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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/07/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7414/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7414/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Annalisa Attanasio Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Aldo Corvino
OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv.to Alberigo Panini
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2047/2018 emesso dal Tribunale di
Nola in favore di (di Controparte_3
Cont seguito anche , quale mandataria della Controparte_1
Contr (di seguito , per l'importo di € 40.079,60 oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione di un contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in data 11/03/2014. L'opponente, in particolare, eccepiva la carenza della legittimazione attiva ed il difetto della capacità processuale dell'opposta, l'infondatezza della pretesa creditoria e l'illegittimità dei tassi applicati e dell'ammortamento alla francese.
Contr Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva all'opposizione e
2 ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio, dapprima il Tribunale assegnava alle parti termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione e, successivamente,
venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.; dopodiché, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del giudizio, interveniva altresì la quale cessionaria del credito controverso. Infine, Controparte_2
dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 24/06/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza delle eccezioni riguardanti il difetto di legittimazione attiva e della capacità processuale dell'opposta sollevate dall'opponente in danno della convenuta, risultando in atti CP_1
idonea procura generale alle liti conferita secondo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. Oltre a ciò, è opportuno rammentare che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti ad un soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione, non possono ritenersi affetti da invalidità in ragione della non iscrizione della società nel predetto albo, posto che l'art. 2, comma 6, della Legge n.130/1999 non ha valore civilistico ma attiene unicamente alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (cfr. Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa,
25/09/2024, n.1622).
Sempre in via preliminare, relativamente all'intervento in giudizio della
[...]
va evidenziato che, trattandosi di successione a titolo particolare CP_2
3 nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può
darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Venendo al merito della controversia, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
4 maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657)
5 Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio il contratto di finanziamento sottoscritto in data 11/03/2014, l'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB ed il piano di ammortamento, provando quindi in maniera adeguata la propria pretesa creditoria.
Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo,
l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Le principali doglianze sollevate dall'opponente, difatti, sono risultate infondate sia alla luce del compendio documentale del fascicolo per cui è causa,
sia a seguito dell'espletamento della CTU da parte del dott. Per_1
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della decadenza dal beneficio del termine e degli interessi di mora, la stessa va rigettata perché infondata e formulata in maniera generica. Nel fascicolo di causa è rinvenibile un atto di diffida e messa in mora nei confronti dell'odierno opponente, datato 23/01/2017
e notificato in data 28/02/2017, con cui l'opposta richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 10.836,87, oltre interessi, spese ed eventuali rate a scadere. Con tale lettera, quindi, il creditore manifestava la volontà di esigere immediatamente la propria prestazione in ragione dell'insolvenza del debitore e, pertanto, la stessa ha la valenza di una dichiarazione di decadenza dal
6 beneficio del termine che legittima la pretesa del pagamento dell'intero debito.
Oltre a ciò, alla pagina 3 del contratto di finanziamento in atti, veniva espressamente previsto che “per i ritardi di pagamento saranno addebitati al
consumatore interessi di mora al tasso del 8,500 %”. Pertanto, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
In relazione, poi, all'utilizzo del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, il
Tribunale ritiene poi di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui “Il sistema di ammortamento c.d. 'alla francese'
consente di pianificare la restituzione del capitale mutuato e degli interessi
mediante il versamento periodico di una rata costante (composta da una quota
di capitale e da una quota di interessi) e, pur implicando l'utilizzo di un regime
di interesse composto nella formazione della rata, non comporta anatocismo,
posto che gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota capitale via via
decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non
anche sugli interessi pregressi” (Tribunale Cosenza sez. II, 18/09/2023, n.1492,
v. altresì Tribunale Imperia sez. I, 06/10/2023, n.634, Tribunale Pavia sez. III,
30/08/2023, n.1060, Tribunale Alessandria, 10/05/2023, n.405).
Relativamente agli ulteriori motivi di doglianza, appare opportuno riportare quanto illustrato dal consulente incaricato, premettendo che il Tribunale fa proprie le conclusioni rassegnate dallo stesso, ritenendole pienamente condivisibili in quanto la perizia espletata risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. Sul punto si rammenta altresì che “Qualora il giudice
del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
7 legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. n. 7947/2020).
