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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/09/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2674/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Fubine (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Borasio Paolo del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
26/01/1959 e residente in [...]e Cuccaro Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Borasio Paolo del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Castelnuovo Bormida (AL) il 05/10/1980, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1980. Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 2 I coniugi si sono per mutuo giudizialmente separati con sentenza n. 281 del 12/06/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Castelnuovo Bormida (AL) il 05/10/1980, trascritto nei Registri dello Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1980 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento Parte_3 dal mese di luglio 2024 fino al deposito del ricorso;
2. DÀ ATTO che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2674/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Fubine (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Borasio Paolo del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
26/01/1959 e residente in [...]e Cuccaro Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Borasio Paolo del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Castelnuovo Bormida (AL) il 05/10/1980, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1980. Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 2 I coniugi si sono per mutuo giudizialmente separati con sentenza n. 281 del 12/06/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Castelnuovo Bormida (AL) il 05/10/1980, trascritto nei Registri dello Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1980 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento Parte_3 dal mese di luglio 2024 fino al deposito del ricorso;
2. DÀ ATTO che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 2 di 2