CASS
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 10 novembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. In data 20 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, revocava con efficacia ex tunc la misura Penale Sent. Sez. 5 Num. 4647 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/11/2025 dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessa a GI AN a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 13 gennaio 2025 per il principale capo di imputazione relativo alla fattispecie di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, da cui sarebbero emersi molteplici e nuovi elementi di novità riferiti al ricorrente incidenti sul compendio a disposizione del Tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura alternativa. 2.11 ricorso si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale per inosservanza da parte del giudice del rinvio del dictum della sentenza rescindente. La ratio decidendi sottesa a tale decisione sarebbe infatti stato il rilievo del vizio di motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, l'annullamento per vizio di motivazione vincolerebbe il giudice del rinvio al divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla sentenza rescindente, consentendogli però di procedere a un nuovo esame del compendio probatorio mantenuto fermo tale limite. Il giudice del rinvio sarebbe inoltre tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste alla base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato interno. Tutto ciò premesso, il giudice a quo sarebbe in più punti rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali emersi dall'ordinanza cautelare, dando per pacifica la commissione dei reati di cui alla misura cautelare e dunque incorrendo in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando. L'apodittico riferimento ai "reati in esecuzione" e ai "precedenti penali" riproporrebbe il medesimo percorso argonnentativo stigmatizzato dalla sentenza rescindente, del cui dictum non sarebbe stato dato atto in alcun modo e non motivando le ragioni per le quali la provvisoria contestazione cautelare costituirebbe in concreto un fatto incompatibile con la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa e la prosecuzione della prova una volta cessata o attenuata la misura cautelare. Il giudice del rinvio non avrebbe indicato quali "nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto e come tali suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento" sarebbero stati "indicativi della sussistenza della pericolosità del condannato, la pervicacia e il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole" tali da essere incompatibili con la prosecuzione della prova. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché l'insistenza del Giudice del rinvio sui fatti oggetto della misura cautelare non sarebbe in linea con la ratio della sentenza rescindente, giacché il punctum dolens sarebbe costituito dalla insussistenza di "nuovi elementi" rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto. In primo luogo, sarebbe stato violato l'art. 47, comma 11, ord. pen., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto i fatti ancora in fase di indagine avvenuti fra il luglio 2018 e il gennaio 2019 e precedenti il reato che ha originato l'ordinanza ammissiva come incompatibili con la 2 prosecuzione della prova, omettendo tuttavia di confrontarsi con l'assenza di ulteriori carichi pendenti (oltre quelli già noti prima dell'ordinanza di ammissione), con 'la regolarità della condotta nel corso del periodo di sottoposizione della misura e con la disponibilità di un lavoro. Per converso, gli elementi enfatizzati dal Giudice sarebbero non solo privi di univoco significato sul piano prognostico, ma anche già noti al Tribunale prima della concessione dell'ordinanza amnnissiva, così come sarebbero stati già noti gli elementi di smentita riportati. Così come sarebbero state erroneamente ritenute irrilevanti la precedenza delle condotte descritte rispetto all'ordinanza e la regolarità della condotta pur non risultando ulteriori carichi pendenti e nonostante la rilevanza dell'attività lavorativa risocializzante. Quanto all'unico nuovo carico pendente per le citate condotte dispiegatesi tra il 2018 ed il 2019, dal provvedimento cautelare non emergerebbe alcunché di certo, stante il fatto che, in contrasto con la censura della sentenza rescindente (che aveva osservato come il provvedimento annullato avesse omesso di prendere in esame con analisi puntuale e specifica le caratteristiche oggettive e soggettive dei reati contestati), apparirebbe trascurata la ricerca degli elementi caratterizzanti il reato associativo contestato, potendo i medesimi elementi essere utilizzati anche per giustificare il concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Sul punto della permanenza del reato associativo contestato sino al momento dell'emissione dell'ordinanza del gennaio 2025, andrebbe considerato che secondo la stessa contestazione l'associazione si collocherebbe dal luglio 2018 al marzo 2019, e che sarebbero dunque trascorsi più di sei anni dall'ultimo fatto contestato nella misura cautelare in assenza di ulteriori elementi emersi a carico del ricorrente. Non sarebbe stato considerato che per il reato fine ascritto al capo 2 il G.I.P. avrebbe respinto la richiesta cautelare, e che le intercettazioni citate dal Giudice del rinvio sarebbero riferibili a CA De DO e non a GI AN. Sarebbero poi riferibili all'AN, secondo l'informativa dei C.C., solo tre cessioni, a fronte delle sette ascritte, e in ogni caso i fatti si svolgerebbero prima del reato per il quale il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativa. Il reato contestato in relazione all'arma da sparo andrebbe poi derubricato stante la qualità e la vetustà dell'arma, e in ogni caso il G.I.P. avrebbe dichiarato cessata la misura cautelare in ordine al solo capo 87 facente riferimento a tale reato;
dato con cui il Giudice del rinvio non si sarebbe confrontato. Prova principe del cammino verso la risocializzazione intrapreso positivamente dal ricorrente sarebbe poi l'attività lavorativa assiduamente svolta, con cui il Tribunale non si sarebbe confrontato. Considerato in diritto 1.1 motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 3 1.1.11 mandato conferito al giudice di rinvio dalla Corte di cassazione attraverso la sentenza rescindente ha circoscritto il principio di diritto, che delinea il perimetro del vincolo, all'insufficienza della motivazione adottata dall'ordinanza del 4 marzo 2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, ritenuta apodittica a riguardo della valutazione di sussistenza della pericolosità del condannato, della pervicacia e del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, poiché mancante "di una analisi puntuale e specifica" delle "caratteristiche oggettive e soggettive dei reati contestati". Il Tribunale avrebbe dovuto dare contezza della "verifica circa la sussistenza di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento cui l'affidamento è stato disposto e, come tali, suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento". 1.2. Ritiene il collegio che il Tribunale di sorveglianza del rito rescissorio, con l'ordinanza pronunciata, si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale ed appagante, sottratto alle censure di stretta pertinenza del sindacato di legittimità. Se, in effetti, l'ordinanza annullata si era arrestata ad uno sbrigativo rimando alla "gravità dei fatti descritti nell'imputazione provvisoria" del provvedimento cautelare emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di 'Roma il 13 gennaio 2025, dai quali desumere "la pericolosità del condannato, la pervicacia a delinquere e il conseguente pericolo di reiterazione di reati della stessa indole", come censurato dalla decisione rescindente, il provvedimento redatto in esito al giudizio di rinvio si è addentrato e profuso, con argomentazioni specifiche e puntuali, nella illustrazione degli elementi di fatto e prognostici, evidenziati nel corpo motivo nell'ordinanza cautelare, dimostrativi dell'organico inserimento del ricorrente nell'associazione criminosa finalizzata al narcotraffico e - di primario rilievo per lo scrutinio richiesto - della sua persistente ed attuale pericolosità sociale, apprezzata in concreto e non in virtù della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (pag.588 ord. cautelare, allegata al ricorso); del ruolo svolto dall'AN, abituale acquirente di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, distributore della sostanza drogante per cessione, in favore dei consumatori abituali;
coadiutore di De DO CA nel confezionamento dello stupefacente e nella consegna dello stesso in favore di altri clienti abituali, ed esattore delle somme di denaro dovute in relazione alle vendite effettuate;
della consumazione di svariati delitti-scopo del sodalizio e della veste proattiva, assunta nel reperimento di nuova clientela;
della disponibilità di significativi contatti malavitosi, tali da consentirgli di procurarsi rapidamente un'arma da fuoco da destinare al capo della consorteria. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza, per un verso, si è dunque attenuto al principio esegetico, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale[...]può essere disposta non soltanto per condotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio (sez.1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 4 286240, che ha citato sez.1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; conformi, più recentemente, e proprio in tema di revoca dell'affidamento sulla scorta di provvedimenti cautelari emessi per reati associativi la cui consumazione è iniziata prima dell'ammissione al beneficio, sez.1, n. 21918 del 16/04/2025, Memoli, n.m.; sez.1, n. 47385 del 29/11/2024, Solano, n.m.; v. anche, in termini, sez.1, n. 28585 del 23/04/2025, Arena, n.m.). Il Tribunale di sorveglianza non è chiamato ad operare "rigidi automatismi" (disapprovati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 2024), ma esercita un potere discrezionale, in quanto investito del potere-dovere di calibrare "la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del reo e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (sez.1, n. 16337 del 26/01/2024, cit.)". Si è sul punto chiarito che la revoca del beneficio penitenziario non è collegata al momento dell'insorgenza del comportamento che la produce, bensì alla natura negativa - ai fini della permanenza della misura premiale - del comportamento stesso, il quale può essere sconosciuto, e perciò non valutabile dal Tribunale di sorveglianza, al momento della concessione della misura, per essersi verificato prima della relativa decisione (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203979). È del resto pacifica l'ammissibilità, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (inter alla, sez.1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824). 1.4.Per altro verso, e con proposizioni che resistono al vaglio di legittimità, ha sottolineato che il periodo coperto dalla incolpazione cautelare è da considerarsi protratto sino alla data dell'esecuzione dell'ordinanza coercitiva, ovvero fino al gennaio 2025, in quanto reato permanente a contestazione "aperta" ("da epoca anteriore e prossima al gennaio 2018, in permanenza"), in linea con lo stabile orientamento interpretativo che àncora la cessazione della partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla data dell'arresto dell'associato, che elide la possibilità per lo stesso di continuare la comune attività criminale e determina l'interruzione del vincolo associativo (da ultimo, sez.6, n. 4004 del 29/11/2023, Mema, Rv. 285904). L'ordinanza impugnata non si è sottratta all'esame delle ulteriori obiezioni formulate dalla difesa e reiterate con il ricorso per cassazione, con particolare riferimento all'incidenza della sequela del percorso di reinserimento in atto sulla rivalutazione dei presupposti della misura alternativa, ed ha convenientemente ritenuto recessivo, rispetto allo spessore della capacità a delinquere del prevenuto, che l'allarmante pendenza giudiziaria non fosse nota al momento dell'ammissione alla misura dell'affidamento, perché all'epoca ancora in fase di sviluppo cautelare, prima dell'esercizio dell'azione penale;
che la condotta gravemente illecita fosse antecedente all'ammissione al beneficio, perché a consumazione permanente;
che nemmeno rilevino "la regolarità della condotta nel corso del periodo di sottoposizione" alla misura o la "disponibilità di un lavoro", in quanto non incompatibili con le motivazioni a fondamento della 5 revoca. E, a quest'ultimo proposito, le ragioni addotte dal provvedimento impugnato, sia pure espresse succintamente, non precipitano nell'illogicità, poiché la valutazione di inadeguatezza dell'affidamento in prova al servizio sociale come strumento di prevenzione del pericolo di recidivanza non è infirmata dalla regolarità dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte del condannato, che deve essere proiettata sul rispetto delle prescrizioni strettamente inerenti alla misura, ma di per sé non esclude la perduranza della perniciosità del soggetto e non è sufficiente a garantire il pericolo di ricaduta nel delitto, rivalutato dal giudice di merito al lume della sopravvenienza degli elementi conoscitivi originariamente non disponibili, e tale pertanto da influire negativamente sulla prosecuzione della prova. La decisione del Tribunale di sorveglianza regge alle critiche mosse anche a riguardo della revoca ex tunc della misura alternativa, traendo spunto dall'esistenza dei "molteplici e gravi elementi di novità indiscutibilmente idonei a modificare il quadro delle conoscenze utilizzate [...] al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole per l'applicazione del beneficio"; ha dunque dato risalto alle emergenze procedimentali in accezione fortemente stigmatizzante, al punto da incidere sui presupposti genetici dell'applicazione del beneficio. 2. Il ricorso deve essere, conclusivamente, respinto ed ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 26/11/2025 Il cqn gliere estensore
