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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2910/2018 R.G. promossa da
, c.f. con sede in Siracusa Parte_1 P.IVA_1 alla Via Sigmund Freud, 62/B, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA G. PERASSO n. 8, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. LUIGI BORGIA, rappresentata e difesa per procura in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ARTURO MARESCA (c.f. ) e MARIASTELLA TONELLI (c.f. C.F._1
) C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 11 settembre 2018, la società ha esposto: Parte_1
• di offrire primariamente servizi di vigilanza, custodia ed investigazione;
• che in data 01/03/2017 il dott. , funzionario Persona_1 ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, ha effettuato un accesso presso la sede della ricorrente, chiedendo l'invio di documentazione inerente i rapporti di lavoro del personale dipendente;
• che in data 22/05/2017, a seguito di “formale richiesta di avvio dell'attività di vigilanza congiunta ” inoltrata dalla CP_2 Cont Direzione Provinciale dell' all di Siracusa, è stato CP_1 avviato un accertamento ispettivo e notificato a CP_2
KGB verbale n. 2016055867/DDL del 22/05/2017; che in data 10/08/2017 KGB ha ricevuto il verbale interlocutorio n. 43 del Cont 10/08/2017 con cui l' e l' chiedevano l'invio di CP_1 ulteriore documentazione, dando conto che gli accertamenti ancora non erano stati ultimati;
• che in data 16/10/2017 veniva effettato dai funzionari un CP_1 nuovo accesso ispettivo, concluso con il rilascio di un ulteriore verbale interlocutorio;
che in data 19/10/2017 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa trasmetteva alla Società comunicazione di conclusione dell'accertamento avviato dichiarando: “Si fa presente che nell'accertamento de quo, allo stato degli atti e della documentazione, così come prodotti ed esaminati, non si sono evinte violazioni afferenti alla norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, né sono emersi irregolarità idonei a comprovare la sussistenza di illeciti”;
2 • che nonostante le conclusioni dell'accertamento comunicate Cont dall' di Siracusa, in data 01/12/2017 i funzionari ispettivi dell' notificavano alla Società ricorrente un ulteriore CP_1 verbale interlocutorio chiedendo l'invio di nuovi documenti;
• che in data 20/03/2018 è stato notificato a KGB verbale unico di accertamento n. 2017008454/DDL del 19/03/2018 con cui l' di Siracusa: ha ritenuto illegittima l'aspettativa non CP_1 Parte_ retribuita fruita dai dipendenti di , Parte_2
e ed ha addebitato la Controparte_4 CP_5 contribuzione ritenuta dovuta per tali periodi per tali dipendenti;
ha rilevato la mancata erogazione in favore dei dipendenti di KGB dell'indennità mensile di mancata contrattazione dal mese di aprile 2017 e, per tale ragione, ha ricalcolato i relativi imponibili retributivi ed addebitato la contribuzione ritenuta dovuta sulle differenze retributive scaturite da tale calcolo;
ha recuperato i benefici contributivi fruiti da KGB addebitando alla Società la contribuzione dovuta con aliquota piena in luogo di quella ridotta per i lavoratori indicati alle pp. 12 – 14 del verbale di accertamento;
ha rilevato la presunta effettuazione di lavoro subordinato non regolarizzato da parte di e , Parte_3 Parte_4 rispettivamente, nei periodi di ottobre e novembre 2016 e nel periodo dal 1 al 30 dicembre 2016, addebitando alla ricorrente la contribuzione ritenuta dovuta per tali periodi e la contribuzione piena anche sugli imponibili denunciati dall'Azienda con il codice 76 (benefici previsti per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, L. 223/1991); ha addebitato la contribuzione ritenuta dovuta in ragione dei compensi che, ad avviso dell' , sarebbero stati CP_1 realmente erogati al dipendente nel periodo Parte_5 gennaio – novembre 2017;
• che con il verbale di accertamento n. 2017008454/DDL del Parte_ 19/03/2018, l ha richiesto alla società per CP_1 regolarizzare le presunte inadempienze accertate, il versamento della somma complessiva di euro 86.209,53, di cui euro 70.738,34 per contributi ed euro 15.829,19 per somme aggiuntive;
3 • che con il predetto verbale sono stati altresì notificati a quale obbligata in via solidale con il proprio Amministratore Unico dott. , presunti illeciti amministrativi CP_6 connessi agli accertamenti condotti e nello specifico: l'asserita violazione dell'art. 3, 3 comma, D. L. 12/2002, conv. in L. 73/2002 (per aver impiegato n. 2 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro); l'asserita violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 (per aver omesso di effettuare le registrazioni sul LUL o aver effettuato infedeli registrazioni, rispettivamente, per 2 lavoratori subordinati per 6 mesi e per un ulteriore lavoratore subordinato per 7 mesi);
• di aver proposto ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017008454/DDL del 19/03/2018 ex art. 17, D. Lgs. 124/2004 al Comitato Regionale dei Rapporti di Lavoro, inviato a mezzo pec il 18/04/2018, nonché al Comitato Amministratore Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti in data 7/06/2018;
• che decorsi infruttuosamente 90 giorni dal deposito, nessuna pronuncia vi è stata da parte dei competenti Comitati per cui i ricorsi in sede amministrativa debbono intendersi rigettati. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017008454/DDL del 19/03/2018, notificato a il 20/03/2018, e che inoltre vengano Parte_1 ritenute non dovute le somme richieste;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto. In particolare, l'Ente previdenziale ha eccepito:
• che l' e l' si sono visti costretti ad estendere il CP_1 periodo dell'accertamento in ragione della scarsa collaborazione e dell'impedimento creati dalla KGB con la mancata produzione dei documenti più volte richiesti e mai offerti dalla società in comunicazione;
• che nessuna norma procedurale risulta disattesa dagli ispettori;
• che l'intervenuta definizione dell'accertamento da parte del solo Ispettorato del Lavoro non costituisce elemento utile ad inficiare l'estensione di indagine operata dall' ; CP_1
4 • che l' –nei giorni in cui era prevista la convocazione dei CP_1 lavoratori- ha dovuto interessare la Digos di Siracusa affinché disponesse il riconoscimento e l'allontanamento di un soggetto facente capo alla KGB il quale si era appostato nei pressi della sede;
CP_1
• che dal confronto delle dichiarazioni acquisite durante il corso dell'accertamento ispettivo nonché dalla consultazione degli archivi telematici dell'Istituto e del Ministero del Lavoro e dall'analisi della documentazione lavoristica esibita sono state rilevate una serie di irregolarità ed incongruenze quanto ad alcuni istituti contrattuali;
• che le norme in tema di decadenza non possono applicarsi in materia di inadempimento nel pagamento dei contributi previdenziali;
• la correttezza della quantificazione di contributi e sanzioni;
• l'impareggiabile valore probatorio posseduto dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori del lavoro nel corso degli accertamenti. Si osserva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su colui che si afferma titolare di un diritto ed intende farlo valere l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
da ciò consegue che nel giudizio di opposizione promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull' , attore sostanziale della pretesa, l'onere di provare i CP_1 fatti costitutivi della pretesa contributiva (Cass. n.19762/2008; Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010, Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 2638/2014; Cass. n. 9138/2018). Per consolidata giurisprudenza, il verbale ispettivo contenente le dichiarazioni rese dai terzi ai funzionari dell'ente non assume efficacia probatoria, se non limitatamente alla corrispondenza e provenienza delle dichiarazioni verbalizzate;
nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo, l'accertamento documentale dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui
5 rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007). Si rileva che art. 14 L. 689/1981 disciplina esclusivamente il procedimento sanzionatorio per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, imponendo la contestazione immediata o la notificazione entro 90 giorni;
diversamente, le somme richieste dall' a CP_1 titolo di contributi previdenziali e relative somme aggiuntive hanno natura di obbligazioni contributive, soggette a normativa speciale (art. 116 L. 388/2000) e non rientrano nell'ambito applicativo della L. 689/1981; pertanto, il termine decadenziale ivi previsto non trova applicazione nella fattispecie. Deve rilevarsi che il potere di verifica dell' trova fondamento CP_1 nella normativa che attribuisce all'Ente la funzione di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori, senza che possa configurarsi alcuna preclusione derivante da precedenti controlli di altri organi, i quali hanno Cont competenze diverse e non sovrapponibili;
l' si occupa di profili giuslavoristici, mentre l' è titolare di un autonomo potere-dovere di CP_1 accertamento in materia contributiva, che non può essere compresso da esiti ispettivi altrui, pena la violazione del principio di legalità e della tutela previdenziale. Ne consegue che l'art. 3, comma 20, L. 335/1995 non è applicabile alla fattispecie, poiché la norma mira a evitare duplicazioni di accertamenti sul medesimo oggetto da parte dello stesso ente e non a limitare l'esercizio di poteri distinti attribuiti a soggetti diversi per finalità differenti. E' stata espletata istruttoria orale.
, sentito in data 21 gennaio 2022, ha dichiarato: di CP_5 Parte_ essere un dipendente della di aver chiesto a fine anno 2016 un mese
6 di aspettativa non retribuita autocertificando l'esistenza delle sottese ragioni di assistenza al suocero affetto da problemi respiratori ed avendo anche delle pendenze da risolvere con l'ex datore di lavoro;
di aver goduto del periodo di aspettativa senza lavorare.
sentito in data 21 gennaio 2022, ha dichiarato: di Parte_5 Parte_ essere un dipendente di di aver trattenuto nel corso del 2017 l'importo di € 1.250,00 da alcuni incassi effettuati;
che, scoperta la trattenuta, la ricorrente ha contestato verbalmente al dipendente l'accaduto ed il si è giustificato sostenendo di aver effettuato tale trattenuta in Pt_5 ragione dell'accordo concluso con la società; che tale accordo prevedeva la corresponsione di una percentuale pari al 5% degli incassi annui, pattuita al raggiungimento di un minimo di almeno € 28.500,00 con rendicontazione nel mese di dicembre;
che le parti hanno deciso di comporre bonariamente l'accaduto e, per tale ragione, in data 19/12/2017 hanno sottoscritto verbale di accordo in sede sindacale in forza del quale il ha restituito alla Pt_5
Società la somma di € 1.250,00 trattenuta e le parti hanno poi dato atto, a verbale, della vigenza dell'accordo relativo alla corresponsione del 5% degli incassi annui con un minimo di almeno € 28.500,00 con effettuazione della rendicontazione nel mese di dicembre 2017; che a fine dicembre 2017, all'atto della rendicontazione, non essendo stato raggiunto il minimo previsto dall'accordo nessun importo aggiuntivo è stato erogato al dipendente e pertanto il ha percepito soltanto la retribuzione Pt_5 Parte_ risultante dalle buste paga su cui ha versato la contribuzione dovuta.
, sentito in data 25 febbraio 2022, ha Parte_2 affermato: di essere un agente di polizia;
di aver avanzato nel settembre 2016 una richiesta per un periodo di aspettativa non retribuita, accolta da Parte_ e di non ricordare se per motivi di salute o di studio;
di aver goduto del periodo di aspettativa richiesto senza svolgere attività lavorativa per la Società.
, sentito in data 25 marzo 2022, ha affermato: di Testimone_1 essere a conoscenza dei fatti in quanto dipendente di dal Parte_1
2015 con qualifica di Capo Servizi;
che nel periodo ottobre/novembre 2016
non ha svolto alcuna attività lavorativa per KGB;
che a Parte_3 seguito della sottoscrizione del contratto provvigionale del 29/11/2016 le parti, modificando l'assetto convenuto, hanno deciso di avviare un rapporto di lavoro subordinato ed il 1/12/2016 hanno sottoscritto il relativo contratto di lavoro;
che l'accordo del 29/11/2016 non ha avuto esecuzione;
di ricordare dagli inizi di gennaio 2017 e nel mese di dicembre Parte_4
7 non ha svolto attività per la ricorrente;
che nel periodo marzo – dicembre 2016 KGB si è avvalsa della ditta per lo svolgimento del Controparte_7 servizio di assistenza tecnica sugli impianti di sicurezza installati presso i clienti della KGB;
che durante il periodo di lavoro subordinato svolto per la ricorrente, e hanno percepito solo e soltanto la Parte_3 Pt_4 retribuzione risultante dalle relative buste paga e dalle quietanze rilasciate dai due lavoratori senza alcun compenso aggiuntivo.
