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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 1738 2025 promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBATO Parte_1 C.F._1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE
nei confronti di
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Canal Roberta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
***
Oggi 02/12/2025 , davanti al Giudice MA HI, sono comparsi per l'attrice l'avv. BARBATO
IO e per parte convenuta l'avv. Canal Roberta.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e precisano le conclusioni come da foglio del 25.11.25 e rispettivamente comparsa di costituzione e risposta.
L'avv. Barbato ribadisce che il giudizio non attiene solo all'autenticità della sottoscrizione, ma al falso in sé.
L'avv. Canal si riporta agli atti quanto alle relative contestazioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 1 sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
Nel mese di maggio 2023 l'attore ha contattato la convenuta per acquistare un coprimaterasso
Biomagnetic 29 magneti, una coperta magnetica, un paio di calzini sport, un paio di calzini therapy,
al prezzo totale di Euro 4.800,00.
Il 29.5.23 l'attore ha corrisposto, a mezzo bonifico, un anticipo di 200 euro.
I beni non sono stati consegnati al momento della sottoscrizione dell'ordine, ma successivamente.
Cont In data 20.06.2023, il Sig. , con mail indirizzata a ha esercitato la facoltà di Parte_1
recesso.
R20 in data 22.06.2023 ha riscontrato il recesso comunicato dal Sig. a mezzo mail (doc. Pt_1
11), negando, in seguito, la possibilità di restituire l'acconto e ritirare la merce.
Successivamente, con ricorso notificato in data 4.9.2023, il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio e la società affinchè il Controparte_1 CP_2
Giudice di Pace accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE:
I accertata l'efficacia del recesso esercitato da parte del Sig. in relazione Parte_1
Cont all'ordine di acquisto con DICHIARARE che il Sig. nulla deve a R20; Parte_1
II. accertata l'efficacia del recesso esercitato da parte del Sig. in relazione Parte_1
all'ordine di acquisto con R20, CONDANNARE R20 al pagamento in favore del Sig.
[...]
ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - “Codice del Consumo”, Pt_1
dell'importo di Euro 200,00 oltre interessi moratori dalla costituzione in mora (27.06.2023) fino al
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 2 saldo;
III. accertato il corretto e puntuale adempimento da parte del Sig. agli obblighi Parte_1
stabiliti dall'art. 57 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - “Codice del Consumo”, CONDANNARE
R20, in caso di sua contumacia o in caso di suo rifiuto all'of erta banco iudicis, al ritiro - presso
l'abitazione del ricorrente sita Treviso, Via Canizzano n. 3/A - dei prodotti di cui all'ordine di
acquisto sub doc. 2 (un coprimaterasso Biomagnetic 29 magneti;
una coperta magnetica;
un paio
di calzini sport;
un paio di calzini therapy);
IV. condannata R20 al ritiro dei prodotti di cui all'ordine di acquisto sub doc. 2, FISSARE ai sensi
Cont dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da al Sig. per ogni Parte_1
violazione e/o inosservanza successiva e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento di condanna;
V. accertata l'efficacia del recesso esercitato da parte del Sig. in relazione al Parte_1
contratto di finanziamento finalizzato con e/o in virtù del disposto dell'art. 58 del D.lgs. 6 CP_2
settembre 2005, n. 206 - “Codice del Consumo”, DICHIARARE che il Sig. nulla Parte_1
deve a CP_2
Cont VI. CONDANNARE e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite CP_2
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese,
competenze ed onorari.”
Costituitasi R20, ha eccepito la tardività del recesso esercitato dal Sig. in data 20.6.2023. Pt_1
Cont A sostegno di tale asserzione, ha prodotto, sub doc. 5, una bolla di consegna da cui risulterebbe che una parte della merce (nel dettaglio, materasso e coperta) sarebbe stata consegnata in data
Cont 05.06.2023 (doc. 30: copia bolla di consegna prodotta da nel giudizio avanti il GdP di Treviso
R.G. 5204/2023).
In sede di prima udienza del 27.11.2023, il Sig. - a mezzo del proprio procuratore – ha Pt_1
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 3 Cont contestato l'autenticità della sottoscrizione a lui riferita apposta al doc. 5 prodotto da e,
Cont conseguentemente, ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il doc. 5 prodotto da (doc. 31:
verbale d'udienza del 27.11.2023).