il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 10 novembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. In data 20 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, revocava con efficacia ex tunc la misura Penale Sent. Sez. 5 Num. 4647 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/11/2025 dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessa a GI AN a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 13 gennaio 2025 per il principale capo di imputazione relativo alla fattispecie di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, da cui sarebbero emersi molteplici e nuovi elementi di novità riferiti al ricorrente incidenti sul compendio a disposizione del Tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura alternativa. 2.11 ricorso si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale per inosservanza da parte del giudice del rinvio del dictum della sentenza rescindente. La ratio decidendi sottesa a tale decisione sarebbe infatti stato il rilievo del vizio di motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, l'annullamento per vizio di motivazione vincolerebbe il giudice del rinvio al divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla sentenza rescindente, consentendogli però di procedere a un nuovo esame del compendio probatorio mantenuto fermo tale limite. Il giudice del rinvio sarebbe inoltre tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste alla base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato interno. Tutto ciò premesso, il giudice a quo sarebbe in più punti rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali emersi dall'ordinanza cautelare, dando per pacifica la commissione dei reati di cui alla misura cautelare e dunque incorrendo in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando. L'apodittico riferimento ai "reati in esecuzione" e ai "precedenti penali" riproporrebbe il medesimo percorso argonnentativo stigmatizzato dalla sentenza rescindente, del cui dictum non sarebbe stato dato atto in alcun modo e non motivando le ragioni per le quali la provvisoria contestazione cautelare costituirebbe in concreto un fatto incompatibile con la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa e la prosecuzione della prova una volta cessata o attenuata la misura cautelare. Il giudice del rinvio non avrebbe indicato quali "nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto e come tali suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento" sarebbero stati "indicativi della sussistenza della pericolosità del condannato, la pervicacia e il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole" tali da essere incompatibili con la prosecuzione della prova. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché l'insistenza del Giudice del rinvio sui fatti oggetto della misura cautelare non sarebbe in linea con la ratio della sentenza rescindente, giacché il punctum dolens sarebbe costituito dalla insussistenza di "nuovi elementi" rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto. In primo luogo, sarebbe stato violato l'art. 47, comma 11, ord. pen., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto i fatti ancora in fase di indagine avvenuti fra il luglio 2018 e il gennaio 2019 e precedenti il reato che ha originato l'ordinanza ammissiva come incompatibili con la 2 prosecuzione della prova, omettendo tuttavia di confrontarsi con l'assenza di ulteriori carichi pendenti (oltre quelli già noti prima dell'ordinanza di ammissione), con 'la regolarità della condotta nel corso del periodo di sottoposizione della misura e con la disponibilità di un lavoro. Per converso, gli elementi enfatizzati dal Giudice sarebbero non solo privi di univoco significato sul piano prognostico, ma anche già noti al Tribunale prima della concessione dell'ordinanza amnnissiva, così come sarebbero stati già noti gli elementi di smentita riportati. Così come sarebbero state erroneamente ritenute irrilevanti la precedenza delle condotte descritte rispetto all'ordinanza e la regolarità della condotta pur non risultando ulteriori carichi pendenti e nonostante la rilevanza dell'attività lavorativa risocializzante. Quanto all'unico nuovo carico pendente per le citate condotte dispiegatesi tra il 2018 ed il 2019, dal provvedimento cautelare non emergerebbe alcunché di certo, stante il fatto che, in contrasto con la censura della sentenza rescindente (che aveva osservato come il provvedimento annullato avesse omesso di prendere in esame con analisi puntuale e specifica le caratteristiche oggettive e soggettive dei reati contestati), apparirebbe trascurata la ricerca degli elementi caratterizzanti il reato associativo contestato, potendo i medesimi elementi essere utilizzati