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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15500/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210016136478000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220072615967000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400052686000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400052686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13273/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 2 settembre 2024, della comunicazione preventiva di fermo auto per un importo di Euro 2.069,60 per tassa auto anni 2018 e 2020, come da asserite cartelle di pagamento notificate in precedenza .
Riferiva, altresì, che la comunicazione preventiva era da ritenersi illegittima per difetto o inesistenza di notifica delle cartelle alla base, nonché violazione di legge, errato calcolo di sanzioni ed interessi e comunque per intervenuta decadenza, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si osserva, infatti, che ADER ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica della comunicazione preventiva in oggetto , avendo allegato idonea documentazione alla base degli atti interruttivi notificati alla parte nella fattispecie, a differenza di quanto indicato in ricorso, nello specifico le due cartelle prodromiche notificate il 13 novembre 2023 ex art. 140 cpc(vd. documentazione in atti) .
Vanno poi respinte le altre eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle notificata, fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica della comunicazione preventiva di fermo auto impugnata in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Parimenti la Cassazione ha chiarito che il fermo non è inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, dunque, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.50 DPR 602/73
(ex multis, Cass., SU, 20310/13);ha aggiunto che il fermo auto adottato a distanza di piu' di un anno dalla notifica della cartella è comunque legittimo (Cass., 13738/17).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt.11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ufficio ADER liquidate in Euro 400,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 19.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15500/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210016136478000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220072615967000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400052686000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400052686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13273/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 2 settembre 2024, della comunicazione preventiva di fermo auto per un importo di Euro 2.069,60 per tassa auto anni 2018 e 2020, come da asserite cartelle di pagamento notificate in precedenza .
Riferiva, altresì, che la comunicazione preventiva era da ritenersi illegittima per difetto o inesistenza di notifica delle cartelle alla base, nonché violazione di legge, errato calcolo di sanzioni ed interessi e comunque per intervenuta decadenza, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si osserva, infatti, che ADER ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica della comunicazione preventiva in oggetto , avendo allegato idonea documentazione alla base degli atti interruttivi notificati alla parte nella fattispecie, a differenza di quanto indicato in ricorso, nello specifico le due cartelle prodromiche notificate il 13 novembre 2023 ex art. 140 cpc(vd. documentazione in atti) .
Vanno poi respinte le altre eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle notificata, fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica della comunicazione preventiva di fermo auto impugnata in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Parimenti la Cassazione ha chiarito che il fermo non è inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, dunque, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.50 DPR 602/73
(ex multis, Cass., SU, 20310/13);ha aggiunto che il fermo auto adottato a distanza di piu' di un anno dalla notifica della cartella è comunque legittimo (Cass., 13738/17).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt.11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ufficio ADER liquidate in Euro 400,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 19.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti