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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NG AN, LA
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3426/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 86/07/2023 del 11.11.2022, depositata in segreteria il successivo 03.01.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr.7387/2021, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla resistente 2 Società_1 SPA nei confronti dell'AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso dell'IVA versata e non dovuta per l'anno d'imposta 2019 nell'ambito dei rapporti di somministrazione di energia elettrica, intrattenuti con Società_2 resistente 2, asseritamente calcolata su una base imponibile errata.
L'ente impositore impugnava la pronuncia eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell'olim ricorrente in quanto soggetto non titolato ad invocare alcuna pretesa restitutoria nei confronti dell'IO ai sensi dell'art. 30-ter, II comma, del DPR nr. 633/72 facendo, altresì, rilevare nel merito come l'applicazione dell'IVA sui c.d. OGSE fosse del tutto legittima in quanto aventi natura di componente tariffaria ex art. 3 comma 11 del d.lgs. 79/1999 e, quindi, non tributaria. Richiamava ed allegava giurisprudenza di legittimità e di merito.
Chiedeva la riforma integrale della sentenza gravata e, in accoglimento dell'appello, dichiararsi la non spettanza del rimborso e la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.
Parte appellata si costituiva ritualmente e deduceva ampiamente in merito alle avverse lagnanze richiamando a sua volta giurisprudenza di legittimità e di merito di segno ad essa favorevole . Produceva istanza di rinvio a nuovo ruolo dell'udienza di trattazione fissata per il 02.04.2025 atteso che in data 11.12.2024 si era tenuta, dinanzi alla Corte di cassazione, la pubblica udienza di discussione di alcuni giudizi del tutto analoghi al presente e vertenti sulla medesima questione interpretativa qui controversa (legittimazione della cessionaria a proporre l'istanza di rimborso direttamente nei confronti dell'IO, nonché la inclusione o meno degli
OGSE nella base imponibile iva del servizio di fornitura). Formulava altresì, ove si fosse ritenuto che l'ordinamento interno prevedava che l'unico soggetto legittimato a rimborsare al cessionario quanto indebitamente versato fosse sempre e comunque il cedente/prestatore, proprio alla luce del sistema attualmente vigente nel suo complesso e come sopra descritto, istanza di rimessione della questione alla
CGUE, con rinvio pregiudiziale e previa sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 267 del
T.F.U.E..
Concludendo chiedeva che questa Corte, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa in fatto e diritto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa dichiarasse il rigetto del gravame siccome illegittimo e infondato, eventualmente previo rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale di compatibilità dell'interpretazione del meccanismo interno di ripetizione dell'I.V.A. indebitamente corrisposta (nel senso della esclusiva legittimazione passiva del cedente) con i principi di neutralità ed effettività dell'IVA., e, di conseguenza, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto alla Società e il diritto di rimborso dalla stessa vantato, oltre interessi maturati e maturandi come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nella seduta del 03 dicembre 2025 il Collegio, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. In modo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra eccezione e domanda, la Corte osserva come le sentenze della Corte di Cassazione nr. 6810/2025 e 6812/2025, hanno statuito i seguenti principi che attagliano perfettamente alla fattispecie qui in esame : “A tale orientamento,
(Cfr Cass. n. 19837/2023), va data ulteriore continuità perché è convincente che «riemerge difatti in tale orientamento il rapporto tributario tutte le volte in cui l'IVA indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l'IVA assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), perché relativa a operazione esente o non imponibile, o perché assoggettabile ad una aliquota inferiore rispetto a quella indicata erroneamente in fattura (sottolinea questa distinzione Cass. 26 agosto 2015, n.
17174; in linea anche Cass. 6 dicembre 2016, n. 24923)» (Cass. n. 23288/2018, cit.).
Quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritto alla detrazione dell'IVA esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l'amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce (Cass. n. 19837/2023). Solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l'amministrazione finanziaria, e la fattispecie in esame si colloca al di fuori della suddetta ricostruzione giuridica.
Ed ancora, con altra sentenza della Suprema Corte nr. 6733 del 14.03.2025 è stato affermato che “ Il difetto di legittimazione del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatte salve le ipotesi di impossibilità od eccessiva difficoltà ad ottenere il rimborso direttamente dal fornitore, che discende dalle citate pronunce e costantemente affermata da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n.
34957/2021; Cass. n. 2422072023), ha trovato deroga nella sentenza della Corte di giustizia unionale 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C- 316/22) che ha affermato che «Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte osserva ancora come gli oneri generali di sistema (OGSE) sono componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e possono essere divisi in due categorie: oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS;
Rimanenti oneri generali ARIM. Tanto equivale ad escludere la loro paventata natura tributaria confermandosi, pertanto, la corretta inclusione nella base imponibile IVA.
Vista la natura devolutiva dell'appello tributario resta assorbita ogni eventuale ulteriore lagnanza.