Nella propria prima memoria R20 ha presentato istanza di verificazione avente ad oggetto la sottoscrizione (attribuita al sig. ) presente sulla bolla di consegna del 5.6.2023. Pt_1
Con ordinanza del 17.05.2024, il Giudice di Pace ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti e disposto una consulenza tecnica d'ufficio grafologica nominando, quale CTU, il dott.
(doc. 32: ordinanza del 17.05.2024). Persona_1
All'udienza del 22.11.2024, il Sig. personalmente nonchè a mezzo dei propri Parte_1
difensori Avv.ti Giulio e Roberto Barbato - giusta procura speciale – ha presentato querela di falso incidentale.
Il Giudice di Pace, con provvedimento comunicato in data 13.02.2025, ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni sessanta - decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento -
per la riassunzione avanti il Tribunale di Treviso della proposta querela di falso.
La causa è stata riassunta con atto di citazione del 3.4.2025.
All'udienza del 2.10.25 si sono svolti gli adempimenti alla presenza del cancelliere e del PM.
Con ordinanza del 17.10.25 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La querela di falso ha ad oggetto un documento (la bolla di consegna) che è stata oggetto di verificazione a mezzo di ctu nel procedimento dinanzi al GdP.
Il sig. all'esito dell'indagine peritale, che ha concluso per l'autenticità della Pt_1
sottoscrizione riportata sulla bolla, sia pur con un grado non elevato di certezza, ha deciso di
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 4 proporre querela di falso al fine di accertare la falsità della stessa.
Egli ha esposto che in data 15.10.2024, il CTU dott. aveva trasmesso alle parti la bozza Per_1
della relazione peritale nelle cui conclusioni egli propendeva per l'autografia della firma apposta sulla bolla di consegna del 5.6.2023 con un livello di + 2 (doc 34: bozza relazione peritale); in data
30.10.2024, la difesa dell'attore (in assenza di un ctp nominato) aveva trasmesso le proprie osservazioni al CTU insistendo affinchè modificasse le proprie conclusioni in termini di eterografia
(doc. 35: osservazioni di parte).
In seguito il CTU ha depositato la relazione peritale definitiva modificando le proprie conclusioni riducendo il livello di probabilità di autografia da +2 a + 1 (doc. 36: relazione peritale definitiva).
Parte attrice ritiene che tale modifica deponga a suo favore e debba indurre ad approfondire l'indagine in merito alla sottoscrizione.
Si ritiene, tuttavia, che, alla luce dell'indagine peritale espletata, la domanda debba essere rigettata.
L'oggetto del giudizio di querela di falso è più ampio rispetto al giudizio di verificazione, in quanto per mezzo di esso è anche possibile far valere falsità ideologiche riferite all'estrinseco ( e non soltanto falsità materiali) ed anche perché è proponibile tanto nei confronti dell'atto pubblico che della scrittura privata e produce effetti erga omnes.
Nel caso in esame oggetto della verificazione, come anche della querela di falso, è la sottoscrizione apposta sulla bolla di consegna.
La ctu è stata svolta dinanzi al GdP nel contraddittorio tra le parti ed ha accertato la veridicità della sottoscrizione;
il sig. non ha partecipato alle operazioni peritali a mezzo di un suo ctp e, Pt_1
successivamente, ha deciso di presentare osservazioni a mezzo del proprio legale. Per quanto,
comunque, le conclusioni del perito siano parzialmente modificate, egli ha ritenuto più probabile l'autografia della sottoscrizione.
Le conclusioni della ctu non possono che essere condivise.
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 5 Si evidenzia, infatti, che il dottor ha effettuato un saggio grafico (cfr. doc. 23) e ha Per_1
effettuato la comparazione della bolla di consegna che identifica con il documento Q con alcuni documenti.
Il C.T.U. sottolinea che nei dodici anni di riferimento, il grafismo del non abbia subito Pt_1
variazioni a livello ideativo e che “le differenze riscontrabili tra i campioni autografi sono perlopiù
da ascrivere alla variabilità rappresentativa che è propria del periziando, oltre che alle diverse condizioni oggettive di stesura, come per esempio lo spazio di volta in volta a disposizione per le sottoscrizioni, la presenza/assenza di vincoli spaziali sul foglio, le finalità della sottoscrizione”.
