Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 18/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25071/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE presso il cui studio in
Castellammare di Stabia elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.11.24, parte ricorrente, quale docente a tempo determinato inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, lamenta il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per i giorni meglio elencati in ricorso.
Ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei detti contratti a tempo determinato, con condanna di parte resistente al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 1.669,38, oltre accessori e vinte le spese di lite. Si sono costituite le resistenti eccependo la mancata spettanza di quanto richiesto, per le ragioni indicate in memoria.
Il ricorso è fondato a va pertanto accolto. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito da ultimo dalla più recente pronuncia n. 12309 /2024 della Cassazione civile sez. lav., in assenza di ragioni per discostarsi da quanto da esse statuito, va rilevato come l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentono di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati).
Parte resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato. A tal fine non può rilevare infatti che la durata dei contratti a firma della parte istante non sia stata di almeno 180 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, non evidenziandosi in ciò quelle ragioni oggettive di differenziazione del rapporto che consentirebbero la mancata corresponsione della RPD. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", parte ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al relativo adempimento, vertendo le contestazioni di parte resistente unicamente sul principio di diritto applicabile, e non essendo state mosse contestazioni specifiche sul quantum richiesto.
Sulla somma riconosciuta decorrono i soli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) dichiara il diritto di a percepire il trattamento di cui all'art. 7 del CCNL Parte_1
15.3.2001 per il periodo dal 29/01/2020 al 15/03/2020, e dal 15/10/2020 al 14/06/2021, e condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €. 1.669,38, oltre gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
b) condanna parti resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Napoli, 18/03/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon