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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2097/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2097/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 3.12.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in ME (PZ) alla via Foggia n. 102 - Pal. F., cittadino italiano, rappresentato e difeso
-congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANTONIO MURANO (C.F.
e NZ NO (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ) alla via
Galliano - Pal. presso lo studio dei difensori, pec: Controparte_1
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._5
1 R.G. N. 2097/2025 V.G.
elettivamente domiciliata in ME (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 3.12.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 28.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di divorzio, deducendo di aver contratto matrimonio in ME (PZ) il 12.9.2009, che dall'unione coniugale era nato il figlio
(18.10.2010) e che, dopo la celebrazione della prima udienza avvenuta Per_1
6.11.2024, l'intestato Tribunale aveva emesso sentenza dichiarativa di separazione personale (sentenza n. 1858/2024, pubblicata il 14.11.2024, presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'esito della prima udienza e da loro accettata.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970; e che «le condizioni economiche erano sono rimaste pressoché immutate, in quanto entrambi i coniugi erano disoccupati, pur se al era stata promesso un posto di lavoro presso un'azienda Pt_1 privata: in considerazione di tanto le condizioni di divorzio, dal punto di vista economico, saranno state differenti rispetto a quelle della separazione».
II Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 3.12.2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. (il quale in data 4.11.2025 ha reso parere favorevole), le parti hanno depositato note scritte ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione
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personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT, sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno presentato domanda congiunta di divorzio, la quale deve essere intesa (contrariamente a quanto indicato dalle parti in ricorso, ove è stato chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio) quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto in ME (PZ) il 12.9.2009, atteso che il negozio matrimoniale è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ME al n. 4, P. I, anno 2009, ovvero nella parte (P. I) dedicata ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile, alle seguenti condizioni:
«1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) il figlio minorenne (18.10.2010) è affidato a entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3) il figlio minorenne (18.10.2010) è collocato prevalentemente con la Per_1 madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
4) il figlio minorenne (18.10.2010) trascorrerà con il padre i seguenti giorni: Per_1
a) due pomeriggi alla settimana, che si individuano nel giorno del lunedì e del Per_ mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, in modo tale che il minore con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori;
b) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 22:00; c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis; e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio o di agosto, da concordare entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 21.00)[anche la madre potrà trascorrere con
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il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola- inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 21.00)]; f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) il minore trascorrerà il giorno del compleanno con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale;
5) il padre verserà alla madre euro 400,00 al mese, di cui euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ed euro 300,00 per la moglie (e successivo Per_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), da corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio entro il giorno
5 di ogni mese in continuità con quanto disposto nella sentenza di separazione;
6) il padre sosterrà le spese straordinarie nella misura del 70% e il restante 30% sarà
a carico della madre [per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di
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modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
7) la madre percepirà integralmente l'assegno unico, ossia nella misura del 100%, che le verrà corrisposto direttamente dall'ente erogatore in continuità con quanto disposto nella sentenza di separazione;
8) spese compensate».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione
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personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 6.11.2024, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 28.10.2025.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne , sia in riferimento all'aspetto Per_1 relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico- patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole in considerazione della capacità economica dei genitori, atteso che -con riguardo a tale ultimo profilo, all'assegno di mantenimento si aggiunge la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della madre genitrice collocataria prelevante del figlio e una maggior quota (70%) di spese straordinarie in capo al padre;
che non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 8 delle condizioni divorzili).
P.Q.M.
6 R.G. N. 2097/2025 V.G.
il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2097 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ME (PZ) il 12.9.2009 da (C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
20.4.1982, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ME (PZ) al N. 4, Parte I, Anno 2009;
2) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ME (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato,
e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2097/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 3.12.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in ME (PZ) alla via Foggia n. 102 - Pal. F., cittadino italiano, rappresentato e difeso
-congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANTONIO MURANO (C.F.
e NZ NO (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ) alla via
Galliano - Pal. presso lo studio dei difensori, pec: Controparte_1
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._5
1 R.G. N. 2097/2025 V.G.
elettivamente domiciliata in ME (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 3.12.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 28.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di divorzio, deducendo di aver contratto matrimonio in ME (PZ) il 12.9.2009, che dall'unione coniugale era nato il figlio
(18.10.2010) e che, dopo la celebrazione della prima udienza avvenuta Per_1
6.11.2024, l'intestato Tribunale aveva emesso sentenza dichiarativa di separazione personale (sentenza n. 1858/2024, pubblicata il 14.11.2024, presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'esito della prima udienza e da loro accettata.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970; e che «le condizioni economiche erano sono rimaste pressoché immutate, in quanto entrambi i coniugi erano disoccupati, pur se al era stata promesso un posto di lavoro presso un'azienda Pt_1 privata: in considerazione di tanto le condizioni di divorzio, dal punto di vista economico, saranno state differenti rispetto a quelle della separazione».
II Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 3.12.2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. (il quale in data 4.11.2025 ha reso parere favorevole), le parti hanno depositato note scritte ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione
2 R.G. N. 2097/2025 V.G.
personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT, sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno presentato domanda congiunta di divorzio, la quale deve essere intesa (contrariamente a quanto indicato dalle parti in ricorso, ove è stato chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio) quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto in ME (PZ) il 12.9.2009, atteso che il negozio matrimoniale è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ME al n. 4, P. I, anno 2009, ovvero nella parte (P. I) dedicata ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile, alle seguenti condizioni:
«1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) il figlio minorenne (18.10.2010) è affidato a entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3) il figlio minorenne (18.10.2010) è collocato prevalentemente con la Per_1 madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
4) il figlio minorenne (18.10.2010) trascorrerà con il padre i seguenti giorni: Per_1
a) due pomeriggi alla settimana, che si individuano nel giorno del lunedì e del Per_ mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, in modo tale che il minore con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori;
b) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 22:00; c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis; e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio o di agosto, da concordare entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 21.00)[anche la madre potrà trascorrere con
3 R.G. N. 2097/2025 V.G.
il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola- inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 21.00)]; f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) il minore trascorrerà il giorno del compleanno con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale;
5) il padre verserà alla madre euro 400,00 al mese, di cui euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ed euro 300,00 per la moglie (e successivo Per_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), da corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio entro il giorno
5 di ogni mese in continuità con quanto disposto nella sentenza di separazione;
6) il padre sosterrà le spese straordinarie nella misura del 70% e il restante 30% sarà
a carico della madre [per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di
4 R.G. N. 2097/2025 V.G.
modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
7) la madre percepirà integralmente l'assegno unico, ossia nella misura del 100%, che le verrà corrisposto direttamente dall'ente erogatore in continuità con quanto disposto nella sentenza di separazione;
8) spese compensate».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione
5 R.G. N. 2097/2025 V.G.
personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 6.11.2024, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 28.10.2025.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne , sia in riferimento all'aspetto Per_1 relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico- patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole in considerazione della capacità economica dei genitori, atteso che -con riguardo a tale ultimo profilo, all'assegno di mantenimento si aggiunge la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della madre genitrice collocataria prelevante del figlio e una maggior quota (70%) di spese straordinarie in capo al padre;
che non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 8 delle condizioni divorzili).
P.Q.M.
6 R.G. N. 2097/2025 V.G.
il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2097 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ME (PZ) il 12.9.2009 da (C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
20.4.1982, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ME (PZ) al N. 4, Parte I, Anno 2009;
2) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ME (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato,
e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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