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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a R.G. n.10514/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, elettivamente domiciliata in Ventimiglia (IM), via Aprosio n.16 presso lo studio dell'Avv ROA' M. Cristina del foro di Imperia (C.F. - che la difende e C.F._2 Email_1 rappresenta con l' avv. PISONI Giovanni Francesco del foro di Genova (C.F.
, come da CodiceFiscale_3 Email_2 mandato in atti,
Nei confronti di:
C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._4 residente in [...]7, C.F. , CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato, ai fini della presente causa, in Genova, Via Merano, n. 3A/4, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Bocchi (C.F. C.F._6
PEC: , che lo rappresenta e difende, come da Email_3 mandato in atti,
con l'intervento di:
Avv. Antonella Magnani (c. f. ) con studio in Genova Via C.F._7
OL AS 24/5 (tel. fax 010415724-pec Email_4
QUALE TUTORE DEI MINORI E IRIS Persona_1 Pt_2 AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, stante gli esiti della CTU che hanno confermato le capacità genitoriali di entrambi i genitori, revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del 29.12.23. Conseguentemente voglia affidare i minori , Persona_1 nato a Nizza il [...], in [...] anni 5 ed , nata a [...] il [...], Persona_2 ad entrambi i genitori che ne cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, impegnandosi a concordare le decisioni più rilevanti relativamente alla loro vita. Voglia collocare i figli presso l'abitazione materna in Ventimiglia via Maule n.15, in considerazione dell'età dei minori, ma soprattutto della possibilità per la ricorrente di garantire la sua una presenza quotidiana in ragione dei suoi orari di lavoro e del tipo di lavoro svolto, a differenza del padre che per svariati mesi l'anno è imbarcato ed assente da Arenzano e che comunque, anche allorché si trova in loco, per sua stessa ammissione, pernotta in porto sulla nave ove lavora, delegando quindi la gestione dei figli alla nonna paterna. Conseguentemente, in ragione dei maggiori redditi del sig. , Pt_2 pari ad oltre il triplo rispetto a quelli materni, voglia disporre un congruo contributo al mantenimento dei minori a suo carico ed a favore della madre, oltre al riparto al 50% tra i genitori delle spese imprevedibili secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Genova. Voglia statuire che l'assegno unico sia attribuito nella sua interezza alla madre. Voglia stabilire un idoneo calendario di visite a favore del padre, che gli consenta di stare con i figli, allorché non è imbarcato e trascorrere con loro la metà delle vacanze scolastiche. Voglia, dato atto che non sussiste alcun rischio che i minori vengano portati stabilmente all'estero dalla madre e stante l'archiviazione del procedimento penale ex art. 574 bis c.p. intentato a seguito di querela paterna e nonostante l'opposizione all'archiviazione da questi presentata, revocare il divieto di espatrio dei minori e consentire il rilascio a loro favore di validi documenti idonei a tal fine, in sostituzione di quelli esistenti, stante che il suddetto divieto è ampiamente penalizzante per la madre che lavora all'estero (Principato di Monaco), ed ha la propria famiglia di origine all'estero (il nonno materno a Nizza, la nonna materna in Serbia come le sorelle della madre) e per gli stessi figli che, quanto sono con lei, abitano in una città di confine come Ventimiglia. Valuti, là dove ritenuto opportuno, il permanere della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi, da identificarsi, stante il richiesto trasferimento dei minori presso la madre, negli assistenti sociali del Comune di Ventimiglia e nel Servizio ASL n.1 Imperiese, presidio di Ventimiglia. Vinte, quanto meno compensate le spese di causa.”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare:
- disporre, ad integrazione della documentazione di cui all'art 473 bis 12, anche l'acquisizione della documentazione relativa all'anno 2024 (dichiarazione dei redditi) e all'anno in corso (buste paga); nel merito e in via definitiva, in parziale modifica della sentenza n. 2756/2023 del Tribunale di Genova, - disporre l'affidamento in forma esclusiva al padre dei figli minori e Persona_2
con collocazione abitativa presso il padre, prevendo le modalità Persona_1 di frequentazione della madre con i bambini come segue: a) per tre fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera prelevandoli dalla casa paterna e ivi riportandoli entro le ore 20.00; il restante fine settimana, successivo ai tre con la madre, verrà trascorso con il padre;
b) le festività verranno trascorse dai bambini per un numero pari di giorni con ciascuno dei due genitori, preferibilmente facendo sì che trascorrano con il padre i giorni di Natale, mentre potranno rimanere preso la madre fino al il Natale ortodosso (7 Gennaio); i genitori si impegnano a tentare di ottenere il periodo di ferie in coincidenza con l'organizzazione di cui sopra;
c) nel periodo dalla fine i bimbi trascorreranno uguale tempo con entrambi i genitori, che concorderanno i relativi periodi di ferie appena possibile;
- assegnare la casa coniugale in Arenzano (GE), Via alla Pineta, n. 58/7 al Sig.
Parte_2
- prevedere un contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli da determinarsi sulla base dei redditi delle parti e dell'obbligo contributivo a carico di entrambi i genitori, in importo non minore di € 250,00 per ogni figlio, così per complessivi € 500,00, tenuto conto del maggior tempo che i figli trascorrono presso il padre (in rapporto 5:2), adeguabili sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
- previsione delle spese straordinarie al 50% tra le parti sulla base del verbale della riunione della Sez. Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
- con vittoria di spese legale del presente procedimento, nonché delle spese di CTU e di CTP, che si indicano in € 5.644,00 (comprensive della somma versata dal Sig.
per i test in € 600,00) come da bonifici, che si allegano, tenuto conto Pt_2 dell'esito della perizia che ha confermato la totale inesistenza delle condotte (abusi e dipendenze) addebitate al Sig. dalla Sig.ra .” Pt_2 Pt_1
CONCLUSIONI DELLA TUTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo
Pe
- affidare i Minori e ai Servizi Sociali competenti per territorio per Persona_1
24 mesi. Trascorsi i quali, in mancanza di segnalazioni da parte del Servizio, che venga disposto l'affido condiviso con monitoraggio dei servizi per ulteriori 12 mesi. Per
- Collocare i minori e presso il signor nella casa di Arenzano Per_1 Parte_2
Via Della Pineta 58/7 che verrà allo stesso assegnata luogo ove è fissato e dovrà proseguire il centro della vita dei minori.
- La mamma potrà stare con i minori tre week-end al mese dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica (con rientro entro le 21.00) a scuole chiuse la mamma potrà prendere i minori anche al mattino del venerdì - o il giovedì sera- (accordandosi con il papà). Nel rispetto degli impegni e delle esigenze dei minori e in accordo con il papà, la mamma potrà vedere i bambini (rimanendo ad Arenzano) anche un pomeriggio in settimana e due nella settimana in cui i minori saranno con il padre nel week-end. Le festività saranno regolate al fine di garantire 2/3 con la mamma e 1/3 con il papà seguendo comunque il criterio dell'alternanza. - I genitori dovranno concorrere al mantenimento dei minori in modo diretto, con divisione al 50% delle spese straordinarie secondo il verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
- Si suggerisce ai genitori di effettuare un percorso personale e, quando sarà ritenuto possibile, di coppia di aiuto alla genitorialità. Si chiede la conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con liquidazione delle stesse oltre alla liquidazione delle spese per la Dott.ssa nominata ctp dalla presente difesa come da CP_1 richiesta della stessa già depositata.”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova confermi l'affidamento congiunto dei minori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e controllo da parte dei Servizi Sociali.”
SOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, segnalava che Parte_3 durante il bagnetto aveva notato che il figlio minore , nato a Persona_1
Nizza il 3 marzo 2020, continuava a utilizzare moltissimo sapone, inserendo il dito per pulire la zona anale e smettendo immediatamente non appena l'odierna ricorrente si avvicinava;
tale comportamento si sarebbe protratto anche nei giorni successivi, ragione per cui la Sig.ra , preoccupata, cercava di chiedere Pt_1 spiegazioni al figlio relativamente all'insolito comportamento. Il figlio , a Per_1 seguito della richiesta della madre, riferiva che il padre provvedeva a utilizzare lo stesso metodo esponendo che lo stesso “faceva così con il dito”; tali affermazioni del minore non sarebbero state occasionali ma ripetute. Stante quanto sopra la ricorrente chiedeva l'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile a tutela dei figli minori ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 333 c.c., e chiedeva altresì che, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2756/2023 del Tribunale di Genova, le fosse consentito di portare i figli presso la propria residenza in Francia. Al riguardo la ricorrente segnalava di avere trovato lavoro a tempo indeterminato a Monaco. Con la sentenza di divorzio, pronunciato in applicazione della legge serba (applicabile in quanto la Sig.ra ha nazionalità serba), era stato disposto Pt_1
l'affido condiviso dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] in data [...], con fissazione della loro Persona_2 residenza in Arenzano. I coniugi concordavano poi che i bambini sarebbero rimasti ad Arenzano per un “significativo” numero di anni e che avrebbero potuto variare la residenza abituale solo su accordo dei genitori e, in caso di disaccordo, avrebbe prevalso la volontà del padre. Veniva prevista inoltre la collocazione paritaria presso ciascun genitore nella casa già coniugale di Arenzano, a settimane alternate. Non veniva stabilito alcun assegno di mantenimento per i figli minori, ma il solo riparto al 50% delle spese straordinarie. Il sig. avrebbe invece dovuto versare la Pt_2 somma di € 300,00 mensili per un anno, per contribuire ai viaggi della sig.ra Pt_1 in Francia, ove avrebbe continuato a lavorare, e si sarebbe accollato in toto il mutuo relativo alla casa in comproprietà. Il Giudice designato per la trattazione del presente procedimento, data anche la gravità di quanto segnalato in ricorso circa possibili abusi paterni, incaricava fin da subito i Servizi Sociali del Comune di Arenzano di svolgere una prima relazione sul nucleo familiare;
nella relazione redatta dai Servizi si faceva riferimento alle dichiarazioni della madre del minore che aveva riferito ai Servizi quanto già dedotto in ricorso circa la condotta e le dichiarazioni del figlio, aggiungendo altresì che il marito sarebbe stato assuntore di cannabis. I Servizi, nella relazione redatta, riferivano inoltre che, dal canto suo, il Sig.
riconduceva tutte le accuse della moglie ad un tentativo da parte della Pt_2 stessa di ottenere la custodia dei figli avendo lei in programma di trasferirsi definitivamente a Nizza;
peraltro il 27.12.2023 i coniugi davanti al SS avevano raggiunto un accordo sul calendario di frequentazione dei due minori con il padre a settimane alternate con la madre, la quale aveva dato il proprio assenso a tale ampia frequentazione nonostante i sospetti sugli asseriti abusi e l'uso di cannabis. Stante il contenuto del ricorso e della relazione dei servizi nonché a fronte del fatto che risultavano aperti procedimenti penali (la Procura della Repubblica risultava avere iscritto il proc 53/23/21 nel quale risultava indagato per il Parte_2 reato di cui agli art 582, 585 cp, 577 cp commesso ai danni di e Parte_3 quest'ultima risultava indagata per il reato di cui all'art 610 cp commesso ai danni di nonché il proc 1664/23/ a carico della signora per Parte_2 Pt_1 sottrazione di minori), il Giudice Delegato, con ordinanza del 29.12.2023, sottolineate le gravi triangolazioni alle quali al momento si trovavano sottoposti i due minori, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava l'Avvocato MAGNANI Antonella tutrice dei due minori, disponendo che la stessa potesse compiere nell'interesse dei minori tutti gli atti esplicativi della responsabilità genitoriale. Con il medesimo provvedimento il Giudice disponeva che la residenza abituale dei minori permanesse presso il padre, invitava il SER.D a convocare per i Pt_2 controlli di sangue, urine e capelli al fine di accertare eventuale positività ad alcool o a sostanze stupefacenti, convocazione che sarebbe dovuta avvenire ad intervalli non più lunghi di 20 giorni e in date imprevedibili. Infine, il Giudice delegato nominava quale Consulente Tecnico d'Ufficio la dottoressa per verificare l'eventuale sussistenza in capo a Persona_3
nato il [...] di indicatori di condotte abusanti, e di Persona_1 approfondire le condizioni di salute psico fisica e di accudimento di entrambi i minori nonché la personalità dei coniugi e la loro idoneità genitoriale;
la CTU veniva anche incaricata di verificare se i genitori avessero disturbi psicopatologici e/o tratti di personalità tali da incidere negativamente sulla crescita psicofisica dei figli.
Si costituiva in giudizio il convenuto rilevando come, a fronte delle pesantissime condotte tratteggiate dalla ricorrente, la madre, del tutto contraddittoriamente, si limitava a chiedere di poter portare con sé i figli in Francia nei periodi in cui sarebbero stati comunque con lei, mantenendo la permanenza esclusiva con il padre nelle settimane si sua spettanza. Rilevava inoltre che controparte aveva prodotto un contratto di lavoro datato 23.10.2023 sottoscritto con una società francese, che prevedeva l'inizio dell'attività lavorativa a Monaco in data 1 Dicembre 2023, sostenendo che il reale evidente interesse di controparte fosse quello di poter tenere con sé i figli in Francia durante le settimane di permanenza con lei. Asseriva altresì che le condotte addebitate non sarebbero state ravvisate neppure durante il ricovero in osservazione di presso l'Ospedale di Savona, ricovero Per_1 disposto su precisa richiesta della madre;
la relazione di dimissione presentava infatti come un bambino “tranquillo, sorridente, eupnoico, normotonico, Per_1 normoreattivo”; evidenziava solo una “piccola ragade non sanguinante a livello anale ore 11, non esantemi né petecchie, né ecchimosi, né ematomi, né altri segni di traumatismo”. Il convenuto rilevava che sia sotto il profilo comportamentale, sia sotto il profilo fisico non era stato riscontrato nulla che facesse pensare ad una violenza subita dal minore. Sottolineava inoltre il fatto che il convenuto aveva già dovuto combattere una battaglia giudiziaria a livello sia civile, sia penale sia internazionale, attivando la Convenzione dell'Aja per sottrazione di minori, per poter rivedere i propri figli, in quanto la madre li aveva arbitrariamente e illegittimamente portati in Francia, come da sentenza del Tribunale di Marsiglia che produceva.
L'avvocato Magnani Antonella quale tutore dei minori si costituiva in proprio.
Con successivo provvedimento del 11.01.2024, il Giudice disponeva altresì il divieto di espatrio dall'Italia dei due minori con inserimento nel Sistema Informativo Shengen ex art 97 della Convenzione con menzione divieto di espatrio ed invitava i Servizi Sociali del Comune di Arenzano in collaborazione con il Consultorio Famigliare di proseguire l'attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare.
L'incarico conferito in sede di CTU si protraeva per molti mesi per la necessità di elaborare i progetti di intervento, richiesta anch'essa oggetto del quesito;
la Consulente, all'esito del complesso lavoro effettuato, formulava le sue conclusioni sia in riferimento all'abuso (non emergevano in indicatori di Parte_4 condotte abusanti o anomali comportamenti sessualizzati), sia in punto affido e collocazione minori.
Con ordinanza del 15.04.2025 il Giudice prevedeva che, ferma restando la collocazione abitativa e la residenza anagrafica dei due figli minori Per_1
e presso il padre, poteva essere elaborato un calendario
[...] Persona_2 di visite materne;
si prevedeva che la madre vedesse e tenesse con sé i minori tutte le settimane dal venerdì pomeriggio fino alla domenica con rientro presso il padre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
si prevedeva, inoltre, che durante il periodo estivo i minori trascorressero un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori , che le festività civili e religiose seguissero il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
infine, in punto economico, veniva stabilito dal Giudice il mantenimento diretto dei minori e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Durante l'istruttoria del procedimento emergeva che i radicati procedimenti penali si erano tutti conclusi con decreto di archiviazione ivi compreso l'ulteriore procedimento penale instaurato a carico di per il reato di cui all'art 73 DPR 309/1990; Pt_2 Nel corso del procedimento venivano sentite le parti e dichiarava di Pt_2 essere Comandante di Nave, dipendente della società Corsica Ferries e di avere però ottenuto di lavorare per la maggior parte in porto per meglio accudire i bimbi, nella cui gestione lo aiutava anche la madre.
La madre dei minori dichiarava di avere trovato occupazione a tempo indeterminato a Monaco quale assistente amministrativo e di avere preso in locazione una casa in Ventimiglia, con contratto di locazione che è stato prodotto.
In data 29.08.2025 veniva fissata l'udienza del 9.10.2025 per la rimessione in decisione della causa, con la precisazione che restavano fermi i termini decorrenti a ritroso dal 30.09.2025 per il deposito di memorie conclusionali e repliche. All'esito dell'udienza del 09.10.2025 la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
A) IL MATERIALE PROBATORIO RACCOLTO E L'ESPLETATA CONSULENZA TECNICA
La documentazione agli atti ed in particolare le relazioni dei Servizi Sociali, le certificazioni circa l'esito delle analisi effettuate da presso ASL 3 Parte_2
SERT, nonché la documentazione relativa all'esito dei procedimenti penali, unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e alla documentazione da ciascuna parte prodotta, hanno consentito di raccogliere elementi utili per ricostruire dei fatti.
E' stata oggetto di produzione da parte del convenuto anche la sentenza del Tribunale di Marsiglia del giugno 2023 (anteriore a quella di divorzio) la quale aveva dichiarato che il trasferimento dei bambini a Nizza era illecito e aveva ordinato il loro rientro in Italia, quale luogo di residenza abituale, presso il domicilio del padre
[...]
, situato in Arenzano Via della Pineta 58/7. Pt_2
Un ulteriore, importante apporto probatorio è costituito dalla Consulenze tecnica espletata. Al riguardo si osserva che le conclusioni della dott.ssa sia in Per_3 punto assenza di indicatori di abuso, sia in punto di affido e collocazione dei figli minori paiono, nel loro complesso condivisibili e sono state ampiamente e ragionevolmente motivate;
la CTU ha tenuto conto delle valutazioni dei due CTP ed ha replicato in modo convincente alle osservazioni dei consulenti di parte ribadendo le sue conclusioni.
B) RILEVATA ASSENZA, ALL'ESITO DELLA CONSULENZA TECNICA ESPLETATA, DI INDICATORI DI COMDOTTE ABUSANTI NEL MINORE
. Persona_1
Si deve anzitutto rilevare che la Consulenza tecnica espletata ha escluso la presenza in Matteo di indicatori di abuso sessuale;
a tali conclusioni la Consulente è pervenuta dopo avere sottoposto il minore a test e colloqui. Si tratta di una pronuncia di estremo rilievo, ai fini della decisione sul collocamento. La Consulente nel suo elaborato così ha scritto: “dall'osservazione di non sono emersi elementi che possano Per_1 ricondurre a indicatori di condotte abusanti subite: ha un ottimo rapporto con Per_1 entrambi i genitori, è un bambino capace di relazionarsi con l'estraneo tenendo la giusta distanza ma cercando l'interazione, non presenta condotte sessualizzate, né disarmonie comportamentali”.
Le conclusioni della Consulente sono, peraltro, in linea con quanto emerso dalle certificazioni dell'Ospedale San Paolo e Gaslini che hanno escluso segni di abuso sul minore . Per_1
C) CIRCA L'AFFIDO DEI MINORI AI SERVZI SOCIALI PER IL PERIODO DI 24 MESI;
CIRCA IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO CONDIVISO CON PROSECUZIONE DEL MONITORAGGIO DEI SERVIZI PER UN PERIODO DI UN ANNO:
Come si è detto ripercorrendo lo svolgimento del processo, il G.D., alla luce dei gravi fatti segnalati e l'altissima conflittualità tra i genitori, aveva sospeso la responsabilità genitoriale dei genitori e nominato una tutrice;
con la conclusione del procedimento deve essere disposta la revoca di tali provvedimenti, come peraltro chiesto dalle stesse parti e dalla tutrice.
Ciò posto, quanto al regime di affido dei figli minori, in sede di conclusioni la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso di lei. Il padre dei minori, odierno convenuto ha invece chiesto l'affido esclusivo a lui;
la tutrice dei minori ha chiesto l'affidamento ai Servizi Sociali per 24 mesi e poi, in difetto di segnalazioni del Servizio, l'affido condiviso, con prosecuzione del monitoraggio dei Servizi stessi per ulteriori 12 mesi.
Al riguardo si rileva che la CTU incaricata dal giudice ha evidenziato che entrambi i genitori sono attenti e affettuosi con i figli ma sono, però, totalmente privi di capacità di comunicare tra di loro, a causa dell'elevatissima e perdurante conflittualità. Scrive la CTU nominata che: “dalla valutazione svolta non emergono tratti patologici nei genitori tali da inficiare la capacità genitoriale, tuttavia vi sono in entrambi tratti di rigidità e di immaturità relazionale che hanno portato alla creazione di una coppia disfunzionale e distruttiva. Tra i genitori non esiste fiducia né collaborazione, entrambi sono pronti ad ascoltare altri punti di vista solo se aderenti al proprio, e al proprio proposito di avere i bambini con sé”.
La Consulente ha ben specificato che: “Ad oggi singolarmente questi genitori hanno idoneità genitoriale, pur presentando stili educativi differenti, ma la coppia genitoriale appare fortemente compromessa dalla feroce guerra in corso.”
La conflittualità tra i genitori è rimasta altissima e non si è risolta neppure all'esito della CTU licenziata e del lavoro fatto dalla Consulente a supporto dei genitori;
in sostanza questi ultimi non riescono in alcun modo a comunicare tra loro e ciò è sicuramente un ostacolo ad un affidamento condiviso, che implica una sufficiente capacità comunicativa per l'assunzione delle decisioni congiuntamente.
In relazione a quanto sopra si osserva che anche la Consulente Tecnica si è espressa nel senso di ritenere allo stato necessario l'affido ai servizi Sociali;
scrive infatti la CTU: “riguardo il regime di affidamento, è impensabile che questi genitori riescano a condividere le scelte sui figli senza il monitoraggio dei Servizi Sociali, non riuscendo neppure a parlarsi o a comunicarsi le cose più basilari. La presenza di un terzo mediatore, capace di dipanare i conflitti e di sbloccare scelte sulla quotidianità dei figli, appare necessaria. Questo ruolo potrebbe essere svolto dal Servizio Sociale. Se questi genitori verranno lasciati soli, si ripeterà ciò che è avvenuto ad oggi: l'assenza di dialogo, le idee individuali sovrane, la paralisi in qualunque scelta riguardo i bambini, che finirà per ricadere su di loro”.
I due genitori hanno dato il via ad una propria guerra tra di loro, che non può alla lunga che avere effetti negativi anche sui figli minori, che sono già stati esposti e vittima di una pericolosa triangolazione, che il Giudice Delegato aveva sin dall'inizio rilevato e cui aveva posto rimedio con la nomina di tutrice dei minori.
La Consulente ha inoltre sottolineato come la madre si sia mostrata del tutto incapace di preservare agli occhi dei figli la figura dell'altro genitore (che continua ad accusare a volte in modo del tutto acritico, senza tenere conto di dati oggettivi quali le certificazioni mediche, le risultanze della consulenza tecnica, le relazioni delle maestre) ed anche il padre ha difficoltà, anche se meno marcate, a preservare la figura dell'altro genitore, dato che non nutre fiducia verso la moglie.
Le perduranti, gravissime difficoltà di dialogo e di comunicazione fra i genitori, la
“guerra” reciproca protratta (che ha avuto indubbi riflessi negativi su entrambi sui figli) rendono, allo stato inattuabile un affido condiviso.
Solo l''affido ai Servizi sociali del Comune di Arenzano (luogo di residenza dei minori) consente di fare sì che i minori siano sottratti a triangolazioni, discussioni e tensioni in quanto le decisioni inerenti alla loro salute, istruzione e educazione potranno essere assunte da soggetto estraneo al conflitto di coppia.
Quanto alla domanda di affido esclusivo formulata dal padre, essa viene da lui fondata sul pregresso illecito trasferimento dei minori a Nizza da parte della madre nonché sull'emersa inconsistenza delle accuse a lui pervicacemente rivolte dalla moglie, sia circa ipotizzati atti di abuso sessuale ai danni del figlio sia circa un possibile uso di stupefacenti.
Al riguardo va certamente stigmatizzato, da un lato, il comportamento posto in essere dalla madre e consistito nell'aver trasferito senza consenso del padre i minori a Nizza, fatto già riconosciuto illecito dal Tribunale di Marsiglia e che ha imposto l'esercizio di azioni legali da parte del padre in Italia, poi concluse con la sentenza di separazione con condizioni concordate n. 2756/2023 del Tribunale di Genova, con affido in allora condiviso;
dall'altro lato, deve però osservarsi che il reato di cui all'art 574 bis cp a carico della madre è stato archiviato in quanto il PM rilevava che il padre sapeva comunque dove erano i figli e si trattava di condotte posta in essere in occasione della fine della relazione, in un periodo di gravi tensioni di coppia, in un'epoca nella quale la madre lavorava a Nizza.
Quanto al fatto che la madre abbia dichiarato che il figlio le avrebbe Per_1 pronunciato frasi astrattamente riconducibili anche a possibili abusi sessuali da parte del padre, abusi poi risultati inesistenti, si osserva quanto segue: vero è che la Consulente ha escluso in modo netto che il bimbo presentasse segni indicatori di abuso o condotte sessualizzate che facessero ritenere sussistente un possibile abuso e che anche le visite cui il bimbo è stato sottoposto presso l'Ospedale San Paolo di Savona non hanno evidenziato alcun segno di abuso;
è altrettanto vero che il padre ha certamente sofferto per le accuse a lui rivolte;
alla Consulente ha detto, al riguardo, che le accuse della madre sono state un “macigno” per lui e fonte di grandissima sofferenza e umiliazione.
Ciò posto, non si può però comprovare che la madre abbia agito in mala fede affermando volutamente il falso per calunniare e/o screditare il marito, in quanto la donna non ha riferito condotte di abuso sul minore da lei osservate ma ha riferito dichiarazioni che il minore avrebbe fatto e descritto comportamenti dello stesso, fornendone una possibile, anche se non certo univoca, interpretazione, che poi non ha trovato riscontro negli accertamenti probatori disposti ed effettuati.
Quanto al segnalato uso di cannabis da parte del marito, tutti gli esami tossicologici al SER.D cui si è sottoposto sono risultati negativi e hanno Parte_2 smentito un uso da parte sua di stupefacenti.
Tuttavia, il procedimento penale a carico dello stesso per il reato di cui Pt_2 all'art 73 DPR 309/1990, sebbene poi archiviato dal GIP, è scaturito a seguito del sequestro nei suoi confronti di un modico quantitativo di marijuana;
ne discende anche in questo caso che non può comprovarsi con certezza la mala fede della madre nel segnalare un possibile uso di cannabis da parte del marito.
Quindi nella condotta della madre verso il padre (sia con riferimento al pregresso trasferimento dei bimbi a Nizza senza autorizzazione paterna, sia con riferimento alle accuse rivolte al padre in relazione a possibili abusi sessuali) si rinvengono indubbie criticità, ma non di portata tale da giustificare quindi l'affidamento esclusivo al padre.
Ciò anche in quanto, come sopra si è avuto modo di osservare, secondo la Per_ Consulente sia la madre che il padre appaiono affettivi verso e e Per_1 sono da entrambi riconosciuti come figure positive. All'esito della CTU non è, cioè, emersa una inidoneità genitoriale della madre che possa giustificare l'affido esclusivo al padre.
Devono essere, quindi, rigettate sia la domanda di affido esclusivo al padre sia, allo stato, la domanda di affido condiviso a entrambi i genitori formulata dalla madre e deve essere invece disposto, in accoglimento della domanda proposta dal tutore dei minori e in conformità a quanto proposto dalla Consulente, l'affido ai Servizi Sociali del comune di Arenzano ATS 32 con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori e con facoltà dell'Ente di compiere adottare nell'interesse dei minori ogni decisione relativa a:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
Trascorsi i due anni previsti potrà farsi luogo, ove non vi siano ulteriori segnalazioni da parte dei Servizi, al ripristino dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con monitoraggio dei Servizi per un ulteriore anno;
ciò al fine di verificare ulteriormente lo stato di benessere psico fisico dei minori, provati dall'estenuante conflitto tra i genitori e potenziali vittime di un danno da “ cattiva separazione” al quale ha fatto espresso riferimento, a proposito di , anche la Consulente. Per_1
D) CIRCA IL COLLOCAMENTO DEI MINORI PRESSO IL PADRE CON RESIDENZA PRESSO L'ABITAZIONE CONIUGALE IN ARENZANO:
La madre dei minori chiede il collocamento presso di sé e motiva ciò dicendo di avere trovato un'occupazione a tempo indeterminato in Monaco, dove lavora da lunedì al venerdì sino alle 18,00 e di avere preso in locazione una casa in Ventimiglia;
il padre chiede collocamento prevalente dei figli presso di lui, nella casa coniugale della quale chiede l'assegnazione.
La domanda di collocamento presso la madre non può essere accolta in quanto comporterebbe il totale sradicamento dei minori dal luogo (Arenzano) dove attualmente hanno la residenza e li costringerebbe ad un radicale cambio di abitudini. Occorre sottolineare che in Arenzano era stata fissata di comune accordo la residenza della famiglia e che lì ha frequentato la scuola Persona_1 dell'infanzia; i bambini, per quanto nati a Nizza, godono della nazionalità italiana e prima della separazione la famiglia risiedeva a Arenzano.
Anche su questo punto la Consulente si è espressa chiaramente, affermando quanto segue: “i bambini stanno bene ad Arenzano: la scuola ha relazionato solo elementi positivi, la casa dove vivono da quando sono nati, è adeguata”; la Consulente ha anche chiarito che la SI (nuova compagna del padre che non vive con Pt_5 lui) e la nonna paterna che supporta il figlio nella gestione dei minori in caso di assenza per lavoro, “sono risultate persone senza alcuna criticità, e non si riscontrano elementi per giustificare uno sradicamento.” Del resto, secondo la Consulente, il padre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, si è mostrato perfettamente in grado di accudire i figli che, come confermato anche dalle maestre, risultano ben seguiti e sempre curati;
inoltre entrambi i minori, come già osservato, hanno un buon rapporto con il padre (così come peraltro con la madre).
In questo quadro, la collocazione dei minori presso il padre è attualmente più rispondente all'interesse degli stessi consentendo loro di rimanere a vivere nella ex casa coniugale e nel contesto di vita sociale ove sono da sempre inseriti;
il convenuto, che è Comandante di nave, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di avere chiesto e ottenuto dal datore di lavoro di poter lavorare con orario di ufficio il più possibile, per meglio seguire i figli;
egli ha anche dichiarato che, comunque, nei periodi di sua assenza per lavoro, i figli sono comunque adeguatamente seguiti dalla nonna paterna;
quest'ultima è stata sentita in fase di Consulenza Tecnica, ha dimostrato di essere figura idonea e si è detta disponibile a continuare a dare il suo sostegno al figlio nella gestione dei nipoti.
Nelle memorie presentate il convenuto ha peraltro da ultimo dichiarato di avere reperito occupazione lavorativa presso AN TI in Porto a Genova, che gli consente di lavorare stabilmente a terra;
a conferma di ciò produceva la relativa proposta di assunzione;
a verbale di udienza del 9.10.2025 il difensore del convenuto dichiarava che quest'ultimo non aveva potuto iniziare la nuova attività lavorativa a metà del mese di settembre 2025 in quanto era subentrata una grave problematica di salute (endocardite) per la quale aveva dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico il 5 settembre e per il quale era ancora in convalescenza. Il difensore dichiarava altresì che la ripresa dell'attività lavorativa (presso AN TT in Porto a Genova) era prevista nel periodo compreso tra il 1 e il 15 novembre 2025.
