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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1399/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Rizza)
contro
Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. A. testa e dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: pensione anticipata;
rilevato che in data 20.12.2018, ha presentato all' domanda per il Parte_1 CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. L. vo n. 503/92. Con provvedimento del 14.3.2019, l' ha accolto la domanda, accertando la CP_1 sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della visita medica (gennaio 2019) e fissando quindi, come prima decorrenza utile collegata al requisito sanitario la data di gennaio 2020. La ricorrente ha infruttuosamente proposto, in data 27.5.2019, rituale ricorso al Comitato Provinciale e in questa sede espone di essere affetta, dal oltre CP_1 dieci anni, da una serie di infermità implicanti un'invalidità pari quanto meno all'80% con decorrenza dalla maturazione del requisito anagrafico (17.11.2007); afferma pertanto di avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.01.2014, chiedendo che il giudice adito voglia “- accertare lo stato invalidante della ricorrente , ritenendola invalida con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in misura superiore o, quantomeno, pari all'80% con decorrenza dalla maturazione del requisito anagrafico (17.11.2007) o da quella data che risulterà dalla disponenda C.T.U.; - ritenere e dichiarare, quindi, il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia anticipata, a causa delle infermità di cui è affetta, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. L.vo n. 503/92, con decorrenza dall'1.01.2014 o da quella che dovesse risultare dalla disponenda C.T.U.; - conseguentemente condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della pensione richiesta, con decorrenza dall'1.01.2014 o da quella che dovesse risultare dalla disponenda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione sui ratei maturati;
- con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. L' deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando che la è stata CP_1 Pt_1 ritenuta invalida nella misura dell'80% “dalla data della domanda”, ovvero dal 20/12/2018, con la conseguenza che la chiesta pensione di vecchiaia anticipata è stata riconosciuta con decorrenza 1/01/2020 (prima finestra utile di accesso al pensionamento, come previsto dall'art.12, commi 1 e 2 del D.L. n.78/20120, convertito in Legge n.122/2010 (primo giorno del mese successivo oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda). In applicazione della normativa in questione, dunque, “il primo giorno del mese successivo oltre i 12 mesi dalla domanda (20/12/2018 – 20/12/2019) coincideva proprio con l'1/1/2020 ovvero con la decorrenza proposta con la nota del 14/3/2019 … che formalmente era un “rigetto” visto il differimento del diritto ad un anno di distanza.”; soggiunge che del tutto erroneamente la ritiene di avere diritto ad accedere al Pt_1 trattamento pensionistico con decorrenza dal 1°/1/2014, possedendo il necessario requisito anagrafici (55 anni) sin dal 17/11/2007. La tesi difensiva articolata dall' va condivisa, non Controparte_2 costituendo oggetto di contestazione la circostanza che l'odierna ricorrente abbia proposto la domanda amministrativa intesa al riconoscimento della pensione di cui trattasi soltanto in data 20/12/2018. Sul punto, è sufficiente notare che “la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento, che – oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze – risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016)” (cfr. Cass. ord. n. 415/2021). Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, mentre a carico dell vanno CP_1 poste le spese relative all'espletata c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1
Ragusa, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1399/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Rizza)
contro
Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. A. testa e dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: pensione anticipata;
rilevato che in data 20.12.2018, ha presentato all' domanda per il Parte_1 CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. L. vo n. 503/92. Con provvedimento del 14.3.2019, l' ha accolto la domanda, accertando la CP_1 sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della visita medica (gennaio 2019) e fissando quindi, come prima decorrenza utile collegata al requisito sanitario la data di gennaio 2020. La ricorrente ha infruttuosamente proposto, in data 27.5.2019, rituale ricorso al Comitato Provinciale e in questa sede espone di essere affetta, dal oltre CP_1 dieci anni, da una serie di infermità implicanti un'invalidità pari quanto meno all'80% con decorrenza dalla maturazione del requisito anagrafico (17.11.2007); afferma pertanto di avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.01.2014, chiedendo che il giudice adito voglia “- accertare lo stato invalidante della ricorrente , ritenendola invalida con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in misura superiore o, quantomeno, pari all'80% con decorrenza dalla maturazione del requisito anagrafico (17.11.2007) o da quella data che risulterà dalla disponenda C.T.U.; - ritenere e dichiarare, quindi, il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia anticipata, a causa delle infermità di cui è affetta, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. L.vo n. 503/92, con decorrenza dall'1.01.2014 o da quella che dovesse risultare dalla disponenda C.T.U.; - conseguentemente condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della pensione richiesta, con decorrenza dall'1.01.2014 o da quella che dovesse risultare dalla disponenda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione sui ratei maturati;
- con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. L' deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando che la è stata CP_1 Pt_1 ritenuta invalida nella misura dell'80% “dalla data della domanda”, ovvero dal 20/12/2018, con la conseguenza che la chiesta pensione di vecchiaia anticipata è stata riconosciuta con decorrenza 1/01/2020 (prima finestra utile di accesso al pensionamento, come previsto dall'art.12, commi 1 e 2 del D.L. n.78/20120, convertito in Legge n.122/2010 (primo giorno del mese successivo oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda). In applicazione della normativa in questione, dunque, “il primo giorno del mese successivo oltre i 12 mesi dalla domanda (20/12/2018 – 20/12/2019) coincideva proprio con l'1/1/2020 ovvero con la decorrenza proposta con la nota del 14/3/2019 … che formalmente era un “rigetto” visto il differimento del diritto ad un anno di distanza.”; soggiunge che del tutto erroneamente la ritiene di avere diritto ad accedere al Pt_1 trattamento pensionistico con decorrenza dal 1°/1/2014, possedendo il necessario requisito anagrafici (55 anni) sin dal 17/11/2007. La tesi difensiva articolata dall' va condivisa, non Controparte_2 costituendo oggetto di contestazione la circostanza che l'odierna ricorrente abbia proposto la domanda amministrativa intesa al riconoscimento della pensione di cui trattasi soltanto in data 20/12/2018. Sul punto, è sufficiente notare che “la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento, che – oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze – risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016)” (cfr. Cass. ord. n. 415/2021). Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, mentre a carico dell vanno CP_1 poste le spese relative all'espletata c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1
Ragusa, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)