Orbene, il CTU incaricato effettuava una verifica del rapporto intercorso tra le parti, dalla quale emergeva che il TAEG applicato al contratto in esame era pari al 8,588%. Tale parametro risultava inferiore al tasso soglia usura rilevato dalla
Banca d'Italia per il periodo 01/01/2014 - 31/03/2014 per le operazioni classificate come crediti personali (cfr. pag. 23). In merito, il CTU evidenziava che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi
pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 11/03/2014,
sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse
e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che
complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)” (cfr. pag.
23). Oltre a ciò, il consulente rilevava che “In definitiva, il contratto in oggetto
risulta rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina
antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e
la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr. pag. 23).
Infine, il CTU evidenziava che “Dal prospetto di ricalcolo del piano di
ammortamento si rileva che al 26/09/2017 (data del ricorso per decreto
ingiuntivo) il capitale residuo sarebbe di € 25.531,46 (rata n.42), mentre le rate
insolute sarebbero pari a € 13.119,83, per un totale di € 38.651,29 esclusi
interessi di mora. L'effettivo ammontare in favore della banca, al 29/04/2015
(data dell'ultimo versamento effettuato), è pari a € 31.968,21 per capitale
residuo ed € 732,24 per rate insolute, per un totale di € 32.700,45 esclusi
interessi di mora [...]” (cfr. pag. 56). I suddetti importi, al netto degli interessi
8 di mora, differivano quindi di poco da quelli oggetto del ricorso monitorio.
Il CTU, perciò, ridefiniva la posizione creditoria dell'opposta in € 38.651,29.
Dunque, per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, l'opposizione in esame deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate, restando assorbita ogni altra questione.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta dalla Banca opposta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale
Bari sez. I, 31/10/2022, n. 3974).
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”). L'esito complessivo della lite induce infine a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie parzialmente e per quanto di ragione l'opposizione in esame e revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2018 emesso dal Tribunale Di Nola;
9 - Condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, della somma di € 38.651,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente.
Nola, 21/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7414/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Annalisa Attanasio Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Aldo Corvino
OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv.to Alberigo Panini
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2047/2018 emesso dal Tribunale di
Nola in favore di (di Controparte_3
Cont seguito anche , quale mandataria della Controparte_1
Contr (di seguito , per l'importo di € 40.079,60 oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione di un contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in data 11/03/2014. L'opponente, in particolare, eccepiva la carenza della legittimazione attiva ed il difetto della capacità processuale dell'opposta, l'infondatezza della pretesa creditoria e l'illegittimità dei tassi applicati e dell'ammortamento alla francese.
Contr Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva all'opposizione e
2 ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio, dapprima il Tribunale assegnava alle parti termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione e, successivamente,
venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.; dopodiché, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del giudizio, interveniva altresì la quale cessionaria del credito controverso. Infine, Controparte_2
dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 24/06/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza delle eccezioni riguardanti il difetto di legittimazione attiva e della capacità processuale dell'opposta sollevate dall'opponente in danno della convenuta, risultando in atti CP_1
idonea procura generale alle liti conferita secondo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. Oltre a ciò, è opportuno rammentare che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti ad un soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione, non possono ritenersi affetti da invalidità in ragione della non iscrizione della società nel predetto albo, posto che l'art. 2, comma 6, della Legge n.130/1999 non ha valore civilistico ma attiene unicamente alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (cfr. Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa,
25/09/2024, n.1622).
Sempre in via preliminare, relativamente all'intervento in giudizio della
[...]
va evidenziato che, trattandosi di successione a titolo particolare CP_2
3 nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può
darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Venendo al merito della controversia, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
4 maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657)
5 Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio il contratto di finanziamento sottoscritto in data 11/03/2014, l'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB ed il piano di ammortamento, provando quindi in maniera adeguata la propria pretesa creditoria.
Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo,
l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Le principali doglianze sollevate dall'opponente, difatti, sono risultate infondate sia alla luce del compendio documentale del fascicolo per cui è causa,
sia a seguito dell'espletamento della CTU da parte del dott. Per_1
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della decadenza dal beneficio del termine e degli interessi di mora, la stessa va rigettata perché infondata e formulata in maniera generica. Nel fascicolo di causa è rinvenibile un atto di diffida e messa in mora nei confronti dell'odierno opponente, datato 23/01/2017
e notificato in data 28/02/2017, con cui l'opposta richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 10.836,87, oltre interessi, spese ed eventuali rate a scadere. Con tale lettera, quindi, il creditore manifestava la volontà di esigere immediatamente la propria prestazione in ragione dell'insolvenza del debitore e, pertanto, la stessa ha la valenza di una dichiarazione di decadenza dal
6 beneficio del termine che legittima la pretesa del pagamento dell'intero debito.
Oltre a ciò, alla pagina 3 del contratto di finanziamento in atti, veniva espressamente previsto che “per i ritardi di pagamento saranno addebitati al
consumatore interessi di mora al tasso del 8,500 %”. Pertanto, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
In relazione, poi, all'utilizzo del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, il
Tribunale ritiene poi di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui “Il sistema di ammortamento c.d. 'alla francese'
consente di pianificare la restituzione del capitale mutuato e degli interessi
mediante il versamento periodico di una rata costante (composta da una quota
di capitale e da una quota di interessi) e, pur implicando l'utilizzo di un regime
di interesse composto nella formazione della rata, non comporta anatocismo,
posto che gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota capitale via via
decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non
anche sugli interessi pregressi” (Tribunale Cosenza sez. II, 18/09/2023, n.1492,
v. altresì Tribunale Imperia sez. I, 06/10/2023, n.634, Tribunale Pavia sez. III,
30/08/2023, n.1060, Tribunale Alessandria, 10/05/2023, n.405).
Relativamente agli ulteriori motivi di doglianza, appare opportuno riportare quanto illustrato dal consulente incaricato, premettendo che il Tribunale fa proprie le conclusioni rassegnate dallo stesso, ritenendole pienamente condivisibili in quanto la perizia espletata risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. Sul punto si rammenta altresì che “Qualora il giudice
del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
7 legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. n. 7947/2020).
Orbene, il CTU incaricato effettuava una verifica del rapporto intercorso tra le parti, dalla quale emergeva che il TAEG applicato al contratto in esame era pari al 8,588%. Tale parametro risultava inferiore al tasso soglia usura rilevato dalla
Banca d'Italia per il periodo 01/01/2014 - 31/03/2014 per le operazioni classificate come crediti personali (cfr. pag. 23). In merito, il CTU evidenziava che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi
pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 11/03/2014,
sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse
e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che
complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)” (cfr. pag.
23). Oltre a ciò, il consulente rilevava che “In definitiva, il contratto in oggetto
risulta rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina
antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e
la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr. pag. 23).
Infine, il CTU evidenziava che “Dal prospetto di ricalcolo del piano di
ammortamento si rileva che al 26/09/2017 (data del ricorso per decreto
ingiuntivo) il capitale residuo sarebbe di € 25.531,46 (rata n.42), mentre le rate
insolute sarebbero pari a € 13.119,83, per un totale di € 38.651,29 esclusi
interessi di mora. L'effettivo ammontare in favore della banca, al 29/04/2015
(data dell'ultimo versamento effettuato), è pari a € 31.968,21 per capitale
residuo ed € 732,24 per rate insolute, per un totale di € 32.700,45 esclusi
interessi di mora [...]” (cfr. pag. 56). I suddetti importi, al netto degli interessi
8 di mora, differivano quindi di poco da quelli oggetto del ricorso monitorio.
Il CTU, perciò, ridefiniva la posizione creditoria dell'opposta in € 38.651,29.
Dunque, per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, l'opposizione in esame deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate, restando assorbita ogni altra questione.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta dalla Banca opposta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale
Bari sez. I, 31/10/2022, n. 3974).
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”). L'esito complessivo della lite induce infine a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie parzialmente e per quanto di ragione l'opposizione in esame e revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2018 emesso dal Tribunale Di Nola;
9 - Condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, della somma di € 38.651,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente.
Nola, 21/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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