Art. 9.
Ai fini dell'assistenza, scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro, sempreche' nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.
Ai fini dell'assistenza, scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro, sempreche' nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.