Articolo 3 della Legge 4 luglio 1988, n. 264
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14 luglio 1988
Art. 3. 1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 luglio 1988