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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott. Maria Antonietta Naso Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 25.09.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1207/22 del Tribunale di
Reggio Calabria Giudice Unico del Lavoro, depositata in data 31.05.2022
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì, come da procura in atti
Appellante
CONTRO
, Controparte_1 CodiceFiscale_1
Appellato Contumace
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Ettore Triolo
Appellata
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado.
Il sig. agiva per l'accertamento della infondatezza della pretesa Controparte_1 contributiva portata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000551000, notificata in data 27.05.2019, esclusivamente per ciò che concerne i seguenti crediti : -Cartella n. 09420110013993208000 (limitatamente alla parte in cui fa riferimento ai “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta e contributi
INPS somme aggiuntive); Avviso di addebito n. 39420170002262852000 ; Avviso di addebito n. 39420170003681813000.
Nella resistenza di NP e dell' , il Tribunale ha così Controparte_3 statuito:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella n. 09420110013993208000 limitatamente alla parte in cui fa riferimento ai contributi IVS proporzionali commercianti – imposta e contributi Controparte_4 conseguentemente, annulla parzialmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000551000 limitatamente alla sola predetta cartella;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. 39420170002262852000 e n. 394 20170003681813000; - dichiara la contumacia della;
- compensa interamente tra le parti le spese legali.” CP_5
Secondo il primo giudice, l'INPS avrebbe dato prova della regolare notifica dell' avviso di addebito n. 39420170002262852000, avvenuta il 29.9.2017 e dell' Avviso di addebito n.
39420170003681813000, notifica avvenuta il 18.01.2018. Quanto invece alla cartella n.
09420110013993208000, l' ha versato in atti l'avviso di Parte_1 ricevimento comprovante la sua regolare notifica in data 19.5.2011 ed ha prodotto la relata di notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500017461 avvenuta in data
29.03.2016, ma non ha prodotto il predetto atto. Rimanendo pertanto incerto se ad esso fosse sottesa anche la cartella di pagamento n. 09420110013993208000, il Tribunale ha ritenuto prescritti i contributi in essa portati.
APPELLO.
Propone appello l' per i motivi di seguito trattati;
è rimasto Parte_1 contumace il ricorrente, mentre l'INPS si è costituita aderendo ai motivi di gravame dell' , chiedendo il rigetto dell'originaria domanda, con vittoria di spese. Controparte_6
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25/09/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26/09/2025 .
Motivi della decisione L' contesta la decisione del Giudice che avrebbe ritenuto non provata Pt_1 CP_6 la circostanza che la cartella n. 09420110013993208000 fosse stata inserita all'interno del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500017461 notificato in data 29.03.2016,
e, pertanto, ha ritenuto prescritto il carico contributivo da essa portato.
Deduce come la stessa avesse provveduto a depositare, in data 10.2.2020, il Pt_1 dettaglio relativo al preavviso di fermo amministrativo che evidenziava la presenza della cartella n. 09420110013993208000 all'interno del suddetto preavviso.
Rileva infine come la produzione documentale seppur prodotta tardivamente, qualora ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale, può essere acquisibile anche dal giudice d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c
L'allegazione documentale, pur se effettuata in ritardo, è pienamente utilizzabile in quanto si configura come mera difesa e non come eccezione in senso stretto.
°°°°
L'appello è fondato.
Va premesso che l'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., per cui la tardiva produzione documentale non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che
<l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n.
9226/2018, n. 27163/2008, n. 230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi
(ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della si fosse Parte_1 costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>. Conf. (Cass., 24813/22): -In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti
Fatte queste premesse, va dato atto che , già nel corso del giudizio di primo grado, CP_7 oltre alla prova della notifica avvenuta in data 29.3.2016, ha depositato il dettaglio del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500017461 contenente l'elenco delle cartelle incluse nel predetto preavviso, tra cui figura la n. 09420110013993208000 .
La suddetta produzione documentale è prova sufficiente, ad avviso del collegio, della validità dell' atto interruttivo della prescrizione, costituito dal preavviso di fermo notificato in data 29.3.2016. Tanto non è impedito dalla circostanza che l'appellante abbia prodotto, anziché l'atto notificato, una stampa interna riassuntiva del contenuto del preavviso (con indicazione delle singole cartelle e dei relativi importi). In mancanza di disconoscimento o specifica contestazione, non vi è ragione per ritenere la non conformità, quanto al contenuto, di tale riproduzione interna all'atto notificato. Ad abundantiam, può essere richiamato il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Successivamente alla suddetta produzione documentale la difesa del ricorrente si è limitata ad una vaga impugnazione e contestazione senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparte e sui singoli atti interruttivi versate in atti.
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato. Nel regolamento delle spese di lite, alla soccombenza consegue la tenutezza del CP_1 al pagamento delle spese nei confronti di NP e , che si liquidano, per ciascuno di CP_7 ess, per il primo grado in € 1.700,00 e per l'appello liquidate in € 1458,00 ai sensi del DM
n. 147/2022 (II scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro nei Parte_2 Controparte_1 confronti di INPS e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1207/2022 depositata in data 31.05.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento dell' appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso, condannando a rimborsare all'NP e all' Controparte_1 Parte_2
le spese di difesa dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in
[...]
€ 1.700,00 (ciascuno) e per l'appello in € 1458,00 (ciascuno), oltre accessori come per legge e rimborso contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott. Maria Antonietta Naso Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 25.09.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1207/22 del Tribunale di
Reggio Calabria Giudice Unico del Lavoro, depositata in data 31.05.2022
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì, come da procura in atti
Appellante
CONTRO
, Controparte_1 CodiceFiscale_1
Appellato Contumace
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Ettore Triolo
Appellata
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado.
Il sig. agiva per l'accertamento della infondatezza della pretesa Controparte_1 contributiva portata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000551000, notificata in data 27.05.2019, esclusivamente per ciò che concerne i seguenti crediti : -Cartella n. 09420110013993208000 (limitatamente alla parte in cui fa riferimento ai “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta e contributi
INPS somme aggiuntive); Avviso di addebito n. 39420170002262852000 ; Avviso di addebito n. 39420170003681813000.
Nella resistenza di NP e dell' , il Tribunale ha così Controparte_3 statuito:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalla cartella n. 09420110013993208000 limitatamente alla parte in cui fa riferimento ai contributi IVS proporzionali commercianti – imposta e contributi Controparte_4 conseguentemente, annulla parzialmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000551000 limitatamente alla sola predetta cartella;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. 39420170002262852000 e n. 394 20170003681813000; - dichiara la contumacia della;
- compensa interamente tra le parti le spese legali.” CP_5
Secondo il primo giudice, l'INPS avrebbe dato prova della regolare notifica dell' avviso di addebito n. 39420170002262852000, avvenuta il 29.9.2017 e dell' Avviso di addebito n.
39420170003681813000, notifica avvenuta il 18.01.2018. Quanto invece alla cartella n.
09420110013993208000, l' ha versato in atti l'avviso di Parte_1 ricevimento comprovante la sua regolare notifica in data 19.5.2011 ed ha prodotto la relata di notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500017461 avvenuta in data
29.03.2016, ma non ha prodotto il predetto atto. Rimanendo pertanto incerto se ad esso fosse sottesa anche la cartella di pagamento n. 09420110013993208000, il Tribunale ha ritenuto prescritti i contributi in essa portati.
APPELLO.
Propone appello l' per i motivi di seguito trattati;
è rimasto Parte_1 contumace il ricorrente, mentre l'INPS si è costituita aderendo ai motivi di gravame dell' , chiedendo il rigetto dell'originaria domanda, con vittoria di spese. Controparte_6
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25/09/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26/09/2025 .
Motivi della decisione L' contesta la decisione del Giudice che avrebbe ritenuto non provata Pt_1 CP_6 la circostanza che la cartella n. 09420110013993208000 fosse stata inserita all'interno del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500017461 notificato in data 29.03.2016,
e, pertanto, ha ritenuto prescritto il carico contributivo da essa portato.
Deduce come la stessa avesse provveduto a depositare, in data 10.2.2020, il Pt_1 dettaglio relativo al preavviso di fermo amministrativo che evidenziava la presenza della cartella n. 09420110013993208000 all'interno del suddetto preavviso.
Rileva infine come la produzione documentale seppur prodotta tardivamente, qualora ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale, può essere acquisibile anche dal giudice d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c
L'allegazione documentale, pur se effettuata in ritardo, è pienamente utilizzabile in quanto si configura come mera difesa e non come eccezione in senso stretto.
°°°°
L'appello è fondato.
Va premesso che l'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., per cui la tardiva produzione documentale non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che
<l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n.
9226/2018, n. 27163/2008, n. 230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi
(ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della si fosse Parte_1 costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>. Conf. (Cass., 24813/22): -In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti
Fatte queste premesse, va dato atto che , già nel corso del giudizio di primo grado, CP_7 oltre alla prova della notifica avvenuta in data 29.3.2016, ha depositato il dettaglio del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500017461 contenente l'elenco delle cartelle incluse nel predetto preavviso, tra cui figura la n. 09420110013993208000 .
La suddetta produzione documentale è prova sufficiente, ad avviso del collegio, della validità dell' atto interruttivo della prescrizione, costituito dal preavviso di fermo notificato in data 29.3.2016. Tanto non è impedito dalla circostanza che l'appellante abbia prodotto, anziché l'atto notificato, una stampa interna riassuntiva del contenuto del preavviso (con indicazione delle singole cartelle e dei relativi importi). In mancanza di disconoscimento o specifica contestazione, non vi è ragione per ritenere la non conformità, quanto al contenuto, di tale riproduzione interna all'atto notificato. Ad abundantiam, può essere richiamato il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Successivamente alla suddetta produzione documentale la difesa del ricorrente si è limitata ad una vaga impugnazione e contestazione senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparte e sui singoli atti interruttivi versate in atti.
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato. Nel regolamento delle spese di lite, alla soccombenza consegue la tenutezza del CP_1 al pagamento delle spese nei confronti di NP e , che si liquidano, per ciascuno di CP_7 ess, per il primo grado in € 1.700,00 e per l'appello liquidate in € 1458,00 ai sensi del DM
n. 147/2022 (II scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro nei Parte_2 Controparte_1 confronti di INPS e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1207/2022 depositata in data 31.05.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento dell' appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso, condannando a rimborsare all'NP e all' Controparte_1 Parte_2
le spese di difesa dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in
[...]
€ 1.700,00 (ciascuno) e per l'appello in € 1458,00 (ciascuno), oltre accessori come per legge e rimborso contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)