, il quale ha resistito all’azione.
In particolare, ha eccepito:
a) la prescrizione dell’ actio iudicati ;
b) la mancanza di prova del passaggio in giudicato della decisione di cui si domanda l’esecuzione;
c) il difetto di titolarità del credito in capo alla OR SPE S.r.l., che non avrebbe dimostrato che il credito azionato esecutivamente sia stato oggetto di valido ed efficace trasferimento di titolarità in suo favore.
4. – Dopo uno scambio di memorie tra le parti, con ordinanza del 26 gennaio 2023, n. 97, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di acquisire da parte ricorrente documentati chiarimenti riguardo alla corrispondenza delle somme oggetto della cessione del 19 dicembre 2019 ai crediti di capitale ai quali si riferisce il decreto ingiuntivo di cui è chiesta l’esecuzione.
5. – OR SPE S.r.l. ha depositato documentazione e il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza camerale del 12 aprile 2023.
6. – È stata acquisita agli atti del presente giudizio di ottemperanza la copia dell’atto di cessione di crediti tra So.Ri.Cal. S.p.a. e Banca Sistema S.p.a., stipulata il 19 dicembre 2019.
I crediti verso il Comune di San Nicola da Crissa oggetto di cessione sono indicati all’allegato A21, mercé l’indicazione del numero della fattura, della data di emissione, della causale e dell’importo.
Non è possibile, però, verificare se tra le fatture enumerate vi siano quelle su cui è fondato il decreto ingiuntivo; infatti, né nel ricorso monitorio, né nel provvedimento di ingiunzione - entrambi prodotti in copia in questa sede - viene indicato il numero o la data di emissione, o l’importo delle fatture portanti il credito azionato.
Sotto altro versante, il citato allegato A21 non indica se alcune delle fatture enumerate sia stata oggetto del decreto ingiuntivo di cui si discorre.
Dunque, questo giudice amministrativo non è stato posto nelle condizioni di verificare la corrispondenza tra i crediti ceduti e quelli definitivamente accertati nel decreto ingiuntivo azionato in questa sede.
In sostanza, come dedotto dal Comune intimato, OR SPE S.r.l. non ha dato dimostrazione di essere titolare del credito in questione.
7. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato, potendosi tuttavia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in ottemperanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO