Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2025, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ENTE REGIONALE TUTELA AMBIENTE – REGIONE CAMPANIA, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto di accesso della società ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 2 aprile 2025, in ordine all’avvenuta fornitura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LO ELLI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il presente gravame, la società ricorrente espone di aver fornito, in due riprese durante il 2024, -OMISSIS- all’Ente Regionale Tutela Ambiente – Regione Campania (d’ora in seguito per brevità “ERTA”) a seguito di specifici ordinativi formulati dall’ente stesso e sottoscritti digitalmente dal suo legale rappresentante, ma di non aver ricevuto alcun pagamento a fronte dell’emissione di regolare fatturazione;
- la medesima aggiunge che, da verifiche effettuate, sarebbero emerse anomalie riguardo ai luoghi di destinazione del materiale inviato e che, pertanto, si risolveva a presentare a mezzo PEC all’ERTA, in data 2 aprile 2025, istanza di accesso documentale finalizzata ad acquisire varia documentazione inerente all’avvenuta fornitura e alla capacità dell’ente di costituirsi come autonomo centro di interessi;
- non avendo ricevuto risposta, la società ricorrente insorge avverso il silenzio rigetto opposto dall’ente interpellato e chiede che sia riconosciuto il suo diritto di accesso, nonché che sia ordinata all’ERTA l’esibizione dei documenti richiesti con la suddetta istanza di accesso;
Considerato che:
- come preannunciato nel corso dell’odierna udienza camerale, il presente gravame si colora di inammissibilità per l’inesistenza della pubblica amministrazione detentrice – ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 241/1990 – della documentazione reclamata con l’istanza di accesso;
- infatti, assurge a fatto notorio l’avviso pubblicato in data 18 giugno 2025 dalla Regione Campania sul suo sito ufficiale sotto la voce “ALERT POTENZIALE TRUFFA COMMERCIALE”, nel quale con riferimento all’ERTA si è rappresentato quanto segue: “Abbiamo ricevuto circostanziate segnalazioni circa tale ERTA Campania, sedicente Ente Regionale Tutela Ambiente, che si presenta come realtà collegata alla Regione Campania e opera nell’ambito delle forniture informatiche. Tale ipotetico ente è totalmente sconosciuto a questa amministrazione e in Campania non esiste alcun Ente Regionale Tutela Ambiente. Si invita, pertanto, ad agire con cautela e particolare attenzione e a non intrattenere alcun rapporto di natura commerciale con tale soggetto sulla base di un riconoscimento e/o collegamento con l’Amministrazione regionale.”;
- tale avviso comprova, senza alcun ragionevole dubbio, non solo la giuridica inconsistenza dell’ERTA quale soggetto pubblico destinatario di eventuali richieste di accesso documentale, ma anche che dietro lo schermo di tale fantomatico ente possano essere state perpetrate condotte truffaldine penalmente rilevanti;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni, l’odierno ricorso per l’accesso va dichiarato inammissibile per carenza di una condizione oggettiva dell’azione, costituita dall’esistenza della pubblica amministrazione detentrice della documentazione oggetto di interesse;
- non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI AR OR, Presidente
LO ELLI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ELLI | MI AR OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.