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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6847/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6847/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Piazza G.L. Bernini n.16 presso lo studio dell'avv.
GA RI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 09/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/3/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 16-19/2/2024.
Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
- l'assegnazione della casa coniugale di Via Gian Domenico Cassini 62 in Torino alla Sig.ra
[...]
la quale ne è proprietaria al 100%, luogo ove il figlio minore ha e manterrà Parte_2 Per_1 la propria residenza anagrafica nonché il proprio domicilio prevalente.
DÀ ATTO che:
- darsi atto che il Sig. si è allontanato dalla casa coniugale in data 7.8.23 con Parte_1 asporto di mobilio e beni mobili di proprio riferimento, non avendo null'altro a prelevare dalla casa coniugale a tale titolo e avendo restituito le chiavi della suddetta abitazione conformemente agli accordi assunti in sentenza di separazione;
DISPONE:
- l'affidamento condiviso ad ambo i genitori di , con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione e con residenza prevalente del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé nei tempi e nei modi che verranno liberamente concordati dai genitori in base agli impegni e alle esigenze scolastiche del minore stesso e, in caso di disaccordo tra i coniugi, secondo il seguente calendario:
- 5 giorni consecutivi con il padre (comprendenti 5 pernottamenti con 1 weekend incluso) da venerdì dall'uscita di scuola (o dalle h. 14.00 in ipotesi di non frequenza scolastica) sino al mercoledì mattina della settimana successiva all'ingresso a scuola, ovvero, in ipotesi di non frequenza scolastica, presso l'abitazione della Sig.ra entro le h. 9.00; Pt_2
- 9 giorni consecutivi con la madre (comprendenti 9 pernottamenti con 1 weekend incluso) da mercoledì al venerdì mattina della settimana successiva all'ingresso a scuola ovvero, in ipotesi di non frequenza scolastica, dalle 14,00 con il sig. ; Pt_1
- vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre sera (con pernotto) e poi dal 1° al 7 gennaio con un genitore, mentre con l'altro genitore dal 25 dicembre al 1° gennaio mattina, e così a ripetersi;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, comprensive della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore e così a ripetersi;
- vacanze estive nel mese di luglio e/o agosto di ogni anno, alternativamente, quindici giorni anche non consecutivi con un genitore e quindici giorni con l'altro genitore, e così a ripetersi;
da concordarsi per iscritto (anche tramite messaggistica WhatsApp e/o SMS), in base alle necessità lavorative e ferie aziendali, ogni anno non oltre il 15 maggio e, al più tardi, entro il 31 maggio;
- per il restante periodo delle vacanze estive, vale l'ordinario calendario come sopra (5 gg. con il padre e 9 gg. con la madre, ecc.);
- il giorno del compleanno ed in occasione di altre festività infrasettimanali e/o ponti, ad anni alterni, un anno con un genitore, e l'anno successivo con l'altro genitore, salvo che i genitori si accordino diversamente per estendere, ovvero accorciare il loro periodo, al fine di meglio usufruire del ponte con;
Per_1
- dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per Pt_1 Pt_2
, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 Per_1 (euro duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (a far data dal 19.02.2024), fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di , oltre il 50% Per_1 delle spese extra mantenimento in ragione dei criteri di cui al Protocollo d'Intesa del 15.03.16 fra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, a cui i coniugi fanno espresso riferimento ed il cui contenuto ciascuno di essi dichiara di conoscere;
DÀ ATTO che:
- il sig. corrisponderà, inoltre, il 100% delle spese per abbonamento mobile e rate del Pt_1 cellulare di , nonché per gli abbonamenti Netflix, Spotify e Prime EO (da intendersi per Per_1 un solo abbonamento a ciascun servizio);
- il sig. corrisponderà il 100% delle spese per la pratica dello sci di AN -compreso Pt_1 relativo abbigliamento specifico ed attrezzatura- quando quest'ultimo sarà con il padre;
DÀ ATTO che:
- che i ricorrenti hanno definito tutte le questioni economiche tra loro pendenti dando pieno adempimento alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione, di conseguenza, null'altro avranno a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia questione economica per ogni ragione e/o titolo e/o causa, fatta eccezione per assegno di mantenimento e spese straordinarie per . - Per_1 darsi atto che i coniugi si impegnano a scambiarsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documento d'identità valido per l'espatrio per i medesimi e per il figlio minore
. Per_1
- che i coniugi rinunciano alla richiesta reciproca di contributo al proprio mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.
