TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2130/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2130/2025 RG V.G., introdotta da
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Marco 51, con il patrocinio dell'avv. IOPPOLO Domenico;
e
nata a [...] l'[...] (C.F. ), e residente a Poggio Mirteto in Controparte_1 C.F._2 via Giuseppe Mazzini n. 13/B con il patrocinio dell'avv. IOPPOLO Domenico;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2011 e di non avere da allora mai Parte_1 Controparte_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 05/11/1994; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune del Comune di Roma al n. 00811 parte 1 serie 02 anno 1994;
2.ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni come già stabilito in sede di separazione:
1) La casa familiare sita in Roma alla Via Michele De Marco N° 51 viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
;
[...] 2) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, così come i figli maggiorenni, ognuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
05/11/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2130/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 05/11/1994 tra e Parte_1 [...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.00811, Parte I, Serie CP_1
02, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2130/2025 RG V.G., introdotta da
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Marco 51, con il patrocinio dell'avv. IOPPOLO Domenico;
e
nata a [...] l'[...] (C.F. ), e residente a Poggio Mirteto in Controparte_1 C.F._2 via Giuseppe Mazzini n. 13/B con il patrocinio dell'avv. IOPPOLO Domenico;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2011 e di non avere da allora mai Parte_1 Controparte_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 05/11/1994; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune del Comune di Roma al n. 00811 parte 1 serie 02 anno 1994;
2.ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni come già stabilito in sede di separazione:
1) La casa familiare sita in Roma alla Via Michele De Marco N° 51 viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
;
[...] 2) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, così come i figli maggiorenni, ognuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
05/11/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2130/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 05/11/1994 tra e Parte_1 [...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.00811, Parte I, Serie CP_1
02, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi