Ordinanza presidenziale 8 aprile 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da
Granmetano Como Societa' Consortile a R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Della Casa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solbiate con Cagno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Gestione dei Servizi Energetici – Gse. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego n. 10594 del 22.11.2024 del Comune di Solbiate con Cagno, del n. 11621 del 31.12.2024 di diniego di autotutela, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solbiate con Cagno, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 28.10.24 la società ricorrente ha presentato un’istanza di procedura semplificata ai sensi dell’art 8 bis del D.Lg.s n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano da effluenti zootecnici e biomasse agricole nel Comune di Solbiate con Cagno, che è stata respinta con provvedimento n. 10594 del 22.11.2024, a causa della non conformità urbanistica al vigente PGT, che prevedeva una destinazione agricola dell’area interessata, e che menzionava, tra le escluse, quella “secondaria di produzione moderna”, nel cui ambito rientrerebbe quella oggetto dell’istanza.
Con nota n. 11621 del 31 dicembre 2024 la ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di annullamento in autotutela, che è stata parimenti respinta.
Con ricorso notificato in data 21.1.25 la ricorrente ha impugnato i entrambi i predetti dinieghi.
Il Comune di Solbiate con Cagno si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 81/25 il Presidente ha disposto l’integrazione del contraddittorio in favore del Ministero dell’Ambiente, che si è costituito in giudizio, solo formalmente.
Con ordinanza n. 3135/25 è stata disposta la conversione del rito acceleratorio di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, con quello ordinario.
All’udienza pubblica del 9.1.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1) In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale nella propria memoria, secondo cui, non avendo impugnato il parere negativo n. 50203 del 20.10.25 emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che avrebbe sancito l’inattuabilità del progetto, anche in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati, alla ricorrente sarebbe comunque preclusa la realizzazione dell’impianto, avendo prestato acquiescenza al predetto diniego.
I.2) Sul punto, il Collegio dà atto che la richiamata nota dei Vigili del Fuoco n. 50203/25, lungi dallo statuire l’incompatibilità dell’impianto con la normativa di prevenzione degli incendi, si limita in realtà ad evidenziare talune carenza formali della documentazione (mancanza della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato ai sensi del DM 7/8/2012 e di talune misurazioni), evidenziando espressamente che rimane ferma la possibilità di “riattivare la procedura di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011”.
L’omessa impugnazione di tale atto interlocutorio, non preclude pertanto alla ricorrente la possibilità di realizzare l’impianto oggetto del presente giudizio, onerandola semplicemente di taluni adempimenti al fine della conclusione del procedimento, il cui esito positivo non può allo stato essere in alcun modo escluso.
II) Quanto al merito, come detto, entrambi i provvedimenti impugnati sono incentrati sull’incompatibilità dell’impianto per la produzione di biometano con lo strumento urbanistico comunale vigente, poiché le destinazioni ammissibili nell’area su cui avrebbe dovuto sorgere, non ne consentirebbero la realizzazione.
II.1) In particolare, la ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati, in quanto incentrati sulla non conformità del piano vigente, violerebbero l’art. 20 c 8, lett. c-ter) punto 1 del D.Lgs 199/2021, secondo cui le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da altri impianti industriali e stabilimenti, sono classificate aree idonee ex lege ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di biometano.
II.2) Come già statuito dal Tribunale in una fattispecie identica a quella per cui è causa, a fronte di un impianto che ricada su area dichiarata idonea ex lege, ex art. 20, c 8, lett. c-ter) punto 1 cit. “all’ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all’insediabilità dell’opera – cioè alla sua localizzazione – in quelle zone del territorio comunale che presentano le caratteristiche indicate dalla norma. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo ius aedificandi, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. Del resto, avendo già provveduto la legge al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici (…) dichiarando idonea all’installazione dell’impianto l’area individuata dalla ricorrente, nessun potere amministrativo discrezionale può essere esercitato al riguardo dall’amministrazione comunale (cfr. TAR Firenze, Sez. III, 25.07.2024, n. 979). L’unico margine discrezionale che residua all’amministrazione comunale attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all’insediamento di tali fonti energetiche” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV 4.12.2024 n. 3464).
II.3) La difesa comunale invoca in contrario quanto affermato da C.S. Sez. IV, 10.5.2024, n. 4233, secondo cui “l’effetto della PAS non può essere quello di consentire l’intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistica edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo id procedura semplificata”, in una fattispecie in cui, diversamente da quella per cui è causa, non rilevava l’applicazione dell’art. 20, c 8, lett. c-ter) punto 1 cit.
Nell’ambito del procedimento, e nell’istanza di autotutela del 31.12.24, la ricorrente ha espressamente evidenziato e documentato che l’impianto oggetto della stessa è racchiuso in un perimetro che dista meno di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale, o commerciale, come richiesto dall’art. 20, c 8, lett. c-ter) punto 1 cit., senza che i provvedimenti impugnati abbiano smentito tale affermazione, non essendosi peraltro neppure pronunciati su tale aspetto, che deve pertanto ritenersi pacifico.
In conclusione, il ricorso va accolto, dovendosi conseguentemente annullare i dinieghi impugnati.
III) Quanto alla domanda di risarcimento, la stessa va dichiarata inammissibile per genericità, come correttamente dedotto dalla difesa comunale, essendosi la ricorrente limitata a richiedere “il pagamento di una somma da precisarsi in corso di causa o –subordinatamente – da determinarsi in via generica e con rinvio ad apposito giudizio per la quantificazione, valutato in particolare la perdita di chance”.
Per giurisprudenza pacifica, è infatti inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata in maniera generica, senza alcuna indicazione del danno, in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 40, comma 1, lett. d), e c. 2, c.p.a. (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 28.4.2023, n. 7308), come ha avuto luogo nel caso di specie, in cui solo in sede di memoria non notificata la stessa è stata in sostanza articolata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, quanto alla domanda di annullamento, e lo dichiara inammissibile, quanto alla domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AT | RI SO |
IL SEGRETARIO