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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato a [...] il giorno 26.03.1978 CF Parte_1 C.F._1
rappto e difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.1.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari CP_1
da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuto versamento degli Anf in favore della moglie del ricorrente componente lo stesso nucleo familiare e chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art 2 comma 8-bis DL 69/1988 recita “ Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è
corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”
CP_ Anche la circolare n 311 del 1991 chiarisce che l'ANF non può essere corrisposto due volte per i componenti del medesimo nucleo familiare
Né può avere rilevanza il fatto che la moglie del ricorrente abbia percepito le somme fino a giugno 2018, atteso che per i lavoratori agricoli la prestazione è annuale a pertanto valevole anche per il primo semestre.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
Pagina 2 CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 600,00 oltre iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 10.6.2025
Il Giudice Gop Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato a [...] il giorno 26.03.1978 CF Parte_1 C.F._1
rappto e difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.1.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari CP_1
da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuto versamento degli Anf in favore della moglie del ricorrente componente lo stesso nucleo familiare e chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art 2 comma 8-bis DL 69/1988 recita “ Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è
corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”
CP_ Anche la circolare n 311 del 1991 chiarisce che l'ANF non può essere corrisposto due volte per i componenti del medesimo nucleo familiare
Né può avere rilevanza il fatto che la moglie del ricorrente abbia percepito le somme fino a giugno 2018, atteso che per i lavoratori agricoli la prestazione è annuale a pertanto valevole anche per il primo semestre.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
Pagina 2 CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 600,00 oltre iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 10.6.2025
Il Giudice Gop Dott. Corrado Celeste
Pagina 3