L'analisi dei campioni autografi ha riguardato la configurazione complessiva e occupazione dello spazio grafico, l'allineamento, la definizione dei profili letterali, l'ampiezze, l'assi letterali, la continuita' la grafica, la qualita', la velocita' e la pressione del tracciato, le caratteristiche particolari. Il dottor a conclusione di questa analisi, afferma che “nel caso in esame non vi Per_1
sono elementi che dimostrino in modo incontrovertibile l'identità di mano tra le contrapposte, ma nemmeno significative evidenze contrarie che inducano a ritenere probabile un'ipotesi di eterografia. Gli indici di compatibilità rilevati tra le contrapposte, peraltro coerenti tra loro, sono quindi sufficienti ad orientare il giudizio attributivo nella direzione della autografia, da considerarsi più probabile dell'ipotesi dell'eterografia”. E continua: “ richiamato quanto precisato in premessa in merito ai criteri di formulazione delle conclusioni (p. 5), a fronte dell'incarico «ad accertare se la firma in calce alla bolla di consegna presumibilmente apposta da (doc. 5), […], Parte_1
sia o meno riferibile a detto e con quale grado di certezza», si formula la risposta Parte_1
al quesito nei seguenti termini, corrispondenti al livello +1”.
La circostanza che il dottor abbia ridotto da +2 a +1 non inficia il suo riscontro, visto che la Per_1
valutazione dei grafologi comporta un giudizio di probabilità e non di certezza.
Afferma la giurisprudenza che “in tema di accertamento della verità di un documento, tra il
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 6 giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità
strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una
scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto
pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto
anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato
disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura
privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di
falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della
sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende
proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e
soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui
sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel
qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero,
pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel
giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far
valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto
dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di
merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente
formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale
prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel
precedente giudizio di verificazione.” (Cass. civ. n. 2152/2021)
Nel caso in esame il giudizio relativo all'accertamento della autenticità non è culminato in sentenza passata in giudicato, quindi non vi è preclusione, ma la querela di falso è stata diretta a mettere nuovamente in discussione proprio quella autenticità e non la falsità ideologica del documento.
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 7 Infatti, parte attrice, nella prima memoria scrive a pagina 2: sul punto, si ribadisce la falsità della
bolla di consegna datata 5 giugno 2023 è duplice: A. la firma presente sul documento (attribuita al
Sig. è apocrifa;
B. la merce (coperta e materasso) non è stata consegnata al Sig. Pt_1
in data 05.06.2023. Pt_1
L'affermazione di cui al punto A è già stata oggetto di procedimento di verificazione, mentre la circostanza di cui al punto B attiene al merito della causa, vale a dire alla validità del recesso e non al giudizio di querela di falso.
Tanto più che parte attrice, anche in sede di prima memoria, insiste nel chiedere di disporre una nuova indagine peritale e nel ritenere ammissibili, a prova della circostanza relativa alla mancata consegna in data 5.6.23, gli screenshot prodotti sub doc.. 4, 5, 6, 7, peraltro non prodotti nel procedimento a quo.
Nel presente procedimento non sussiste ragione alcuna per disporre una nuova indagine, dal momento che la ctu si è svolta nel contraddittorio tra le parti e non risulta viziata.
Le conclusioni sono state inoltre ampiamente motivate e sono condivisibili.
La valutazione dei messaggi whatsapp, diversamente, attiene ad una questione di merito che non riguarda l'oggetto del presente procedimento.
Afferma a tal proposito la giurisprudenza che “nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già
stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è
inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della
sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento” (Cass. civ. n.
3891/2020).
L'attore, invece, continua a contestare l'autenticità della sottoscrizione e non la verità del contenuto del documento, ma il fatto dell'avvenuta consegna della merce in data 5.6.23, fatto che, come tale,
attiene al merito della causa e deve essere oggetto di prova dinanzi al giudice a quo e che non
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 8 coinvolge il documento.
La domanda deve quindi essere rigettata, con condanna alle spese di parte attrice.
Afferma la giurisprudenza che in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della
liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile,
giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento,
anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle
possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità. (Cass. civ. n.
15642/2017).
Le spese vengono quindi liquidate sulla base del DM 147/22, valori medi, relativamente alle prime tre fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Rigetta la querela di falso;
Ordina la restituzione del documento;
Dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale;
Condanna parte querelante alla pena pecuniaria di 20 euro.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta, spese che liquida in euro 4.711 oltre accessori di legge.
Treviso, 02/12/2025
Il Giudice
MA HI
________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 9 ________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 10
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 1738 2025 promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBATO Parte_1 C.F._1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE
nei confronti di
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Canal Roberta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
***
Oggi 02/12/2025 , davanti al Giudice MA HI, sono comparsi per l'attrice l'avv. BARBATO
IO e per parte convenuta l'avv. Canal Roberta.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e precisano le conclusioni come da foglio del 25.11.25 e rispettivamente comparsa di costituzione e risposta.
L'avv. Barbato ribadisce che il giudizio non attiene solo all'autenticità della sottoscrizione, ma al falso in sé.
L'avv. Canal si riporta agli atti quanto alle relative contestazioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 1 sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
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Nel mese di maggio 2023 l'attore ha contattato la convenuta per acquistare un coprimaterasso
Biomagnetic 29 magneti, una coperta magnetica, un paio di calzini sport, un paio di calzini therapy,
al prezzo totale di Euro 4.800,00.
Il 29.5.23 l'attore ha corrisposto, a mezzo bonifico, un anticipo di 200 euro.
I beni non sono stati consegnati al momento della sottoscrizione dell'ordine, ma successivamente.
Cont In data 20.06.2023, il Sig. , con mail indirizzata a ha esercitato la facoltà di Parte_1
recesso.
R20 in data 22.06.2023 ha riscontrato il recesso comunicato dal Sig. a mezzo mail (doc. Pt_1
11), negando, in seguito, la possibilità di restituire l'acconto e ritirare la merce.
Successivamente, con ricorso notificato in data 4.9.2023, il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio e la società affinchè il Controparte_1 CP_2
Giudice di Pace accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE:
I accertata l'efficacia del recesso esercitato da parte del Sig. in relazione Parte_1
Cont all'ordine di acquisto con DICHIARARE che il Sig. nulla deve a R20; Parte_1
II. accertata l'efficacia del recesso esercitato da parte del Sig. in relazione Parte_1
all'ordine di acquisto con R20, CONDANNARE R20 al pagamento in favore del Sig.
[...]
ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - “Codice del Consumo”, Pt_1
dell'importo di Euro 200,00 oltre interessi moratori dalla costituzione in mora (27.06.2023) fino al
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 2 saldo;
III. accertato il corretto e puntuale adempimento da parte del Sig. agli obblighi Parte_1
stabiliti dall'art. 57 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - “Codice del Consumo”, CONDANNARE
R20, in caso di sua contumacia o in caso di suo rifiuto all'of erta banco iudicis, al ritiro - presso
l'abitazione del ricorrente sita Treviso, Via Canizzano n. 3/A - dei prodotti di cui all'ordine di
acquisto sub doc. 2 (un coprimaterasso Biomagnetic 29 magneti;
una coperta magnetica;
un paio
di calzini sport;
un paio di calzini therapy);
IV. condannata R20 al ritiro dei prodotti di cui all'ordine di acquisto sub doc. 2, FISSARE ai sensi
Cont dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da al Sig. per ogni Parte_1
violazione e/o inosservanza successiva e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento di condanna;
V. accertata l'efficacia del recesso esercitato da parte del Sig. in relazione al Parte_1
contratto di finanziamento finalizzato con e/o in virtù del disposto dell'art. 58 del D.lgs. 6 CP_2
settembre 2005, n. 206 - “Codice del Consumo”, DICHIARARE che il Sig. nulla Parte_1
deve a CP_2
Cont VI. CONDANNARE e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite CP_2
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese,
competenze ed onorari.”
Costituitasi R20, ha eccepito la tardività del recesso esercitato dal Sig. in data 20.6.2023. Pt_1
Cont A sostegno di tale asserzione, ha prodotto, sub doc. 5, una bolla di consegna da cui risulterebbe che una parte della merce (nel dettaglio, materasso e coperta) sarebbe stata consegnata in data
Cont 05.06.2023 (doc. 30: copia bolla di consegna prodotta da nel giudizio avanti il GdP di Treviso
R.G. 5204/2023).
In sede di prima udienza del 27.11.2023, il Sig. - a mezzo del proprio procuratore – ha Pt_1
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 3 Cont contestato l'autenticità della sottoscrizione a lui riferita apposta al doc. 5 prodotto da e,
Cont conseguentemente, ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il doc. 5 prodotto da (doc. 31:
verbale d'udienza del 27.11.2023).
