CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18888 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE lette le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato IM LO per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore unico della''Geotech impianti tecnologici" dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 18 novembre 2014. La sentenza di primo grado aveva applicato a LO le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18888 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 02/03/2023 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 23 d.l. 149 del 2020 e dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e formulando un'unica questione processuale. La sentenza impugnata sarebbe viziata — sostiene il ricorrente — perché la Corte territoriale ha erroneamente negato la trattazione orale del processo per essere intempestiva la relativa richiesta. Sostiene la parte che aveva avanzato, il 17 novembre 2011, quindi sette giorni prima dell'udienza, una richiesta di attivare la videoconferenza per consentire all'imputato di rendere l'esame. Tale esame sarebbe stato proficuo per la ricostruzione dei fatti dal momento che LO era divenuto, nelle more del giudizio, collaboratore di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 1. Il ricorso è manifestamente infondato dal momento che correttamente la Corte di appello ha negato la trattazione orale del processo, in ragione del fatto che la difesa non aveva rispettato il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 23-bis, comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con legge 18 dicembre 2020, n.176 (riproducendo la previsione contenuta all'art.23, d.l. n.149 del 2020), termine che è previsto anche per la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza. Non si comprende, poi, quale rilevanza abbia la volontà di far esaminare il ricorrente, dal momento che, laddove la difesa avesse inteso chiedere tale adempimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., avrebbe dovuto avanzare istanza di rinnovazione istruttoria nell'appello o nei motivi aggiunti. Peraltro neanche si comprende se e quale era stato l'impedimento in tal senso — non chiarendo il ricorrente da quale data fosse divenuto collaboratore di giustizia e se l'epoca di tale avvenimento avesse impedito al suo difensore di avanzare tempestivamente l'istanza di rinnovazione. Infine il ricorso è del tutto generico e assertivo quanto alla valenza ricostruttiva che l'esame dell'imputato avrebbe potuto avere per il giudizio e ciò stride con il principio di diritto secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte 2 instante indicare e documentare (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 2. Come già anticipato, la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. 2.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità degli ultimi anni. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. 2.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».
P.Q.M.
3 annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2/3/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE lette le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato IM LO per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore unico della''Geotech impianti tecnologici" dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 18 novembre 2014. La sentenza di primo grado aveva applicato a LO le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18888 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 02/03/2023 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 23 d.l. 149 del 2020 e dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e formulando un'unica questione processuale. La sentenza impugnata sarebbe viziata — sostiene il ricorrente — perché la Corte territoriale ha erroneamente negato la trattazione orale del processo per essere intempestiva la relativa richiesta. Sostiene la parte che aveva avanzato, il 17 novembre 2011, quindi sette giorni prima dell'udienza, una richiesta di attivare la videoconferenza per consentire all'imputato di rendere l'esame. Tale esame sarebbe stato proficuo per la ricostruzione dei fatti dal momento che LO era divenuto, nelle more del giudizio, collaboratore di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 1. Il ricorso è manifestamente infondato dal momento che correttamente la Corte di appello ha negato la trattazione orale del processo, in ragione del fatto che la difesa non aveva rispettato il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 23-bis, comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con legge 18 dicembre 2020, n.176 (riproducendo la previsione contenuta all'art.23, d.l. n.149 del 2020), termine che è previsto anche per la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza. Non si comprende, poi, quale rilevanza abbia la volontà di far esaminare il ricorrente, dal momento che, laddove la difesa avesse inteso chiedere tale adempimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., avrebbe dovuto avanzare istanza di rinnovazione istruttoria nell'appello o nei motivi aggiunti. Peraltro neanche si comprende se e quale era stato l'impedimento in tal senso — non chiarendo il ricorrente da quale data fosse divenuto collaboratore di giustizia e se l'epoca di tale avvenimento avesse impedito al suo difensore di avanzare tempestivamente l'istanza di rinnovazione. Infine il ricorso è del tutto generico e assertivo quanto alla valenza ricostruttiva che l'esame dell'imputato avrebbe potuto avere per il giudizio e ciò stride con il principio di diritto secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte 2 instante indicare e documentare (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 2. Come già anticipato, la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. 2.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità degli ultimi anni. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. 2.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».
P.Q.M.
3 annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2/3/2023.