Stante tutto ciò e data comunque la concreta capacità mostrata dal padre di organizzarsi per la gestione e l'accudimento dei figli, la collocazione presso di lui pare maggiormente rispondente all'interesse dei minori che paiono trovarsi bene ad Arenzano dove frequenta la scuola dell'infanzia; tale soluzione evita ai Per_1 minori un trasferimento a Ventimiglia che li priverebbe peraltro anche del contatto con la nonna paterna, che li ha molto seguiti sino ad ora;
peraltro i minori sono seguiti da tempo dai Servizi Sociali di Arenzano e il passaggio di consegne a Servizi Sociali diversi (quelli di Ventimiglia), come richiesto dalla ricorrente, non sarebbe conforme al loro interesse.
La casa coniugale, dove i minori sono collocati con il padre, è peraltro cointestata e il padre si fa carico delle spese di manutenzione e del mutuo.
Come già si è rilevato non è emerso alcun oggettivo riscontro a quanto affermato dalla madre circa possibili abusi del padre, affermazioni basate peraltro solo su asserite frasi e asseriti gesti posti in essere dal minore, entrambi di ben dubbia interpretazione. Per di più, né il gesto attribuito a , né la frase, sono state Per_1 confermate in sede di audizione e/o osservazione nel corso della Consulenza espletata. La Consulente, come già detto non ha rilevato alcun indicatore di abuso né emergono dalle certificazioni mediche.
Per quanto concerne l'eventuale attuale uso di cannabis da parte di , Pt_2 viene in rilievo la relazione Prot. 191597 del 19.12.2024 depositata nel presente fascicolo da ASL 3 in data 20.12.2024 dalla quale emerge che gli esami tossicologici effettuati, come da indicazione del giudice, da , sono risultati negativi. Pt_2
Non sussistono quindi attualmente controindicazioni alla collocazione dei minori presso il padre in Arenzano via delle Pinete 58.
Anche la tutrice dei minori ha concluso nel senso di un collocamento prevalente presso il padre, ritendo tale soluzione più conforme all'interesse dei minori.
Deve essere, quindi, disposto, in accoglimento sul punto delle relative domande del convenuto e della tutrice dei minori, che la collocazione prevalente dei minori sia presso il padre, nella casa coniugale di Arenzano via delle Pinete 58, che deve essere a lui assegnata.
E) CIRCA IL REGIME DI FREQUENTAZIONE DEI FIGLI DA PARTE DELLA MADRE.
Il Giudice con l'ordinanza sopra indicata del 15.04.2025 ha redatto un calendario di visite per la madre che consente il rispetto della bigenitorialità pur nella collocazione prevalente dei minori presso il padre. Il Giudice nei suddetti provvedimenti provvisori aveva disposto che la madre avesse possibilità di vedere e tenere i figli con sé secondo il seguente calendario: tutte le settimane dal venerdì pomeriggio fino alla domenica con rientro presso il padre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori;
le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Tale calendario, richiesto dai Servizi sociali, cui i minori devono essere affidati, appare idoneo a garantire il diritto dei minori a godere di una piena bigenitorialità e va per l'effetto confermato.
F) CIRCA IL PREVISTO MANTENIMENTO DIRETTO:
Il Giudice Delegato nei provvedimenti provvisori ha stabilito che ciascun genitore sia onerato del mantenimento ordinario dei figli nel periodo di rispettiva competenza.
Tale decisione è equa e condivisibile: infatti se è vero che minori trascorreranno più tempo con il padre è vero anche che il marito, Comandante di nave, ha comparativamente (pur tenuto conto delle spese sostenende – rata mutuo e spese manutenzione della casa coniugale) una maggiore capacità reddituale rispetto alla moglie. La retribuzione lorda di , infatti, sulla base della lettera di Pt_2 assunzione presso il nuovo datore di lavoro, sarà di € 4.615,00 circa mensili;
per il passato ha dichiarato in sede di interrogatorio libero di percepire Pt_2
5.000,00 euro al mese per i mesi nei quali lavorava ( otto mesi e 20 giorni all'anno) e negli altri tre mesi di percepire la NASPI di euro 1.300,00 circa;
quanto alla signora la suddetta in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di lavorare come Pt_1 assistente amministrativa e di percepire uno stipendio di circa 2800 euro al mese, con cui deve far fronte alle spese per il contratto di locazione della casa in Ventimiglia (circa euro 500 al mese) e dei viaggi necessari in relazione al Persona_4 previsto regime di frequentazione con i figli.
Stante quanto sopra, anche se è il padre il collocatario dei minori ed essi trascorrono più tempo con lui, la valutazione comparativa dei redditi non consente di porre a carico della madre non collocataria un contributo al mantenimento dei figli.
Non possono quindi trovare accoglimento le reciproche domande di contribuzione al mantenimento dei figli formulate e dalla ricorrente e dal convenuto;
nessuno dei due coniugi dovrà versare all'altro un assegno di mantenimento per i due figli.
