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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9752/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D'Orlando 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249020232913000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320249020232913000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente fa presente che quanto prodotto dall'ufficio (trattasi stampa ricevuta di ritorno) non ha offerto prova della notifica dell'atto come previsto dalla legge, pertanto insiste nel ricorso.
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate fa presente che quanto prodotto con controdeduzioni attiene alla relata di notifica effettuata il 03/02/2014 e regolarmente firmata dal ricorrente per esteso munita con relativa attestazione di conformità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RGR 9752/2024, notificato in data 25/11/2024 e depositato in data 27/12/2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Aiello Santo Ernesto, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320249020232913000, notificato in data 26/09/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.260,25.
Tale intimazione traeva origine da un avviso di accertamento impo-esattivo n. TXNM02966, relativo a IRPEF
e addizionali per l'anno d'imposta 2008, che il ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via principale e assorbente, l'omessa e/o irrituale notificazione dell'atto presupposto, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Lamentava, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione per mancata allegazione dell'atto prodromico, il difetto di sottoscrizione e l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania con controdeduzioni depositate in data 02/01/2025, contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la piena legittimità del proprio operato, asserendo la rituale notificazione dell'avviso di accertamento prodromico n. TXNM02966 in data 03/02/2014, come comprovato dalla relata di notifica prodotta in atti. Evidenziava, pertanto, la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge e, di conseguenza, l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, inclusa quella di prescrizione.
All'udienza del 14 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione centrale della controversia, dalla cui risoluzione dipende l'esito del giudizio, concerne la verifica della regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento n. TXNM02966, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Il ricorrente fonda, infatti, la quasi totalità delle proprie doglianze sull'assunto della mancata conoscenza di tale atto.
Tale assunto è smentito dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio ha infatti prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l'atto presupposto, munita di attestazione di conformità. Da tale documento emerge che la notifica si è perfezionata in data 03 febbraio 2014 mediante consegna del plico direttamente al destinatario, Sig. Ricorrente_1, il quale ha apposto la propria firma per esteso per ricevuta.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica e, avendo natura di atto pubblico, costituisce l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta consegna, la data e l'identità della persona cui il plico è stato recapitato. Le attestazioni dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, se da lui sottoscritto, godono di fede privilegiata fino a querela di falso. La parte che intenda contestare il contenuto di tale atto ha l'onere di proporre querela di falso, non essendo sufficiente un generico disconoscimento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha esperito tale rimedio, limitandosi a una generica contestazione in sede di discussione, inidonea a superare la forza probatoria del documento prodotto dall'Ufficio.
La consegna dell'atto deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, il quale ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La prova della regolare notifica dell'atto presupposto determina la piena conoscenza dello stesso da parte del contribuente entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
Dalla provata regolarità della notifica dell'avviso di accertamento discende l'infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità derivata dell'intimazione di pagamento. La tempestiva proposizione del ricorso avverso l'atto presupposto avrebbe potuto sanare eventuali vizi di notifica, ma la mancata impugnazione nei termini di legge ha reso la pretesa tributaria in esso contenuta definitiva e non più contestabile. L'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto successivo, non può rimettere in discussione la validità di un atto ormai divenuto inoppugnabile.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'avviso di accertamento. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione è previsto al fine di evitare un pregiudizio al diritto di difesa del contribuente e riguarda unicamente i documenti da lui non conosciuti né ricevuti. Poiché, come si è detto, l'avviso di accertamento n. TXNM02966 è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 03/02/2014, questi ne aveva già piena e legale conoscenza.
Pertanto, la motivazione per relationem deve ritenersi legittima, non avendo arrecato alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. La motivazione dell'atto ha infatti la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa, funzione pienamente assolta nel caso di specie sin dalla notifica dell'atto prodromico.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito deve essere disattesa. La notifica dell'avviso di accertamento nel 2014 ha costituito valido atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. L'intimazione di pagamento, notificata nel 2024, è pertanto intervenuta ampiamente entro tale termine.
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso, quali il presunto difetto di sottoscrizione dell'atto presupposto, risultano assorbiti dal rigetto delle censure principali e, comunque, tardivamente proposti, dovendo essere sollevati in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sezione 13, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2026.
Il Giudice
VI MP
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9752/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D'Orlando 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249020232913000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320249020232913000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente fa presente che quanto prodotto dall'ufficio (trattasi stampa ricevuta di ritorno) non ha offerto prova della notifica dell'atto come previsto dalla legge, pertanto insiste nel ricorso.
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate fa presente che quanto prodotto con controdeduzioni attiene alla relata di notifica effettuata il 03/02/2014 e regolarmente firmata dal ricorrente per esteso munita con relativa attestazione di conformità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RGR 9752/2024, notificato in data 25/11/2024 e depositato in data 27/12/2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Aiello Santo Ernesto, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320249020232913000, notificato in data 26/09/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.260,25.
Tale intimazione traeva origine da un avviso di accertamento impo-esattivo n. TXNM02966, relativo a IRPEF
e addizionali per l'anno d'imposta 2008, che il ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via principale e assorbente, l'omessa e/o irrituale notificazione dell'atto presupposto, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Lamentava, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione per mancata allegazione dell'atto prodromico, il difetto di sottoscrizione e l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania con controdeduzioni depositate in data 02/01/2025, contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la piena legittimità del proprio operato, asserendo la rituale notificazione dell'avviso di accertamento prodromico n. TXNM02966 in data 03/02/2014, come comprovato dalla relata di notifica prodotta in atti. Evidenziava, pertanto, la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge e, di conseguenza, l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, inclusa quella di prescrizione.
All'udienza del 14 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione centrale della controversia, dalla cui risoluzione dipende l'esito del giudizio, concerne la verifica della regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento n. TXNM02966, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Il ricorrente fonda, infatti, la quasi totalità delle proprie doglianze sull'assunto della mancata conoscenza di tale atto.
Tale assunto è smentito dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio ha infatti prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l'atto presupposto, munita di attestazione di conformità. Da tale documento emerge che la notifica si è perfezionata in data 03 febbraio 2014 mediante consegna del plico direttamente al destinatario, Sig. Ricorrente_1, il quale ha apposto la propria firma per esteso per ricevuta.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica e, avendo natura di atto pubblico, costituisce l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta consegna, la data e l'identità della persona cui il plico è stato recapitato. Le attestazioni dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, se da lui sottoscritto, godono di fede privilegiata fino a querela di falso. La parte che intenda contestare il contenuto di tale atto ha l'onere di proporre querela di falso, non essendo sufficiente un generico disconoscimento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha esperito tale rimedio, limitandosi a una generica contestazione in sede di discussione, inidonea a superare la forza probatoria del documento prodotto dall'Ufficio.
La consegna dell'atto deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, il quale ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La prova della regolare notifica dell'atto presupposto determina la piena conoscenza dello stesso da parte del contribuente entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
Dalla provata regolarità della notifica dell'avviso di accertamento discende l'infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità derivata dell'intimazione di pagamento. La tempestiva proposizione del ricorso avverso l'atto presupposto avrebbe potuto sanare eventuali vizi di notifica, ma la mancata impugnazione nei termini di legge ha reso la pretesa tributaria in esso contenuta definitiva e non più contestabile. L'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto successivo, non può rimettere in discussione la validità di un atto ormai divenuto inoppugnabile.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'avviso di accertamento. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione è previsto al fine di evitare un pregiudizio al diritto di difesa del contribuente e riguarda unicamente i documenti da lui non conosciuti né ricevuti. Poiché, come si è detto, l'avviso di accertamento n. TXNM02966 è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 03/02/2014, questi ne aveva già piena e legale conoscenza.
Pertanto, la motivazione per relationem deve ritenersi legittima, non avendo arrecato alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. La motivazione dell'atto ha infatti la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa, funzione pienamente assolta nel caso di specie sin dalla notifica dell'atto prodromico.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito deve essere disattesa. La notifica dell'avviso di accertamento nel 2014 ha costituito valido atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. L'intimazione di pagamento, notificata nel 2024, è pertanto intervenuta ampiamente entro tale termine.
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso, quali il presunto difetto di sottoscrizione dell'atto presupposto, risultano assorbiti dal rigetto delle censure principali e, comunque, tardivamente proposti, dovendo essere sollevati in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sezione 13, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2026.
Il Giudice
VI MP