Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 6842
CASS
Sentenza 22 gennaio 2025

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

Commentario1

  • 1Sospensione condizionale e percorsi di recupero: illegittima la revoca anticipata se l’imputato ha già avviato il percorso (Cass. Pen. n.34280/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025

    Massima di diritto La revoca anticipata della sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a uno specifico percorso di recupero ex art. 165, comma 5, c.p., è illegittima se l'imputato ha già avviato tale percorso e non è ancora decorso il termine per l'adempimento. In assenza di un termine fissato in sentenza, il periodo utile coincide con il quinquennio previsto dall'art. 163 c.p. decorrente dal passaggio in giudicato della condanna. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34280 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 60 del 12 gennaio 2024, emessa a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 6842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6842
Data del deposito : 22 gennaio 2025

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