, sentita in data 25 marzo 2022, ha dichiarato: di Testimone_2 essere la legale rappresentante della ditta che nel periodo Controparte_7 marzo – dicembre 2016 KGB si è avvalsa della ditta per lo Controparte_7 svolgimento del servizio di assistenza tecnica sugli impianti di sicurezza Parte_ installati presso i clienti della di emettere ogni mese fattura per i servizi resi alla KGB;
di avere con la ricorrente un contratto di noleggio e manutenzione in vigore già nel periodo marzo – dicembre 2016.
sentito in data 25 marzo 2022, ha dichiarato: di Controparte_8 essere a conoscenza dei fatti in quanto consulente del lavoro della ricorrente;
che, scoperta la trattenuta effettuata dal la ricorrente ha Pt_5 contestato verbalmente al dipendente l'accaduto ed il si è Pt_5 giustificato sostenendo di aver effettuato tale trattenuta in ragione dell'accordo concluso con la società; che tale accordo prevedeva la corresponsione di una percentuale pari al 5% degli incassi annui, pattuita al raggiungimento di un minimo di almeno € 28.500,00 con rendicontazione nel mese di dicembre;
che le parti hanno deciso di comporre bonariamente l'accaduto e, per tale ragione, in data 19/12/2017 hanno sottoscritto verbale di accordo in sede sindacale in forza del quale il ha restituito alla Pt_5
Società la somma di € 1.250,00 trattenuta e le parti hanno poi dato atto, a verbale, della vigenza dell'accordo relativo alla corresponsione del 5% degli incassi annui con un minimo di almeno € 28.500,00 con effettuazione della rendicontazione nel mese di dicembre 2017; di essere a conoscenza della circostanza avendo predisposto insieme al sindacato il verbale di conciliazione ma di non aver partecipato di presenza all' incontro per la sottoscrizione dell' accordo;
che a fine dicembre 2017, all'atto della rendicontazione, non essendo stato raggiunto il minimo previsto dall'accordo nessun importo aggiuntivo è stato erogato al dipendente e pertanto il ha percepito soltanto la retribuzione risultante dalle buste Pt_5 Parte_ paga su cui ha versato la contribuzione dovuta.
sentito in data 13 gennaio 2023, ha confermato Parte_5 quanto dichiarato dagli ispettori di vigilanza dopo aver dato lettura al
8 verbale ispettivo del 29 novembre 2017, confermando il contenuto e la sottoscrizione apposta sul verbale di dichiarazione;
di confermare le dichiarazioni già rese dal teste all' udienza del 21 gennaio 2022. Pt_5
, sentita in data 13 gennaio 2023, ha dichiarato: di Parte_3 confermare il contenuto dei verbali ispettivi del 4 ottobre 2017 – 27 ottobre 2017 e 20 novembre 2017 e la veridicità della propria sottoscrizione;
di aver promosso un decreto ingiuntivo nei confronti della ricorrente non avendo ricevuto il pagamento delle somme spettanti.
, sentito in data 13 gennaio 2023, ha affermato: di aver Parte_4 proposto un giudizio nei confronti della ricorrente per differenze retributive, che il giudizio si è concluso e di essere stato pagato interamente;
di confermare integralmente il contenuto del verbale ispettivo del 10 ottobre 2017 e di riconoscere la veridicità della sottoscrizione;
di aver effettuato qualche installazione per la ricorrente prima dell' Parte_ assunzione alle dipendenze della di non essere a conoscenza del fatto che vi fosse altra società che eseguiva le installazioni per conto della ricorrente. Secondo consolidato orientamento, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori, pur non costituendo testimonianza in senso tecnico, assumono rilevanza probatoria quando siano univoche e corroborate da altri elementi (Cass. civ., sez. lav., 14.05.2014, n. 10427; Cass. civ., sez. lav., 8.09.2015, n. 17774). La giurisprudenza ha altresì affermato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, in sede ispettiva, prevalgono su quelle eventualmente contraddittorie rese in giudizio, in quanto caratterizzate da spontaneità e genuinità (Cass. 29.04.2016, n. 8567). Nel caso di specie, le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, unitamente alla documentazione raccolta, costituiscono un quadro probatorio coerente e sufficiente a fondare le pretese dell' , non CP_1 scalfito dalle deposizioni rese in giudizio a distanza di anni, in contesto potenzialmente condizionato. La documentazione allegata in sede ispettiva appare idonea a dimostrare che abbia svolto attività per già Parte_3 Parte_1 da ottobre 2016, in assenza di comunicazione obbligatoria, occupandosi di procacciamento di affari, sopralluoghi e riscossione di canoni, con compensi in contanti e, in alcuni casi, mediante assegni e bonifici e che,
9 analogamente, abbia iniziato a lavorare dal 1° dicembre 2016 Parte_4 come tecnico installatore, ma è stato regolarizzato solo il 31.12.2016 con contratto part-time. Il verbale evidenzia che tali circostanze sono confermate da contratti, fatture e schede tecniche, oltre che da dichiarazioni convergenti di altri dipendenti;
le eccezioni di incapacità a testimoniare sollevate dalla ricorrente non possono essere accolte. Ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità presuppone un interesse giuridico che legittimerebbe la partecipazione al giudizio, non ravvisabile nel caso di specie, in cui l'oggetto della causa è l'obbligo contributivo tra datore di lavoro e;
quanto all'attendibilità, essa attiene alla veridicità CP_1 della deposizione e va valutata dal giudice in base a criteri oggettivi e soggettivi (Cass. civ., sez. I, 30/03/2023, n. 8988); le dichiarazioni rese dai testi e appaiono coerenti, precise e non inficiate da Parte_3 Pt_4 elementi tali da comprometterne la credibilità, sicché possono ritenersi attendibili. Ne consegue la legittimità dell'addebito contributivo per i periodi non denunciati. Contr Per i lavoratori , e , il indica lunghi Pt_2 CP_4 CP_5 periodi di aspettativa non retribuita (ottobre-dicembre 2016) ma la società ha prodotto in corso di accertamento ispettivo dichiarazioni datate luglio 2017, postume rispetto ai periodi di assenza ed alla richiesta ispettiva. La successiva produzione in giudizio da parte della ricorrente delle richieste dei lavoratori del 24/9/2016, del 25/9/2016 e del 25/11/2016, a fronte della mancata esibizione in sede ispettiva, ne riduce fortemente l'attendibilità probatoria;
le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori devono essere considerate più genuine rispetto a documenti prodotti successivamente specie se non consegnati quando richiesti;
come correttamente osservato dall' , la disciplina contrattuale richiede una CP_1 richiesta preventiva e motivata per gravi ragioni di salute. La produzione tardiva e priva di data certa impedisce di considerare legittima la sospensione del rapporto, con conseguente obbligo contributivo calcolato sul minimale contrattuale. In ordine all'indennità di mancata contrattazione, la società ricorrente ha sostenuto che l'IMC non fosse dovuta dal mese di aprile 2017 perché, a suo dire, era stato stipulato un accordo aziendale di secondo livello (3 febbraio 2017) che prevedeva un premio di risultato, facendo così
10 venir meno il presupposto dell'indennità ex art. 189 CCNL Vigilanza Privata. L'art. 189 CCNL stabilisce che l'IMC spetta “in assenza di benefici di secondo livello e/o trattamenti economici collettivi di secondo livello”. Tuttavia, l'accordo aziendale prodotto dalla ricorrente non può essere ritenuto idoneo a integrare un vero e proprio trattamento economico sostitutivo, sia per la sua natura eventuale (premio legato agli utili) sia per la mancanza di erogazioni effettive nel periodo considerato. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla società dimostrare l'effettiva erogazione di trattamenti economici sostitutivi. La ricorrente non ha fornito prova di pagamenti concreti a titolo di premio di risultato, limitandosi a produrre un accordo privo di esecuzione. Le risultanze ispettive, corroborate dalla conferma della CISAL circa l'assenza di accordi territoriali, evidenziano che la società ha unilateralmente ridotto la retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali, con conseguente obbligo contributivo sulle differenze retributive accertate. In relazione alle regolarizzazioni, non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui il possesso del DURC e le regolarizzazioni effettuate in corso di accertamento sarebbero sufficienti a mantenere i benefici contributivi. L'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 subordina il godimento delle agevolazioni non solo al DURC, ma anche al rispetto degli altri obblighi di legge e contrattuali, che nel caso di specie risultano violati (lavoro nero, infedeli registrazioni, mancata corresponsione dell'IMC); né rilevano le rettifiche postume, intervenute dopo l'avvio dell'ispezione, poiché la violazione era già perfezionata e ostativa al beneficio, come chiarito dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza;
spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei requisiti per i benefici, onere che la ricorrente non ha assolto (Corte di Cassazione n. 2387/2004, n. 14130/2002). Pertanto, il recupero delle aliquote piene da parte dell' è CP_1 legittimo. In ordine alla posizione di non può essere Parte_5 condivisa la tesi della ricorrente secondo cui il avrebbe percepito Pt_5 esclusivamente la retribuzione risultante dalle buste paga. Le risultanze ispettive, corroborate dalla conciliazione sindacale del 19.12.2017 e dalle dichiarazioni rese dal lavoratore, dimostrano la percezione di somme extra, anche se successivamente restituite;
in sede ispettiva, ha dichiarato di percepire un compenso mensile Parte_5
11 pari a circa € 1.500,00 comprensivo del 5% di provvigione sugli incassi e tale importo è stato utilizzato per il ricalcolo dell'imponibile contributivo. Il lavoratore, assunto come guardia giurata, ha dunque svolto anche attività di procacciatore ed esattore, percependo compensi extra (provvigioni del 5% sugli incassi) non denunciati ai fini contributivi ed ha ammesso di aver trattenuto somme e di averle restituite in sede sindacale. Ai fini contributivi, a rilevare è infatti la disponibilità economica del compenso, non la sua restituzione postuma;
pertanto, la pretesa dell' è CP_1 fondata e la ricostruzione della ricorrente non appare idonea a superare il quadro probatorio delineato. Le risultanze ispettive hanno accertato infedeli registrazioni nel LUL, consistenti nella mancata annotazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte e delle ore lavorate da più dipendenti, in violazione dell'art. 39 D.L. 112/2008; le omissioni, protrattesi per più mesi e relative a compensi extra-busta (provvigioni e somme fuori busta), hanno determinato un occultamento parziale dell'imponibile contributivo, giustificando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge;
le giustificazioni della ricorrente non sono idonee a superare il quadro probatorio delineato dal verbale, fondato su dichiarazioni rese nell'immediatezza e su documentazione oggettiva. Il comportamento della società, caratterizzato da mancata consegna tempestiva dei documenti, produzione tardiva di istanze ed esposti contro gli ispettori, integra un inadempimento agli obblighi di collaborazione, giustificando la durata dell'accertamento e l'adozione di verbali interlocutori. Alla luce delle risultanze ispettive, corroborate da documentazione e dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, le violazioni contestate risultano provate;
le giustificazioni addotte dalla società non appaiono idonee a superare il quadro probatorio delineato, né le testimonianze rese in giudizio possono prevalere sulle dichiarazioni ispettive, che la giurisprudenza ritiene dotate di particolare attendibilità (Cass. 8567/2016; Cass. 10427/2014; Cass. 17774/2015). Non può essere condivisa la censura di illegittimità delle sanzioni e di genericità del verbale, che ha accertato condotte integranti evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000 e contiene un dettagliato prospetto delle somme dovute, con indicazione dei periodi, delle aliquote applicate e delle differenze retributive accertate;
i calcoli sono stati effettuati sulla base delle retribuzioni effettive, ricostruite tramite
12 documentazione e dichiarazioni ispettive e conformi alle aliquote di legge;
le giustificazioni della ricorrente, prive di riscontri tecnici, non sono idonee a superare il quadro probatorio delineato, mentre l'onere di dimostrare l'erroneità dei conteggi grava sul datore di lavoro. Ne consegue la legittimità delle pretese contributive e sanzionatorie dell' . CP_1
Per queste ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2910/2018 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 8.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 15/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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