Sentenza 22 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Sospensione condizionale e percorsi di recupero: illegittima la revoca anticipata se l’imputato ha già avviato il percorso (Cass. Pen. n.34280/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto La revoca anticipata della sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a uno specifico percorso di recupero ex art. 165, comma 5, c.p., è illegittima se l'imputato ha già avviato tale percorso e non è ancora decorso il termine per l'adempimento. In assenza di un termine fissato in sentenza, il periodo utile coincide con il quinquennio previsto dall'art. 163 c.p. decorrente dal passaggio in giudicato della condanna. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34280 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 60 del 12 gennaio 2024, emessa a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
06842-25 presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA
✓ imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Presidente - Sent. n.81 OL Aprile
LA ON P.U. 22.1.2025
LI AN AN R.G.N. 30122/2024
SE AN R. LL Relatrice -
TO ER DU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
TI DO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 14/3/2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE AN Rosaria LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 marzo 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del 4 luglio 2023 del Tribunale della stessa città, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori, ha of rideterminato la pena inflitta a DO TI per il reato di cui all'at. 572 cod. pen. ai danni della moglie.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi manifestamente inattendibili e contraddittorie. Le sole dichiarazioni della persona offesa non costituirebbero prova sufficiente del reato di maltrattamenti contestato, dal momento che ella, per sua stessa ammissione, era animata da
"rabbia" nei confronti del ricorrente e dalla relazione degli operatori del servizio sociale sarebbe emerso che "tende a utilizzare strategie caratterizzate da vittimismo per compiacere gli altri e per richieste di accettazione". Inoltre, la motivazione della sentenza circa uno dei principali episodi che i giudici di merito hanno considerato per la sussistenza del delitto di maltrattamenti, ovvero l'aggressione da parte dell'imputato con un paio di forbici, è illogica e irrazionale facendo riferimento a dati inconferenti e del tutto fumosi, quali la "barriera linguistica" e la "foga del momento". Infine, la motivazione della sentenza è illogica perché non tiene conto del fatto che il 13 febbraio 2020 è stato emesso un decreto di archiviazione relativo a una precedente indagine per aggressioni reciproche in cui il Giudice per le indagini preliminari già aveva rilevato come la dinamica familiare fosse connotata da "soventi litigi coniugali".
2.2. Violazione dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine alla prova dell'abitualità dei maltrattamenti e dell'elemento soggettivo doloso. Gli episodi di maltrattamento altro non sarebbero che meri litigi coniugali e, ai fini della valutazione dell'elemento dell'abitualità delle condotte aggressive, non potrebbe tenersi conto di quanto accaduto nel mese di ottobre 2019 perché già oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, culminate nel decreto di archiviazione. Pertanto, stante il divieto del ne bis in idem sostanziale, gli unici episodi che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare sono quelli avvenuti tra i mesi di marzo e aprile 2021, periodo non soltanto inidoneo per configurare la sistematicità delle condotte richiesta dal delitto contestato a causa della sua brevità, ma anche indice di una occasionalità
incompatibile con la fattispecie dei maltrattamenti. L'imputato, inoltre, non sarebbe stato animato da alcun intento persecutorio nei confronti della vittima.
2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., come modificato dall'art. 15 L. n.
168/2023 e difetto di motivazione. La Corte di appello ha subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alle
G 2 condizioni di cui all'art. 165 cit., senza fissare un termine di adempimento e violando l'art. 2 cod. pen., posto che la partecipazione a percorsi di recupero costituisce una forma di aggravamento della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed essa non era prevista all'epoca di consumazione del delitto.
3. Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, con cui sono state ribadite le deduzioni formulate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo non è consentito.
La Corte territoriale ha affermato che la persona offesa era credibile, avendo reso una complessiva narrazione lineare e coerente e avendo avuto un atteggiamento ponderato e cauto, dimostrandosi estranea a questioni parallele ai fatti oggetto di giudizio, come quelle economiche. Ha aggiunto che la rabbia non aveva inficiato la sua credibilità e che in dibattimento la donna aveva tentato di ridimensionare il tenore delle sue precedenti dichiarazioni, che apparivano compatibili con il vissuto di sofferenza connaturale alle imputazioni mosse all'odierno ricorrente. Le dichiarazioni della donna, poi, avevano trovato specifico riscontro non solo nel certificato medico, prodotto all'udienza dibattimentale del
22 settembre 2022, ma anche nelle dichiarazioni sia del teste IO LE,
che aveva riferito che, quando era intervenuto presso l'abitazione dell'imputato, aveva riscontrato segni rossi sul petto e attorno al collo della persona offesa e aveva rilevato, inoltre, la presenza di indumenti femminili lungo la strada prospiciente l'appartamento della coppia, sia della teste SI LI EL, che, pur avendo assunto un atteggiamento piuttosto diffidente, avendo affermando di non aver mai assistito in prima persona alle liti che nascevano tra la donna e l'imputato, aveva riferito che in un'occasione aveva visto l'imputato lanciare una lattuga nel corso di una lite con la compagna.
Riguardo all'episodo delle forbici, che, secondo l'imputato, egli avrebbe utilizzato per recidere il filo dell'aspirapolvere, senza intenti minacciosi verso la vittima, la Corte territoriale ha affermato che dalle immagini, pur se non si coglie una minaccia esplicita da parte dell'imputato, appare chiaramente che, nel corso di una discussione per una "scheda", che l'imputato rivendicava di avere diritto ad avere e che la donna di contro si rifiutava di consegnare "perché i bambini hanno bisogno di mangiare", l'imputato aveva prelevato da un cassetto le forbici
3 dopo che già teneva in mano il filo dell'aspirapolvere e, per buona parte della discussione, le aveva impugnate, intimando alla donna di mettere la scheda dov'era. E' innegabile secondo la Corte di appello che il brandire le forbici
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potesse avere comunque un contenuto minatorio, non limitato alla minaccia di tagliare il filo dell'aspirapolvere.
La Corte territoriale ha poi adeguatamente spiegato le ragioni per cui i tratti caratteriali della vittima, tendente al vittimismo, come si legge nella relazione dei servizi sociali, non ne avevano inficiato la credibilità, ma avevano al più potuto incidere sull'interpretazione soggettiva di alcuni episodi.
Del pari, non giovava al ricorrente la deduzione sul carattere litigioso, che connotava il contesto familiare, atteso che secondo la giurisprudenza di questa
Corte come ricordato in sentenza il reato di maltrattamenti in famiglia è
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configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P.,
Rv. 286399 01).
La motivazione del Collegio di appello sfugge a ogni rilievo censorio.
Questa Corte ha già affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma tre, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Si è altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni altricon elementi
(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Collegio del merito, che ha valutato la credibilità soggettiva della persona offesa e l'attendibilità intriseca del suo racconto, che, per di più, avevano trovato conferma anche in riscontri documentali e testimoniali.
Di contro, il ricorso è volto non già a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello.
3. Anche il secondo motivo non è consentito.
4 Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, dando conto delle univoche risultanze probatorie offerte dal racconto della persona offesa, da cui emergeva che le condotte vessatorie, prevaricatrici, denigratorie, offensive e, a volte, violente, poste in essere dall'imputato ai danni della donna, avevano assunto il connotato di abitualità richiesto dalla norma incriminatrice per l'integrazione del reato. La persona offesa aveva riferito di reiterate liti ed aggressioni verbali, protrattesi per più tempo.
Il Collegio territoriale ha precisato che, pur volendo dare per provato quanto dedotto dalla difesa, ossia che i fatti anteriori al decreto di archiviazione del 13
febbraio 2020 non potessero essere considerati ai fini della valutazione dei fatti in contestazione, in ogni caso, prendendo in esame le sole condotte successive, il materiale probatorio consentiva di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato.
Le condotte in questione, gravi, denigratorie e sopraffattrici, proseguite ininterrottamente per arco di tempo ampio, rendevano evidente l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale e fisica della persona offesa.
A fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano l'impugnata decisione, il ricorrente ha sollecitato una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito emerge che le condotte si sono verificate nel 2021, epoca in cui era già entrata in vigore la modifica dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., operata con l'art. 6, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice rosso). Tale disposizione, infatti, ha subordinato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, all'obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero.
Va aggiunto che l'art. 6 cit. disponeva che la sospensione condizionale della pena era "comunque" subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. La legge 24 novembre 2023, n. 168, richiamata dal ricorrente, ha
5 sostituito l'avverbio "comunque" con "sempre" ma ciò ha soltanto rafforzato la necessità di subordinare il beneficio de quo alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, senza avere valenza innovativa rispetto alla portata dell'art. 6 citato. Ne discende che la Corte di appello non ha violato l'art. 2 cod. pen.
4.2. Riguardo alla doglianza relativa alla mancata motivazione deve rilevarsi che la subordinazione alla partecipazione a specifici percorsi è una statuizione obbligatoria non necessita, quindi, di motivazione (Sez. 6,e
n. 30720 del 23/05/2024, A., Rv. 286832 - 01).
4.3. Quanto alla mancata fissazione di un termine per l'adempimento va ricordato che questa Corte ha affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n.
37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01).
In particolare, il massimo Consesso ha precisato che, passata in giudicato la sentenza, perdurando l'omissione perché non riparata d'ufficio o a seguito di impugnazione di parte, il giudice dell'esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revoca della sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine. Trattandosi di una statuizione obbligatoria ma omessa, il giudice dell'esecuzione non trova preclusioni di sorta nel risolvere la questione devolutagli, ossia di fissare il termine per l'adempimento, posto che la violazione del termine comporta la revoca del beneficio e, perciò, costituisce, nel caso di specie, un presupposto per la revoca.
Infine, qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine nella sentenza e successivamente il giudice dell'esecuzione non sia stato investito della fissazione del termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. Tanto si deduce dal combinato disposto di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen., quali norme di chiusura della disciplina de qua, in considerazione della circostanza che il dies ad quem, in relazione al quale è commisurato l'onere risarcitorio, non può mai superare i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., per la fondamentale ragione che, comunque decorso il rispettivo periodo di tempo, o il condannato a pena sospesa non ha commesso ulteriori reati ed ha ottemperato all'onere restitutorio oppure, pur essendosi astenuto dalla commissione di yf
6 ulteriori reati, non risulta che abbia adempiuto agli oneri restitutori, con la conseguenza che, in mancanza di cause sopravvenute che abbiano reso impossibile la prestazione, il reato non può estinguersi (art. 167 cod. pen.) e la sospensione della pena dovrà, quindi, essere revocata (art. 168 cod. pen.).
Tali argomentazioni valgono anche nel caso in esame, atteso che la subordinazione ad obblighi risarcitori, espressamente presa in considerazione dalle Sezioni unite nella richiamata pronuncia, o quella alla partecipazione a percorsi di recupero rispondono entrambe all'esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio. Si richiede, cioè, al condannato non soltanto di evitare, durante il periodo di prova, la commissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di non recidiva formulata dal giudice al momento dell'applicazione del beneficio, ma anche di tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinati comportamenti che comprovino ulteriormente il ravvedimento del reo attraverso l'adempimento dell'obbligo imposto.
5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno
2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025 Il PresidentPresidente Il Consigliere estensore
SE A. R. LL OL Aprile
- a. R. PA grupp
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
SEZIONE VI PENALE
Il ente
OL Aprile 19 FEB 2025 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doved