Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 214. Individuazione degli istituti 1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Commentario • 1
- 1. Parere sulla Normativa n. 924 del 07/09/2016 - rif. AG 35/16/APAutorità nazionale anticorruzione · 7 settembre 2016 · 0.8556025
Autor rità Naz N zionale A Anticorruz uzione P Presidente te DELIBER RA N. 924 DE L 7 settemb bre 2016 utture strateg eminente int onale. Entra ata in vigore del decreto o 16, n. 50, pe giche di pre eriodo di pri ima applicaz teresse nazio zione. Richie esta di parere re. O: Infrastru 18 aprile 201 /AP ture strateg giche – appr progetti - re delle infrast trutture strat rovazione p tegiche già i sitorio i programm matori approv egime trans gli strumenti dell'entrata in el d.lgs. 50/ vati, e per i /2016, sono i o VIA è già disciplina pre ocedura di secondo la d mente all'ent trata in vigo iniziata al m evigente. Le ore del d.lgs. inserite neg momento d e procedure …
Leggi di più…