La complessità della questione e la giurisprudenza di segno alterno giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 03.12.2025
Il LA Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NG AN, LA
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3426/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 86/07/2023 del 11.11.2022, depositata in segreteria il successivo 03.01.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr.7387/2021, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla resistente 2 Società_1 SPA nei confronti dell'AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso dell'IVA versata e non dovuta per l'anno d'imposta 2019 nell'ambito dei rapporti di somministrazione di energia elettrica, intrattenuti con Società_2 resistente 2, asseritamente calcolata su una base imponibile errata.
L'ente impositore impugnava la pronuncia eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell'olim ricorrente in quanto soggetto non titolato ad invocare alcuna pretesa restitutoria nei confronti dell'IO ai sensi dell'art. 30-ter, II comma, del DPR nr. 633/72 facendo, altresì, rilevare nel merito come l'applicazione dell'IVA sui c.d. OGSE fosse del tutto legittima in quanto aventi natura di componente tariffaria ex art. 3 comma 11 del d.lgs. 79/1999 e, quindi, non tributaria. Richiamava ed allegava giurisprudenza di legittimità e di merito.
Chiedeva la riforma integrale della sentenza gravata e, in accoglimento dell'appello, dichiararsi la non spettanza del rimborso e la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.
Parte appellata si costituiva ritualmente e deduceva ampiamente in merito alle avverse lagnanze richiamando a sua volta giurisprudenza di legittimità e di merito di segno ad essa favorevole . Produceva istanza di rinvio a nuovo ruolo dell'udienza di trattazione fissata per il 02.04.2025 atteso che in data 11.12.2024 si era tenuta, dinanzi alla Corte di cassazione, la pubblica udienza di discussione di alcuni giudizi del tutto analoghi al presente e vertenti sulla medesima questione interpretativa qui controversa (legittimazione della cessionaria a proporre l'istanza di rimborso direttamente nei confronti dell'IO, nonché la inclusione o meno degli
OGSE nella base imponibile iva del servizio di fornitura). Formulava altresì, ove si fosse ritenuto che l'ordinamento interno prevedava che l'unico soggetto legittimato a rimborsare al cessionario quanto indebitamente versato fosse sempre e comunque il cedente/prestatore, proprio alla luce del sistema attualmente vigente nel suo complesso e come sopra descritto, istanza di rimessione della questione alla
CGUE, con rinvio pregiudiziale e previa sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 267 del
T.F.U.E..
Concludendo chiedeva che questa Corte, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa in fatto e diritto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa dichiarasse il rigetto del gravame siccome illegittimo e infondato, eventualmente previo rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale di compatibilità dell'interpretazione del meccanismo interno di ripetizione dell'I.V.A. indebitamente corrisposta (nel senso della esclusiva legittimazione passiva del cedente) con i principi di neutralità ed effettività dell'IVA., e, di conseguenza, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto alla Società e il diritto di rimborso dalla stessa vantato, oltre interessi maturati e maturandi come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nella seduta del 03 dicembre 2025 il Collegio, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. In modo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra eccezione e domanda, la Corte osserva come le sentenze della Corte di Cassazione nr. 6810/2025 e 6812/2025, hanno statuito i seguenti principi che attagliano perfettamente alla fattispecie qui in esame : “A tale orientamento,
(Cfr Cass. n. 19837/2023), va data ulteriore continuità perché è convincente che «riemerge difatti in tale orientamento il rapporto tributario tutte le volte in cui l'IVA indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l'IVA assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), perché relativa a operazione esente o non imponibile, o perché assoggettabile ad una aliquota inferiore rispetto a quella indicata erroneamente in fattura (sottolinea questa distinzione Cass. 26 agosto 2015, n.
17174; in linea anche Cass. 6 dicembre 2016, n. 24923)» (Cass. n. 23288/2018, cit.).
Quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritto alla detrazione dell'IVA esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l'amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce (Cass. n. 19837/2023). Solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l'amministrazione finanziaria, e la fattispecie in esame si colloca al di fuori della suddetta ricostruzione giuridica.
Ed ancora, con altra sentenza della Suprema Corte nr. 6733 del 14.03.2025 è stato affermato che “ Il difetto di legittimazione del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatte salve le ipotesi di impossibilità od eccessiva difficoltà ad ottenere il rimborso direttamente dal fornitore, che discende dalle citate pronunce e costantemente affermata da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n.
34957/2021; Cass. n. 2422072023), ha trovato deroga nella sentenza della Corte di giustizia unionale 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C- 316/22) che ha affermato che «Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte osserva ancora come gli oneri generali di sistema (OGSE) sono componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e possono essere divisi in due categorie: oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS;
Rimanenti oneri generali ARIM. Tanto equivale ad escludere la loro paventata natura tributaria confermandosi, pertanto, la corretta inclusione nella base imponibile IVA.
Vista la natura devolutiva dell'appello tributario resta assorbita ogni eventuale ulteriore lagnanza.
La complessità della questione e la giurisprudenza di segno alterno giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 03.12.2025
Il LA Il Presidente