Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 25/03/2026, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12638 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Condosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio, emesso in data 18/08/2025, dall’Ambasciata d’Italia a L’Avana, Cuba.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti – nella qualità di genitori di -OMISSIS- – hanno impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a L’Avana con cui è stata rigettata la richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio presentata dalla loro figlia;
- costituitosi in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, con ordinanza del 28 gennaio 2026 è stata accolta ai fini del riesame la domanda cautelare;
- in seguito alla suddetta ordinanza, l’Ambasciata ha rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio in questione;
- parte ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite; l’Amministrazione resistente ha invece chiesto, “in via preliminare e assorbente”, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura rilasciata dai ricorrenti e, “in via principale”, di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- all’udienza camerale del 24 marzo 2026, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
- i ricorrenti hanno depositato una procura alle liti munita della legalizzazione della competente Sede diplomatica sicché può dirsi infondata l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’Amministrazione resistente;
- sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto per studio ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ritenuto che le spese legali vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da versare al difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR, Presidente
IO ET, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ET | NC AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.