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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1982, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena BAU'
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Giuseppe LEONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE
La GL MI viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, individuandosi quale residenza prevalente quella della madre
[...]
. CP_1
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la GL e, segnatamente, quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione.
Colloquio con i professori della scuola frequentata dalla GL: la madre ed il padre si impegnano ad incontrare i professori della GL ed a relazionare l'altro con solerzia.
Comunicazione tra genitori: i genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e, pertanto, si impegnano a trasmettersi le informazioni riguardanti la GL via mail o sms e dopo aver condiviso una qualsiasi decisione a darsi successivamente un riscontro.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse di . Per_1
2) PIANO GENITORIALE
Sulle modalità di visita i genitori concordano che, durante l'anno scolastico, il
IG. potrà vedere secondo liberi accordi con la madre, sempre Pt_1 Per_1
tenendo in considerazione i desideri e gli impegni della GL;
in difetto di
2 accordo, comunque, varrà il seguente calendario che potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti eIGenze della GL e dei genitori:
- due sere a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il padre potrà stare con andando a prelevarla a casa per poi riportarla dopo cena, potendo Per_1
variare l'orario anche in base alle eIGenze ed impegni della GL;
- a fine settimana alternati, starà con il padre dal venerdì sera alle 16.00 Per_1
alla domenica sera dopo cena riportando la GL a casa della madre al temine della visita e con due pernottamenti presso l'abitazione paterna. Se il padre dovrà recarsi a lavoro, trascorrerà la giornata o il pomeriggio del sabato e della domenica con la GL, prendendo la MI e riportandola a casa della madre in base ai turni di lavoro e proprie eIGenze lavorative.
- Vacanze scolastiche estive e festività: verranno concordate con congruo anticipo in base alle eIGenze personali dei genitori e della GL, previa comunicazione e garantendo almeno una settimana di ferie con il padre e due con la madre, che durante il periodo estivo è più libera dal punto di vista lavorativo.
- Compleanno di : verrà festeggiato, in accordo con la GL sul luogo e Per_1
su quando, garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e,
laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
- Vacanze di Natale: i coniugi decideranno in accordo comune, in base al principio dell'alternanza, i giorni della vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale
25 Dicembre, così anche capodanno ed epifania da trascorrere con . Per_1
Inoltre la GL trascorrerà almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie
3 con il padre, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio alternando le settimane ed i giorni di festività con i genitori secondo i rispettivi impegni lavorativi.
3) ABITAZIONE FAMILIARE E BENI MOBILI REGISTRATI:
La IG.ra ha già ceduto al IG. , in data CP_1 Parte_1
24.10.2024, con atto a rogito del Notaio di Vicenza, rep. n 6259, Persona_2
Racc. n. 4211 le proprie quote della casa familiare sita in Via Valle n.100/C –
LA IC (VI) –, catastalmente censita al C.F. del Comune di LA
IC, Foglio 13, mapp.li nn. 863 sub 2, 863 sub 7, 816 e 863 sub 9 (All.
7) e tale abitazione verrà lasciata, unitamente al relativo arredo, nella disponibilità esclusiva del Sig. . Parte_1
4) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
[...]
Per_1
Per l'unica GL, , MInne, il padre s'impegna, fin dal deposito del Per_1
presente ricorso, a corrispondere un contributo al mantenimento di 350,00
Euro mensili, che saranno rivalutati nella somma di € 400,00 (quattrocento,00)
mensili una volta estinto il finanziamento personale contratto dal IG. Pt_1
per l'acquisto della propria automobile.
Il contributo andrà versato sulle coordinate bancarie intestate alla IG.ra
[...]
indicate di seguito: IT 27 Z088 0760 4300 0000 0870 798. CP_1
L'indennità di accompagnamento percepita da sarà utilizzata per far Per_1
fronte alle spese sanitarie di qualsiasi genere delle quali la stessa necessiterà
(anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fisioterapia, ginnastica
4 posturale, spese dentistiche, etc.), ivi compreso quanto già accantonato sul c/c bancario n. IT 91 X088 0760 4300 0000 0853 594. Ogni prelevamento da tale conto intestato alla GL dovrà essere immediatamente rendicontato,
motivato e giustificato dalla ricevuta o dalla fattura all'altro genitore e dovrà
necessariamente corrispondere all'importo effettivo sostenuto o da sostenersi per la prestazione sanitaria. Detratte le suddette spese, eventuali rimanenze saranno accantonate sul suddetto conto corrente intestato alla GL.
5) SPESE STRAORDINARIE ED ASSEGNO UNICO:
Il IG. dichiara di rinunciare all'assegno unico e universale e alle Pt_1
detrazioni per figli a carico. Pertanto l'assegno unico e universale percepito al
100% per la GL sarà corrisposto dalla madre per le eIGenze della Per_1
GL.
Quanto alle spese straordinarie mediche e sanitarie, si provvederà a dividere per metà ogni eventuale importo eccedente la copertura derivante dall'indennità di accompagnamento.
Le altre spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche e ludico-sportive, saranno identificate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza,
che le parti dichiarano di conoscere, e graveranno per il 70% sul IG. Pt_1
e per il restante 30% sulla IG.ra . CP_1
Rimane inteso che tutte le spese straordinarie dovranno essere idoneamente documentate e che i genitori dovranno rimborsarle a chi le abbia sostenute previa esibizione delle relative attestazioni di pagamento, entro 15 giorni
5 dall'esibizione, come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
In previsione dell'imminente iscrizione della GL alla frequenza di un Per_1
istituto superiore e in considerazione del fatto che le incombenze del trasporto graveranno prevalentemente sulla IG.ra , le parti prevedono fin d'ora CP_1
che, completate le formalità e iniziata la frequenza della scuola nel mese di settembre 2025, il IGnor partecipi alle relative spese durante la Pt_1
frequenza della GL a tale ciclo di studi con un contributo mensile di € 50,00
nei mesi nei quali la GL frequenterà effettivamente scuola. Nei periodi scolastici la somma di cui sopra verrà scorporata dei giorni di sospensione effettiva delle lezioni, di malattia o di accompagnamento a scuola da parte del padre (un giorno sarà pari ad euro 2,50).
6) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra loro, e per l'effetto, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, premesso tutto quanto sopra accordato. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo entrambi di redditi propri e/o di capacità lavorative e reddituali bastevoli per le proprie eIGenze, rinunciando pertanto ad ogni reciproca forma di mantenimento e assegno divorzile.
7) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti”.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in LA IC
(VI) in data 28/04/2007.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 626/2024 del 20/03/2024 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
7 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL MI , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della MI;
- per quanto attiene alle spese straordinarie mediche e sanitarie relative alla
GL MI , sarò suddiviso a metà ogni eventuale importo eccedente Per_1
la copertura derivante dall'indennità di accompagnamento;
le altre spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza,
vanno poste a carico di per il 70% e a carico di Parte_1
per il 30%. CP_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
8 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in LA IC (VI) il Parte_1 CP_1
28/04/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LA IC (VI) al n. 3,
parte II, serie A, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 1° luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1982, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena BAU'
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Giuseppe LEONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE
La GL MI viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, individuandosi quale residenza prevalente quella della madre
[...]
. CP_1
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la GL e, segnatamente, quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione.
Colloquio con i professori della scuola frequentata dalla GL: la madre ed il padre si impegnano ad incontrare i professori della GL ed a relazionare l'altro con solerzia.
Comunicazione tra genitori: i genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e, pertanto, si impegnano a trasmettersi le informazioni riguardanti la GL via mail o sms e dopo aver condiviso una qualsiasi decisione a darsi successivamente un riscontro.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse di . Per_1
2) PIANO GENITORIALE
Sulle modalità di visita i genitori concordano che, durante l'anno scolastico, il
IG. potrà vedere secondo liberi accordi con la madre, sempre Pt_1 Per_1
tenendo in considerazione i desideri e gli impegni della GL;
in difetto di
2 accordo, comunque, varrà il seguente calendario che potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti eIGenze della GL e dei genitori:
- due sere a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il padre potrà stare con andando a prelevarla a casa per poi riportarla dopo cena, potendo Per_1
variare l'orario anche in base alle eIGenze ed impegni della GL;
- a fine settimana alternati, starà con il padre dal venerdì sera alle 16.00 Per_1
alla domenica sera dopo cena riportando la GL a casa della madre al temine della visita e con due pernottamenti presso l'abitazione paterna. Se il padre dovrà recarsi a lavoro, trascorrerà la giornata o il pomeriggio del sabato e della domenica con la GL, prendendo la MI e riportandola a casa della madre in base ai turni di lavoro e proprie eIGenze lavorative.
- Vacanze scolastiche estive e festività: verranno concordate con congruo anticipo in base alle eIGenze personali dei genitori e della GL, previa comunicazione e garantendo almeno una settimana di ferie con il padre e due con la madre, che durante il periodo estivo è più libera dal punto di vista lavorativo.
- Compleanno di : verrà festeggiato, in accordo con la GL sul luogo e Per_1
su quando, garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e,
laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
- Vacanze di Natale: i coniugi decideranno in accordo comune, in base al principio dell'alternanza, i giorni della vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale
25 Dicembre, così anche capodanno ed epifania da trascorrere con . Per_1
Inoltre la GL trascorrerà almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie
3 con il padre, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio alternando le settimane ed i giorni di festività con i genitori secondo i rispettivi impegni lavorativi.
