Articolo 214 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 214. Individuazione degli istituti 1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010