anche per giustificare il concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Sul punto della permanenza del reato associativo contestato sino al momento dell'emissione dell'ordinanza del gennaio 2025, andrebbe considerato che secondo la stessa contestazione l'associazione si collocherebbe dal luglio 2018 al marzo 2019, e che sarebbero dunque trascorsi più di sei anni dall'ultimo fatto contestato nella misura cautelare in assenza di ulteriori elementi emersi a carico del ricorrente. Non sarebbe stato considerato che per il reato fine ascritto al capo 2 il G.I.P. avrebbe respinto la richiesta cautelare, e che le intercettazioni citate dal Giudice del rinvio sarebbero riferibili a CA De DO e non a GI AN. Sarebbero poi riferibili all'AN, secondo l'informativa dei C.C., solo tre cessioni, a fronte delle sette ascritte, e in ogni caso i fatti si svolgerebbero prima del reato per il quale il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativa. Il reato contestato in relazione all'arma da sparo andrebbe poi derubricato stante la qualità e la vetustà dell'arma, e in ogni caso il G.I.P. avrebbe dichiarato cessata la misura cautelare in ordine al solo capo 87 facente riferimento a tale reato;
dato con cui il Giudice del rinvio non si sarebbe confrontato. Prova principe del cammino verso la risocializzazione intrapreso positivamente dal ricorrente sarebbe poi l'attività lavorativa assiduamente svolta, con cui il Tribunale non si sarebbe confrontato. Considerato in diritto 1.1 motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 3 1.1.11 mandato conferito al giudice di rinvio dalla Corte di cassazione attraverso la sentenza rescindente ha circoscritto il principio di diritto, che delinea il perimetro del vincolo, all'insufficienza della motivazione adottata dall'ordinanza del 4 marzo 2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, ritenuta apodittica a riguardo della valutazione di sussistenza della pericolosità del condannato, della pervicacia e del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, poiché mancante "di una analisi puntuale e specifica" delle "caratteristiche oggettive e soggettive dei reati contestati". Il Tribunale avrebbe dovuto dare contezza della "verifica circa la sussistenza di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento cui l'affidamento è stato disposto e, come tali, suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento". 1.2. Ritiene il collegio che il Tribunale di sorveglianza del rito rescissorio, con l'ordinanza pronunciata, si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale ed appagante, sottratto alle censure di stretta pertinenza del sindacato di legittimità. Se, in effetti, l'ordinanza annullata si era arrestata ad uno sbrigativo rimando alla "gravità dei fatti descritti nell'imputazione provvisoria" del provvedimento cautelare emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di 'Roma il 13 gennaio 2025, dai quali desumere "la pericolosità del condannato, la pervicacia a delinquere e il conseguente pericolo di reiterazione di reati della stessa indole", come censurato dalla decisione rescindente, il provvedimento redatto in esito al giudizio di rinvio si è addentrato e profuso, con argomentazioni specifiche e puntuali, nella illustrazione degli elementi di fatto e prognostici, evidenziati nel corpo motivo nell'ordinanza cautelare, dimostrativi dell'organico inserimento del ricorrente nell'associazione criminosa finalizzata al narcotraffico e - di primario rilievo per lo scrutinio richiesto - della sua persistente ed attuale pericolosità sociale, apprezzata in concreto e non in virtù della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (pag.588 ord. cautelare, allegata al ricorso); del ruolo svolto dall'AN, abituale acquirente di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, distributore della sostanza drogante per cessione, in favore dei consumatori abituali;
coadiutore di De DO CA nel confezionamento dello stupefacente e nella consegna dello stesso in favore di altri clienti abituali, ed esattore delle somme di denaro dovute in relazione alle vendite effettuate;
della consumazione di svariati delitti-scopo del sodalizio e della veste proattiva, assunta nel reperimento di nuova clientela;