G) CIRCA LA SUDDIVISIONE AL 50% DELLE SPESE STRAORDINARIE:
Le spese straordinarie saranno invece suddivise al 50% secondo la disciplina e lo schema di cui al verbale ex art 47 OG della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova. In relazione a tali spese dovrà farsi riferimento alla disciplina e lo schema di cui al verbale ex art 47 OG della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
H) CIRCA IL MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI ESPATRIO DALL'ITALIA:
Questo Tribunale ritiene che debba essere mantenuto il divieto di espatrio dei minori dall'Italia quantomeno fino a che saranno affidati ai Servizi Sociali, avuto riguardo alla pregressa condotta della madre di trasferimento dei minori a Nizza senza consenso e senza autorizzazione paterna, per un periodo di sei mesi;
i minori e la madre sono rientrati in Italia solo a seguito della già citata sentenza del Tribunale di Marsiglia, fatto che, sia pure non integrante il reato di sottrazione dei minori, deve essere comunque ritenuto civilisticamente illecito ed è stato qualificato come tale dal suddetto Tribunale di Marsiglia;
inoltre il padre della ricorrente risiede a Nizza, la madre in Serbia e la ricorrente lavora a Monaco;
quanto sopra fa ritenere che qualora la madre decidesse di condurre nuovamente i bimbi fuori dall'Italia senza consenso del padre e senza previa autorizzazione del Tribunale, potrebbe avere concreti appoggi logistici.
Ne consegue che va confermato il divieto di espatrio dall'Italia dei minori, fatta salva la possibilità per i Servizi Sociali, sentiti i genitori, di prestare il consenso al compimento del singolo viaggio, previa eventuale autorizzazione del Tribunale in caso di dissidio.
I) CIRCA L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO:
La ricorrente ha chiesto l'attribuzione dell'assegno unico nella sua interezza. Tale domanda non può essere accolta stante la collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, con il quale i bambini trascorrono più tempo. Si reputa equa, quindi, la ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
J) CIRCA IL REGIME DELLE SPESE:
Quanto alle spese di lite occorre tener conto del fatto che le domande proposte dalla madre (affido condiviso, collocazione dei minori presso di lei nell'abitazione di Ventimiglia, assegno di mantenimento a carico del padre, assegno unico da percepirsi interamente da lei ) sono state respinte, mentre sono state accolte due domande (da ritenersi principali) formulate dal convenuto, quella di assegnazione della casa coniugale e di collocamento dei minori presso di lui;
hanno trovato pieno accoglimento invece le domande del tutore dei minori, la cui nomina si è resa necessaria per il comportamento di entrambi i genitori.
Ne consegue che nei rapporti fra le parti principali, le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa;
le spese del tutore e del CTP dallo stesso nominato, liquidate come in dispositivo, andranno invece poste a carico di entrambi i genitori in solido fra loro ed in egual misura, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello stato.
Quanto alle spese della CTU, liquidate come da separato provvedimento, esse andranno poste al 50% a carico dei genitori e Parte_2 Pt_3 in quanto la CTU si è resa necessaria anche per l'altissima e perdurante
[...] conflittualità tra i genitori, perdurata per tutto il corso del procedimento e non risoltasi neppure all'esito della Consulenza Tecnica stessa e per le gravi triangolazioni cui i minori sono stati sottoposti da parte di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata igni diversa istanza,
1) Revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di e e il provvedimento di nomina della Parte_2 Parte_1 tutrice;
2) A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2756/2023 del Tribunale di Genova con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Nizza in data 24 febbraio 2018 da e Parte_2 Parte_1
(trascritto nel registro di stato civile del Comune di Genova Atto 172 Parte II Serie C Vol. Anno 2018):
AFFIDA i minori , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nata a [...] in data [...], ai servizi sociali del Comune di Arenzano
[...] (ATS 32), per un periodo di anni due a far data dalla presente sentenza, con i poteri di cui in parte motiva;
DISPONE che al termine dell'affidamento, in difetto di segnalazioni da parte dei servizi sociali affidatari, i minori siano affidati ad entrambi i genitori con affido condiviso, con monitoraggio dei suddetti servizi sociali per ulteriori mesi dodici;
DISPONE che i minori siano prevalentemente collocati presso il padre nell'abitazione di Arenzano Via delle Pinete 58;
ASSEGNA al padre, collocatario dei minori, la casa coniugale posta in Arenzano Via delle Pinete n. 58, con tutti gli arredi presenti;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con se' i figli minori secondo il seguente calendario: tutte le settimane dal venerdì pomeriggio fino alla domenica con rientro presso il padre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
durante il periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori;
le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
DISPONE che ciascun genitore sia onerato del mantenimento ordinario dei figli nel periodo di rispettiva competenza, ferma la suddivisione al 50% tra i genitori secondo la disciplina e lo schema di cui al verbale ex art 47 og della sezione famiglia del Tribunale di Genova;
ATTRIBUISCE l'assegno unico ad entrambi i genitori, in ragione del 50%;
CONFERMA il divieto di espatrio dall'Italia dei minori per tutta la durata dell'affidamento ai Servizi Sociali, fatta salva la possibilità per gli stessi di richiedere l'autorizzazione a prestare il consenso per il singolo viaggio in caso di dissidio fra i genitori;
CONDANNA la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali al Pt_2
15%, CPA ed IVA se dovute;
CONDANNA i Sig.ri e al pagamento in solido Parte_1 Parte_2 fra loro ed in egual misura delle spese legali della tutrice dei minori Avv. ANTONELLA MAGNANI che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute, oltre spese di CTP pari ad € 2.451,53, il tutto da distrarsi in favore dell'Erario;
PONE le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, al 50% a carico di
e . Parte_2 Parte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Arenzano (ATS 32)
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente Dott.ssa Claudia Merlino Dott.ssa Ada Lucca