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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2024, n. 20995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20995 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20995 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 30/04/2024 12-5217/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, nell'applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata (tra gli altri) da RI OL per i reati oggetto di imputazione (associazione per delinquere finalizzata alle truffe in pubbliche erogazioni ed ai falsi funzionali alla consumazione delle truffe, reati fine di truffe in erogazioni pubbliche e false attestazioni amministrative), nella misura di un anno, mesi otto e giorni 4 di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti del più grave reato associativo e la continuazione tra tutti i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell'intero profitto conseguito dai partecipi alla associazione, fino a concorrenza di euro 3.452.000,00, corrispondente all'ammontare della garanzia prestata dal fondo per la piccola e media impresa ed alla somma erogata dagli istituti di credito quale prestito alle imprese che avevano attivato il meccanismo fraudolento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso RI OL, a ministero del difensore di fiducia, articolando le doglianze in due motivi: 2.1. Errore nella qualificazione giuridica del fatto (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., in relazione alla fraudolenta percezione di credito garantito dal fondo statale di aiuto alla piccola e media impresa, art. 640 bis cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena senza avvedersi che i numerosi fatti di accesso indebito alla garanzia pubblica ed al conseguente credito, qualificati ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen., dovevano invece qualificarsi nel tipo descritto all'art. 316 bis cod. pen., secondo quanto recentemente ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332 - 01); 2.2. illegalità della confisca disposta di ufficio (art. 606, comma 1, lett. b, in riferimento agli artt. 640 quater e 322 bis cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca per l'intero ammontare del credito garantito, senza tener conto delle restituzioni offerte dal ricorrente, per l'ammontare di circa 300.000,00 euro, avendo comunque il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme degli agenti nel delitto. 3. In data 12 marzo 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto di chiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, pur formalmente ammissibile nominatim, giacché introduce il tema della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è tuttavia inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella 12-5217/2024 formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373). Allorquando, viceversa, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso;
Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 1.2. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve osservarsi che l'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (nella fattispecie, mutui agevolati, per essere la garanzia prestata fondo di assistenza alla piccola e media impresa) è stata elevata sulla base della contestazione di condotte fraudolente, consistenti in artifizi (false autocertificazioni) volti a raggirare l'ente erogatore ed il fondo statale che ha prestato garanzia. Il giudice ha in motivazione valorizzato proprio l'aspetto peculiare degli artifizi usati dagli agenti, necessari a trarre in inganno l'ente erogatore del finanziamento. La diversa fattispecie evocata dal ricorrente (art. 316 bis cod. pen., malversazione a danno dello Stato) sanziona invece la condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico il finanziamento richiesto, destini poi le somme a finalità estranee al pubblico interesse che caratterizzava lo scopo del finanziamento. Il regolamento di confine tra le due fattispecie è pertanto dettato dalla condotta attiva dell'agente, che nella truffa consta degli artifizi e dei raggiri funzionali a trarre in inganno il soggetto erogatore ed il garante del finanziamento. Ed è proprio tale aspetto della condotta che il giudice del patteggiamento ha valorizzato in motivazione per argomentare circa la correttezza della imputazione. 1.3. Orbene, a fronte di tale ricostruzione e tenuto conto dell'accordo che le parti hanno raggiunto sulla imputazione formulata dal Pubblico ministero, la difesa, a sostegno del ricorso, si è limitata a dedurre una violazione di legge che, tuttavia, presuppone, già solo per essere astrattamente prospettata, la preliminare verifica di un elemento fattuale dirimente, vale a dire l'assenza di artifizi e raggiri nel determinare la prestazione della garanzia. Né utili indicazioni in tal senso sono ricavabili dall'accordo recepito dal giudice, cosicché deve ritenersi che il ricorso i sia, sotto tale aspetto, del tutto aspecifico e non autosufficiente. 12-5217/2024 2. Fondato è, viceversa, il secondo motivo. 2.1. Il giudice del patteggiamento ha, di ufficio, disposto, nei confronti del ricorrente, la confisca, per equivalente valoriale di beni per un ammontare di euro 3.452.000,00, corrispondente all'entità dell'intero finanziamento erogato dall'istituto di credito, con garanzia del fondo di agevolazione per la piccola e media impresa. In motivazione il giudice non ha però tenuto conto né delle somme restituite dall'imputato (per un ammontare di circa 300.000,00 euro), né della concreta entità del profitto conseguito dal ricorrente, non corrispondente alla entità del finanziamento erogato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell'intero profitto conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su solo degli agenti. Il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sui detti punti, essendosi apoditticamente affermato che si tratta del profitto del reato di truffa aggravata, senza tener conto delle restituzioni, né dell'ammontare del profitto concretamente conseguito dal ricorrente (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046 — 01), il che non è di per sé illegittimo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 - 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata motivazione. 2.1. Il provvedimento impugnato va„ quindi, annullato, limitatamente alla confisca della somma di euro 3.452.000,00 in danno di RI OL, con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, perché argomenti funditus sul preciso ammontare della confisca, che eccede anche il profitto conseguito dal solo ricorrente, detratta però la somma da costui già restituita. 