Nella propria prima memoria R20 ha presentato istanza di verificazione avente ad oggetto la sottoscrizione (attribuita al sig. ) presente sulla bolla di consegna del 5.6.2023. Pt_1
Con ordinanza del 17.05.2024, il Giudice di Pace ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti e disposto una consulenza tecnica d'ufficio grafologica nominando, quale CTU, il dott.
(doc. 32: ordinanza del 17.05.2024). Persona_1
All'udienza del 22.11.2024, il Sig. personalmente nonchè a mezzo dei propri Parte_1
difensori Avv.ti Giulio e Roberto Barbato - giusta procura speciale – ha presentato querela di falso incidentale.
Il Giudice di Pace, con provvedimento comunicato in data 13.02.2025, ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni sessanta - decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento -
per la riassunzione avanti il Tribunale di Treviso della proposta querela di falso.
La causa è stata riassunta con atto di citazione del 3.4.2025.
All'udienza del 2.10.25 si sono svolti gli adempimenti alla presenza del cancelliere e del PM.
Con ordinanza del 17.10.25 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La querela di falso ha ad oggetto un documento (la bolla di consegna) che è stata oggetto di verificazione a mezzo di ctu nel procedimento dinanzi al GdP.
Il sig. all'esito dell'indagine peritale, che ha concluso per l'autenticità della Pt_1
sottoscrizione riportata sulla bolla, sia pur con un grado non elevato di certezza, ha deciso di
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 4 proporre querela di falso al fine di accertare la falsità della stessa.
Egli ha esposto che in data 15.10.2024, il CTU dott. aveva trasmesso alle parti la bozza Per_1
della relazione peritale nelle cui conclusioni egli propendeva per l'autografia della firma apposta sulla bolla di consegna del 5.6.2023 con un livello di + 2 (doc 34: bozza relazione peritale); in data
30.10.2024, la difesa dell'attore (in assenza di un ctp nominato) aveva trasmesso le proprie osservazioni al CTU insistendo affinchè modificasse le proprie conclusioni in termini di eterografia
(doc. 35: osservazioni di parte).
In seguito il CTU ha depositato la relazione peritale definitiva modificando le proprie conclusioni riducendo il livello di probabilità di autografia da +2 a + 1 (doc. 36: relazione peritale definitiva).
Parte attrice ritiene che tale modifica deponga a suo favore e debba indurre ad approfondire l'indagine in merito alla sottoscrizione.
Si ritiene, tuttavia, che, alla luce dell'indagine peritale espletata, la domanda debba essere rigettata.
L'oggetto del giudizio di querela di falso è più ampio rispetto al giudizio di verificazione, in quanto per mezzo di esso è anche possibile far valere falsità ideologiche riferite all'estrinseco ( e non soltanto falsità materiali) ed anche perché è proponibile tanto nei confronti dell'atto pubblico che della scrittura privata e produce effetti erga omnes.
Nel caso in esame oggetto della verificazione, come anche della querela di falso, è la sottoscrizione apposta sulla bolla di consegna.
La ctu è stata svolta dinanzi al GdP nel contraddittorio tra le parti ed ha accertato la veridicità della sottoscrizione;
il sig. non ha partecipato alle operazioni peritali a mezzo di un suo ctp e, Pt_1
successivamente, ha deciso di presentare osservazioni a mezzo del proprio legale. Per quanto,
comunque, le conclusioni del perito siano parzialmente modificate, egli ha ritenuto più probabile l'autografia della sottoscrizione.
Le conclusioni della ctu non possono che essere condivise.
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 5 Si evidenzia, infatti, che il dottor ha effettuato un saggio grafico (cfr. doc. 23) e ha Per_1
effettuato la comparazione della bolla di consegna che identifica con il documento Q con alcuni documenti.
Il C.T.U. sottolinea che nei dodici anni di riferimento, il grafismo del non abbia subito Pt_1
variazioni a livello ideativo e che “le differenze riscontrabili tra i campioni autografi sono perlopiù
da ascrivere alla variabilità rappresentativa che è propria del periziando, oltre che alle diverse condizioni oggettive di stesura, come per esempio lo spazio di volta in volta a disposizione per le sottoscrizioni, la presenza/assenza di vincoli spaziali sul foglio, le finalità della sottoscrizione”.