- che le spese di lite devono intendersi compensate, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6847/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Piazza G.L. Bernini n.16 presso lo studio dell'avv.
GA RI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 09/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/3/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 16-19/2/2024.
Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
- l'assegnazione della casa coniugale di Via Gian Domenico Cassini 62 in Torino alla Sig.ra
[...]
la quale ne è proprietaria al 100%, luogo ove il figlio minore ha e manterrà Parte_2 Per_1 la propria residenza anagrafica nonché il proprio domicilio prevalente.
DÀ ATTO che:
- darsi atto che il Sig. si è allontanato dalla casa coniugale in data 7.8.23 con Parte_1 asporto di mobilio e beni mobili di proprio riferimento, non avendo null'altro a prelevare dalla casa coniugale a tale titolo e avendo restituito le chiavi della suddetta abitazione conformemente agli accordi assunti in sentenza di separazione;
DISPONE:
- l'affidamento condiviso ad ambo i genitori di , con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione e con residenza prevalente del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé nei tempi e nei modi che verranno liberamente concordati dai genitori in base agli impegni e alle esigenze scolastiche del minore stesso e, in caso di disaccordo tra i coniugi, secondo il seguente calendario:
- 5 giorni consecutivi con il padre (comprendenti 5 pernottamenti con 1 weekend incluso) da venerdì dall'uscita di scuola (o dalle h. 14.00 in ipotesi di non frequenza scolastica) sino al mercoledì mattina della settimana successiva all'ingresso a scuola, ovvero, in ipotesi di non frequenza scolastica, presso l'abitazione della Sig.ra entro le h. 9.00; Pt_2
- 9 giorni consecutivi con la madre (comprendenti 9 pernottamenti con 1 weekend incluso) da mercoledì al venerdì mattina della settimana successiva all'ingresso a scuola ovvero, in ipotesi di non frequenza scolastica, dalle 14,00 con il sig. ; Pt_1
- vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre sera (con pernotto) e poi dal 1° al 7 gennaio con un genitore, mentre con l'altro genitore dal 25 dicembre al 1° gennaio mattina, e così a ripetersi;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, comprensive della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore e così a ripetersi;
- vacanze estive nel mese di luglio e/o agosto di ogni anno, alternativamente, quindici giorni anche non consecutivi con un genitore e quindici giorni con l'altro genitore, e così a ripetersi;
da concordarsi per iscritto (anche tramite messaggistica WhatsApp e/o SMS), in base alle necessità lavorative e ferie aziendali, ogni anno non oltre il 15 maggio e, al più tardi, entro il 31 maggio;
- per il restante periodo delle vacanze estive, vale l'ordinario calendario come sopra (5 gg. con il padre e 9 gg. con la madre, ecc.);
- il giorno del compleanno ed in occasione di altre festività infrasettimanali e/o ponti, ad anni alterni, un anno con un genitore, e l'anno successivo con l'altro genitore, salvo che i genitori si accordino diversamente per estendere, ovvero accorciare il loro periodo, al fine di meglio usufruire del ponte con;
Per_1
- dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per Pt_1 Pt_2
, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 Per_1 (euro duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (a far data dal 19.02.2024), fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di , oltre il 50% Per_1 delle spese extra mantenimento in ragione dei criteri di cui al Protocollo d'Intesa del 15.03.16 fra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, a cui i coniugi fanno espresso riferimento ed il cui contenuto ciascuno di essi dichiara di conoscere;
DÀ ATTO che:
- il sig. corrisponderà, inoltre, il 100% delle spese per abbonamento mobile e rate del Pt_1 cellulare di , nonché per gli abbonamenti Netflix, Spotify e Prime EO (da intendersi per Per_1 un solo abbonamento a ciascun servizio);
- il sig. corrisponderà il 100% delle spese per la pratica dello sci di AN -compreso Pt_1 relativo abbigliamento specifico ed attrezzatura- quando quest'ultimo sarà con il padre;
DÀ ATTO che:
- che i ricorrenti hanno definito tutte le questioni economiche tra loro pendenti dando pieno adempimento alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione, di conseguenza, null'altro avranno a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia questione economica per ogni ragione e/o titolo e/o causa, fatta eccezione per assegno di mantenimento e spese straordinarie per . - Per_1 darsi atto che i coniugi si impegnano a scambiarsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documento d'identità valido per l'espatrio per i medesimi e per il figlio minore
. Per_1
- che i coniugi rinunciano alla richiesta reciproca di contributo al proprio mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.
- che le spese di lite devono intendersi compensate, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.