2.2. Il ricorso è nel resto inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20995 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 30/04/2024 12-5217/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, nell'applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata (tra gli altri) da RI OL per i reati oggetto di imputazione (associazione per delinquere finalizzata alle truffe in pubbliche erogazioni ed ai falsi funzionali alla consumazione delle truffe, reati fine di truffe in erogazioni pubbliche e false attestazioni amministrative), nella misura di un anno, mesi otto e giorni 4 di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti del più grave reato associativo e la continuazione tra tutti i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell'intero profitto conseguito dai partecipi alla associazione, fino a concorrenza di euro 3.452.000,00, corrispondente all'ammontare della garanzia prestata dal fondo per la piccola e media impresa ed alla somma erogata dagli istituti di credito quale prestito alle imprese che avevano attivato il meccanismo fraudolento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso RI OL, a ministero del difensore di fiducia, articolando le doglianze in due motivi: 2.1. Errore nella qualificazione giuridica del fatto (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., in relazione alla fraudolenta percezione di credito garantito dal fondo statale di aiuto alla piccola e media impresa, art. 640 bis cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena senza avvedersi che i numerosi fatti di accesso indebito alla garanzia pubblica ed al conseguente credito, qualificati ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen., dovevano invece qualificarsi nel tipo descritto all'art. 316 bis cod. pen., secondo quanto recentemente ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332 - 01); 2.2. illegalità della confisca disposta di ufficio (art. 606, comma 1, lett. b, in riferimento agli artt. 640 quater e 322 bis cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca per l'intero ammontare del credito garantito, senza tener conto delle restituzioni offerte dal ricorrente, per l'ammontare di circa 300.000,00 euro, avendo comunque il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme degli agenti nel delitto. 3. In data 12 marzo 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto di chiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, pur formalmente ammissibile nominatim, giacché introduce il tema della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è tuttavia inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella 12-5217/2024 formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373). Allorquando, viceversa, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso;
Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 1.2. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve osservarsi che l'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (nella fattispecie, mutui agevolati, per essere la garanzia prestata fondo di assistenza alla piccola e media impresa) è stata elevata sulla base della contestazione di condotte fraudolente, consistenti in artifizi (false autocertificazioni) volti a raggirare l'ente erogatore ed il fondo statale che ha prestato garanzia. Il giudice ha in motivazione valorizzato proprio l'aspetto peculiare degli artifizi usati dagli agenti, necessari a trarre in inganno l'ente erogatore del finanziamento. La diversa fattispecie evocata dal ricorrente (art. 316 bis cod. pen., malversazione a danno dello Stato) sanziona invece la condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico il finanziamento richiesto, destini poi le somme a finalità estranee al pubblico interesse che caratterizzava lo scopo del finanziamento. Il regolamento di confine tra le due fattispecie è pertanto dettato dalla condotta attiva dell'agente, che nella truffa consta degli artifizi e dei raggiri funzionali a trarre in inganno il soggetto erogatore ed il garante del finanziamento. Ed è proprio tale aspetto della condotta che il giudice del patteggiamento ha valorizzato in motivazione per argomentare circa la correttezza della imputazione. 1.3. Orbene, a fronte di tale ricostruzione e tenuto conto dell'accordo che le parti hanno raggiunto sulla imputazione formulata dal Pubblico ministero, la difesa, a sostegno del ricorso, si è limitata a dedurre una violazione di legge che, tuttavia, presuppone, già solo per essere astrattamente prospettata, la preliminare verifica di un elemento fattuale dirimente, vale a dire l'assenza di artifizi e raggiri nel determinare la prestazione della garanzia. Né utili indicazioni in tal senso sono ricavabili dall'accordo recepito dal giudice, cosicché deve ritenersi che il ricorso i sia, sotto tale aspetto, del tutto aspecifico e non autosufficiente. 12-5217/2024 2. Fondato è, viceversa, il secondo motivo. 2.1. Il giudice del patteggiamento ha, di ufficio, disposto, nei confronti del ricorrente, la confisca, per equivalente valoriale di beni per un ammontare di euro 3.452.000,00, corrispondente all'entità dell'intero finanziamento erogato dall'istituto di credito, con garanzia del fondo di agevolazione per la piccola e media impresa. In motivazione il giudice non ha però tenuto conto né delle somme restituite dall'imputato (per un ammontare di circa 300.000,00 euro), né della concreta entità del profitto conseguito dal ricorrente, non corrispondente alla entità del finanziamento erogato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell'intero profitto conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su solo degli agenti. Il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sui detti punti, essendosi apoditticamente affermato che si tratta del profitto del reato di truffa aggravata, senza tener conto delle restituzioni, né dell'ammontare del profitto concretamente conseguito dal ricorrente (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046 — 01), il che non è di per sé illegittimo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 - 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata motivazione. 2.1. Il provvedimento impugnato va„ quindi, annullato, limitatamente alla confisca della somma di euro 3.452.000,00 in danno di RI OL, con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, perché argomenti funditus sul preciso ammontare della confisca, che eccede anche il profitto conseguito dal solo ricorrente, detratta però la somma da costui già restituita. 2.2. Il ricorso è nel resto inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.