della disponibilità di significativi contatti malavitosi, tali da consentirgli di procurarsi rapidamente un'arma da fuoco da destinare al capo della consorteria. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza, per un verso, si è dunque attenuto al principio esegetico, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale[...]può essere disposta non soltanto per condotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio (sez.1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 4 286240, che ha citato sez.1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; conformi, più recentemente, e proprio in tema di revoca dell'affidamento sulla scorta di provvedimenti cautelari emessi per reati associativi la cui consumazione è iniziata prima dell'ammissione al beneficio, sez.1, n. 21918 del 16/04/2025, Memoli, n.m.; sez.1, n. 47385 del 29/11/2024, Solano, n.m.; v. anche, in termini, sez.1, n. 28585 del 23/04/2025, Arena, n.m.). Il Tribunale di sorveglianza non è chiamato ad operare "rigidi automatismi" (disapprovati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 2024), ma esercita un potere discrezionale, in quanto investito del potere-dovere di calibrare "la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del reo e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (sez.1, n. 16337 del 26/01/2024, cit.)". Si è sul punto chiarito che la revoca del beneficio penitenziario non è collegata al momento dell'insorgenza del comportamento che la produce, bensì alla natura negativa - ai fini della permanenza della misura premiale - del comportamento stesso, il quale può essere sconosciuto, e perciò non valutabile dal Tribunale di sorveglianza, al momento della concessione della misura, per essersi verificato prima della relativa decisione (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203979). È del resto pacifica l'ammissibilità, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (inter alla, sez.1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824). 1.4.Per altro verso, e con proposizioni che resistono al vaglio di legittimità, ha sottolineato che il periodo coperto dalla incolpazione cautelare è da considerarsi protratto sino alla data dell'esecuzione dell'ordinanza coercitiva, ovvero fino al gennaio 2025, in quanto reato permanente a contestazione "aperta" ("da epoca anteriore e prossima al gennaio 2018, in permanenza"), in linea con lo stabile orientamento interpretativo che àncora la cessazione della partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla data dell'arresto dell'associato, che elide la possibilità per lo stesso di continuare la comune attività criminale e determina l'interruzione del vincolo associativo (da ultimo, sez.6, n. 4004 del 29/11/2023, Mema, Rv. 285904). L'ordinanza impugnata non si è sottratta all'esame delle ulteriori obiezioni formulate dalla difesa e reiterate con il ricorso per cassazione, con particolare riferimento all'incidenza della sequela del percorso di reinserimento in atto sulla rivalutazione dei presupposti della misura alternativa, ed ha convenientemente ritenuto recessivo, rispetto allo spessore della capacità a delinquere del prevenuto, che l'allarmante pendenza giudiziaria non fosse nota al momento dell'ammissione alla misura dell'affidamento, perché all'epoca ancora in fase di sviluppo cautelare, prima dell'esercizio dell'azione penale;
che la condotta gravemente illecita fosse antecedente all'ammissione al beneficio, perché a consumazione permanente;
che nemmeno rilevino "la regolarità della condotta nel corso del periodo di sottoposizione" alla misura o la "disponibilità di un lavoro", in quanto non incompatibili con le motivazioni a fondamento della 5 revoca. E, a quest'ultimo proposito, le ragioni addotte dal provvedimento impugnato, sia pure espresse succintamente, non precipitano nell'illogicità, poiché la valutazione di inadeguatezza dell'affidamento in prova al servizio sociale come strumento di prevenzione del pericolo di recidivanza non è infirmata dalla regolarità dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte del condannato, che deve essere proiettata sul rispetto delle prescrizioni strettamente inerenti alla misura, ma di per sé non esclude la perduranza della perniciosità del soggetto e non è sufficiente a garantire il pericolo di ricaduta nel delitto, rivalutato dal giudice di merito al lume della sopravvenienza degli elementi conoscitivi originariamente non disponibili, e tale pertanto da influire negativamente sulla prosecuzione della prova. La decisione del Tribunale di sorveglianza regge alle critiche mosse anche a riguardo della revoca ex tunc della misura alternativa, traendo spunto dall'esistenza dei "molteplici e gravi elementi di novità indiscutibilmente idonei a modificare il quadro delle conoscenze utilizzate [...] al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole per l'applicazione del beneficio"; ha dunque dato risalto alle emergenze procedimentali in accezione fortemente stigmatizzante, al punto da incidere sui presupposti genetici dell'applicazione del beneficio. 2. Il ricorso deve essere, conclusivamente, respinto ed ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 26/11/2025 Il cqn gliere estensore