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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6318 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Roma n. Parte_1
51, presso lo studio degli avvocati Giannamaria Caserta e Carmelina Policastro, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in NT UC (CE) alla via Controparte_1
Piave n. 7, presso lo studio dell'avvocato Annunziata Cantile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 3.7.2023, parte ricorrente, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due non seguita da riconciliazione, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio NE , con collocazione presso la madre Per_1
e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del resistente di un assegno mensile pari ad euro 700,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio NE , con Per_1 collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la conferma dell'obbligo di pagamento previsto in sede di separazione a proprio carico della somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Depositate le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 27.10.2023, i coniugi hanno ribadito le loro domande. A seguito di due rinvii concessi per un tentativo di bonario componimento, il Giudice, con provvedimento del 25.3.2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni di separazione stabilite con la separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 9855/2022 del 29.9.2022; dunque, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti e ha rinviato per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Lette le memorie conclusionali e le note scritte depositate dalle parti, il Giudice, con provvedimento del 16.11.2024, ha rimesso la causa in decisione al collegio.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pagina 2 di 6 omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 9855/2022 del 29.9.2022 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del giorno 28.9.2022) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sul regime di affidamento del figlio NE , sulla sua collocazione Per_1
abitativa e sul diritto di visita.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una
Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario pagina 3 di 6 all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse del minore, in mancanza di elementi di segno contrario e stante la concorde volontà delle parti sul punto.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove il minore ha uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
4. Sul mantenimento del figlio e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio NE . Per_1
Pertanto, la madre, convivendo con lo stesso, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il suo mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a
5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età del bambino (8 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
pagina 4 di 6 In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 7 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso, all'udienza di prima comparizione, ha dichiarato di svolgere l'attività di libero professionista;
a sostegno di quanto dichiarato ha depositato la seguente documentazione reddituale: dichiarazione reddituale
2022 riferita al periodo d'imposta 2021 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro
22.307,00; dichiarazione reddituale 2023 riferita al periodo d'imposta 2022 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 22.787,00; con nota informativa depositata in data
21.10.2023, parte resistente ha dichiarato di percepire una somma mensile media pari ad euro
2.000,00.
Alla luce di tali elementi, ritenuto che non risulta provata, in chiave comparativa, una sensibile variazione delle disponibilità patrimoniali delle parti rispetto all'epoca della separazione consensuale, il Tribunale ritiene congruo fissare nell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse del figlio NE . Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici Per_1
ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre del bambino entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente parte l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio , purché debitamente documentate. Per_1
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda avanzata da parte ricorrente deve essere accolta, atteso che la convivenza con il figlio NE giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome nell'interesse del figlio a conservare l'ambiente domestico al quale è abituato.
pagina 5 di 6
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.7.2015 a
Napoli (NA) da e;
Controparte_1 Parte_1
b) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a , entro e non Controparte_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio NE , somma rivalutabile automaticamente Per_1
ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal Controparte_1
servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
Per_1
e) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
g) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 49, parte
II, Serie A, sez. P, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6318 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Roma n. Parte_1
51, presso lo studio degli avvocati Giannamaria Caserta e Carmelina Policastro, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in NT UC (CE) alla via Controparte_1
Piave n. 7, presso lo studio dell'avvocato Annunziata Cantile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 3.7.2023, parte ricorrente, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due non seguita da riconciliazione, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio NE , con collocazione presso la madre Per_1
e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del resistente di un assegno mensile pari ad euro 700,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio NE , con Per_1 collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la conferma dell'obbligo di pagamento previsto in sede di separazione a proprio carico della somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Depositate le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 27.10.2023, i coniugi hanno ribadito le loro domande. A seguito di due rinvii concessi per un tentativo di bonario componimento, il Giudice, con provvedimento del 25.3.2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni di separazione stabilite con la separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 9855/2022 del 29.9.2022; dunque, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti e ha rinviato per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Lette le memorie conclusionali e le note scritte depositate dalle parti, il Giudice, con provvedimento del 16.11.2024, ha rimesso la causa in decisione al collegio.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pagina 2 di 6 omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 9855/2022 del 29.9.2022 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del giorno 28.9.2022) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sul regime di affidamento del figlio NE , sulla sua collocazione Per_1
abitativa e sul diritto di visita.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una
Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario pagina 3 di 6 all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse del minore, in mancanza di elementi di segno contrario e stante la concorde volontà delle parti sul punto.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove il minore ha uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
4. Sul mantenimento del figlio e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio NE . Per_1
Pertanto, la madre, convivendo con lo stesso, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il suo mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a
5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età del bambino (8 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
pagina 4 di 6 In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 7 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso, all'udienza di prima comparizione, ha dichiarato di svolgere l'attività di libero professionista;
a sostegno di quanto dichiarato ha depositato la seguente documentazione reddituale: dichiarazione reddituale
2022 riferita al periodo d'imposta 2021 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro
22.307,00; dichiarazione reddituale 2023 riferita al periodo d'imposta 2022 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 22.787,00; con nota informativa depositata in data
21.10.2023, parte resistente ha dichiarato di percepire una somma mensile media pari ad euro
2.000,00.
Alla luce di tali elementi, ritenuto che non risulta provata, in chiave comparativa, una sensibile variazione delle disponibilità patrimoniali delle parti rispetto all'epoca della separazione consensuale, il Tribunale ritiene congruo fissare nell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse del figlio NE . Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici Per_1
ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre del bambino entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente parte l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio , purché debitamente documentate. Per_1
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda avanzata da parte ricorrente deve essere accolta, atteso che la convivenza con il figlio NE giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome nell'interesse del figlio a conservare l'ambiente domestico al quale è abituato.
pagina 5 di 6
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.7.2015 a
Napoli (NA) da e;
Controparte_1 Parte_1
b) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a , entro e non Controparte_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio NE , somma rivalutabile automaticamente Per_1
ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal Controparte_1
servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
Per_1
e) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
g) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 49, parte
II, Serie A, sez. P, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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