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11 settembre 1993
11 settembre 1993
Art. 2. Definizioni 1. L'attivita' cinotecnica e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attivita' cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attivita' cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentario • 1
- 1. La nuova nozione fiscale di impresa agricola e le imprese di allevamento “evolute”Accesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 24 febbraio 2026 · 1
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 15/04/2025, n. 6642Provvedimento: […] Passando al merito, è infondato l'argomento secondo il quale, non essendo il ricorrente imprenditore agricolo ai sensi dell' art. 2 della legge n. 349/1993 , l' attività svolta debba di per sé considerarsi una attività amatoriale. È invece corretto rilevare come in tale caso non sia esclusa la qualifica di imprenditore commerciale ordinario e, del resto, questa è stata correttamente ricostruita dall'ente impositore valutando consistenza e modalità della attività svolta.Leggi di più...
- art. 2 legge n. 349/1993·
- regime forfettario·
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- avviso di accertamento·
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