L'analisi dei campioni autografi ha riguardato la configurazione complessiva e occupazione dello spazio grafico, l'allineamento, la definizione dei profili letterali, l'ampiezze, l'assi letterali, la continuita' la grafica, la qualita', la velocita' e la pressione del tracciato, le caratteristiche particolari. Il dottor a conclusione di questa analisi, afferma che “nel caso in esame non vi Per_1
sono elementi che dimostrino in modo incontrovertibile l'identità di mano tra le contrapposte, ma nemmeno significative evidenze contrarie che inducano a ritenere probabile un'ipotesi di eterografia. Gli indici di compatibilità rilevati tra le contrapposte, peraltro coerenti tra loro, sono quindi sufficienti ad orientare il giudizio attributivo nella direzione della autografia, da considerarsi più probabile dell'ipotesi dell'eterografia”. E continua: “ richiamato quanto precisato in premessa in merito ai criteri di formulazione delle conclusioni (p. 5), a fronte dell'incarico «ad accertare se la firma in calce alla bolla di consegna presumibilmente apposta da (doc. 5), […], Parte_1
sia o meno riferibile a detto e con quale grado di certezza», si formula la risposta Parte_1
al quesito nei seguenti termini, corrispondenti al livello +1”.
La circostanza che il dottor abbia ridotto da +2 a +1 non inficia il suo riscontro, visto che la Per_1
valutazione dei grafologi comporta un giudizio di probabilità e non di certezza.
Afferma la giurisprudenza che “in tema di accertamento della verità di un documento, tra il
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 6 giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità
strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una
scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto
pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto
anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato
disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura
privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di
falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della
sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende
proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e
soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui
sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel
qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero,
pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel
giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far
valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto
dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di
merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente
formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale
prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel
precedente giudizio di verificazione.” (Cass. civ. n. 2152/2021)
Nel caso in esame il giudizio relativo all'accertamento della autenticità non è culminato in sentenza passata in giudicato, quindi non vi è preclusione, ma la querela di falso è stata diretta a mettere nuovamente in discussione proprio quella autenticità e non la falsità ideologica del documento.
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 7 Infatti, parte attrice, nella prima memoria scrive a pagina 2: sul punto, si ribadisce la falsità della
bolla di consegna datata 5 giugno 2023 è duplice: A. la firma presente sul documento (attribuita al
Sig. è apocrifa;
B. la merce (coperta e materasso) non è stata consegnata al Sig. Pt_1
in data 05.06.2023. Pt_1
L'affermazione di cui al punto A è già stata oggetto di procedimento di verificazione, mentre la circostanza di cui al punto B attiene al merito della causa, vale a dire alla validità del recesso e non al giudizio di querela di falso.
Tanto più che parte attrice, anche in sede di prima memoria, insiste nel chiedere di disporre una nuova indagine peritale e nel ritenere ammissibili, a prova della circostanza relativa alla mancata consegna in data 5.6.23, gli screenshot prodotti sub doc.. 4, 5, 6, 7, peraltro non prodotti nel procedimento a quo.
Nel presente procedimento non sussiste ragione alcuna per disporre una nuova indagine, dal momento che la ctu si è svolta nel contraddittorio tra le parti e non risulta viziata.
Le conclusioni sono state inoltre ampiamente motivate e sono condivisibili.
La valutazione dei messaggi whatsapp, diversamente, attiene ad una questione di merito che non riguarda l'oggetto del presente procedimento.
Afferma a tal proposito la giurisprudenza che “nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già
stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è
inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della
sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento” (Cass. civ. n.
3891/2020).
L'attore, invece, continua a contestare l'autenticità della sottoscrizione e non la verità del contenuto del documento, ma il fatto dell'avvenuta consegna della merce in data 5.6.23, fatto che, come tale,
attiene al merito della causa e deve essere oggetto di prova dinanzi al giudice a quo e che non
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 8 coinvolge il documento.
La domanda deve quindi essere rigettata, con condanna alle spese di parte attrice.
Afferma la giurisprudenza che in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della
liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile,
giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento,
anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle
possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità. (Cass. civ. n.
15642/2017).
Le spese vengono quindi liquidate sulla base del DM 147/22, valori medi, relativamente alle prime tre fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Rigetta la querela di falso;
Ordina la restituzione del documento;
Dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale;
Condanna parte querelante alla pena pecuniaria di 20 euro.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta, spese che liquida in euro 4.711 oltre accessori di legge.
Treviso, 02/12/2025
Il Giudice
MA HI
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Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 9 ________________________________________________________________________________
Tribunale di Treviso Sezione I – Civile 10