Articolo 2 della Legge 23 agosto 1993, n. 349
Articolo 1Articolo 3
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11 settembre 1993
Art. 2. Definizioni 1. L'attivita' cinotecnica e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attivita' cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 11 settembre 1993
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