3) ABITAZIONE FAMILIARE E BENI MOBILI REGISTRATI:
La IG.ra ha già ceduto al IG. , in data CP_1 Parte_1
24.10.2024, con atto a rogito del Notaio di Vicenza, rep. n 6259, Persona_2
Racc. n. 4211 le proprie quote della casa familiare sita in Via Valle n.100/C –
LA IC (VI) –, catastalmente censita al C.F. del Comune di LA
IC, Foglio 13, mapp.li nn. 863 sub 2, 863 sub 7, 816 e 863 sub 9 (All.
7) e tale abitazione verrà lasciata, unitamente al relativo arredo, nella disponibilità esclusiva del Sig. . Parte_1
4) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
[...]
Per_1
Per l'unica GL, , MInne, il padre s'impegna, fin dal deposito del Per_1
presente ricorso, a corrispondere un contributo al mantenimento di 350,00
Euro mensili, che saranno rivalutati nella somma di € 400,00 (quattrocento,00)
mensili una volta estinto il finanziamento personale contratto dal IG. Pt_1
per l'acquisto della propria automobile.
Il contributo andrà versato sulle coordinate bancarie intestate alla IG.ra
[...]
indicate di seguito: IT 27 Z088 0760 4300 0000 0870 798. CP_1
L'indennità di accompagnamento percepita da sarà utilizzata per far Per_1
fronte alle spese sanitarie di qualsiasi genere delle quali la stessa necessiterà
(anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fisioterapia, ginnastica
4 posturale, spese dentistiche, etc.), ivi compreso quanto già accantonato sul c/c bancario n. IT 91 X088 0760 4300 0000 0853 594. Ogni prelevamento da tale conto intestato alla GL dovrà essere immediatamente rendicontato,
motivato e giustificato dalla ricevuta o dalla fattura all'altro genitore e dovrà
necessariamente corrispondere all'importo effettivo sostenuto o da sostenersi per la prestazione sanitaria. Detratte le suddette spese, eventuali rimanenze saranno accantonate sul suddetto conto corrente intestato alla GL.
5) SPESE STRAORDINARIE ED ASSEGNO UNICO:
Il IG. dichiara di rinunciare all'assegno unico e universale e alle Pt_1
detrazioni per figli a carico. Pertanto l'assegno unico e universale percepito al
100% per la GL sarà corrisposto dalla madre per le eIGenze della Per_1
GL.
Quanto alle spese straordinarie mediche e sanitarie, si provvederà a dividere per metà ogni eventuale importo eccedente la copertura derivante dall'indennità di accompagnamento.
Le altre spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche e ludico-sportive, saranno identificate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza,
che le parti dichiarano di conoscere, e graveranno per il 70% sul IG. Pt_1
e per il restante 30% sulla IG.ra . CP_1
Rimane inteso che tutte le spese straordinarie dovranno essere idoneamente documentate e che i genitori dovranno rimborsarle a chi le abbia sostenute previa esibizione delle relative attestazioni di pagamento, entro 15 giorni
5 dall'esibizione, come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
In previsione dell'imminente iscrizione della GL alla frequenza di un Per_1
istituto superiore e in considerazione del fatto che le incombenze del trasporto graveranno prevalentemente sulla IG.ra , le parti prevedono fin d'ora CP_1
che, completate le formalità e iniziata la frequenza della scuola nel mese di settembre 2025, il IGnor partecipi alle relative spese durante la Pt_1
frequenza della GL a tale ciclo di studi con un contributo mensile di € 50,00
nei mesi nei quali la GL frequenterà effettivamente scuola. Nei periodi scolastici la somma di cui sopra verrà scorporata dei giorni di sospensione effettiva delle lezioni, di malattia o di accompagnamento a scuola da parte del padre (un giorno sarà pari ad euro 2,50).
6) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra loro, e per l'effetto, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, premesso tutto quanto sopra accordato. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo entrambi di redditi propri e/o di capacità lavorative e reddituali bastevoli per le proprie eIGenze, rinunciando pertanto ad ogni reciproca forma di mantenimento e assegno divorzile.
7) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti”.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in LA IC
(VI) in data 28/04/2007.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 626/2024 del 20/03/2024 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
7 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL MI , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della MI;
- per quanto attiene alle spese straordinarie mediche e sanitarie relative alla
GL MI , sarò suddiviso a metà ogni eventuale importo eccedente Per_1
la copertura derivante dall'indennità di accompagnamento;
le altre spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza,
vanno poste a carico di per il 70% e a carico di Parte_1
per il 30%. CP_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
8 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in LA IC (VI) il Parte_1 CP_1
28/04/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LA IC (VI) al n. 3,
parte II, serie A, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 1° luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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